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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » D.L. Sicurezza Lavoro 2025: il badge di cantiere e le altre novità D.L. 159/2025

D.L. Sicurezza Lavoro 2025: il badge di cantiere e le altre novità D.L. 159/2025

Badge digitale di cantiere, sanzioni più severe per la patente a crediti, incentivi alle imprese virtuose, modifiche al D.Lgs. 81/08 su formazione, DPI, rischio caduta dall'alto

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 24 Aprile 2026/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
decreto-sicurezza-2025

Il D.L. 159/2025 introduce novità significative in diversi ambiti e modifiche importanti al testo Unico della Sicurezza, tra cui il rafforzamento della patente a crediti, l’adozione del badge digitale di cantiere, l’aggiornamento dei sistemi di protezione individuale e collettiva contro le cadute dall’alto, la digitalizzazione del fascicolo formativo dei lavoratori.

Ecco una sintesi delle principali misure previste dal D.L. Sicurezza Lavoro in vigore dal 31 ottobre 2025 e il testo del provvedimento coordinato con la legge di conversione 198/2025 in vigore dal 31 dicembre 2025.

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Indice

  • Revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per le aziende virtuose
  • Lista di conformità INL: potenziata l’attività di vigilanza in materia di subappalto
  • Badge digitale di cantiere
  • Patente a crediti: inasprite le sanzioni
  • Interventi in materia di prevenzione e di formazione: più spazio di manovra all’INAIL
  • Obbligo di aggiornamento periodico dei RLS nelle imprese con meno di 15 dipendenti
  • Fascicolo elettronico del lavoratore
  • Modalità di accertamento della tossicodipendenza sui luoghi di lavoro
  • Comunicazioni degli organismi paritetici
  • Mantenimento in efficienza dei DPI
  • Scale verticali: aggiornamento dei requisiti di sicurezza
  • Revisione delle norme sui sistemi di protezione di caduta dall’alto
  • Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro
  • Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali
  • Linee guida per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss)
  • Rafforzata la sorveglianza sanitaria e medico competente

Revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per le aziende virtuose

L’INAIL, a decorrere dal 1° gennaio 2026, è autorizzata ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di incentivare la riduzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell’equilibrio della gestione tariffaria.

Sono escluse dal riconoscimento del bonus le aziende che abbiano riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Lista di conformità INL: potenziata l’attività di vigilanza in materia di subappalto

L’Ispettorato nazionale del lavoro, nell’orientare la propria attività di vigilanza per il rilascio dell’attestato e l’iscrizione alla “Lista di conformità INL“, dispone in via prioritaria i controlli di competenza nei confronti dei datori di lavoro che svolgono la propria attività in regime di subappalto, pubblico o privato.

Ricordiamo che, come previsto dal comma 7 dell’articolo 29 del D.L. 19/2024, all’esito di accertamenti ispettivi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito internet istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato “Lista di conformità INL“.

Badge digitale di cantiere

Le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, sono tenute a fornire ai propri dipendenti la tessera di riconoscimento prevista dall’articolo 18 lettera u) del D.Lgs. 81/2008, dotata di un codice univoco anticontraffazione.

La tessera, utilizzata come badge recante gli elementi identificativi del dipendente, è resa disponibile al lavoratore, anche in modalità digitale, tramite strumenti digitali
nazionali interoperabili con la piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

Per i lavoratori assunti sulla base delle offerte di lavoro pubblicate mediante la piattaforma SIISL, la tessera, in modalità digitale, è prodotta in automatico ed è precompilata, salvo le integrazioni inserite dal datore di lavoro, secondo le modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Badge digitale di cantiere: cos’è e come funziona

Il badge digitale di cantiere introdotto dal decreto si profila come un nuovo sistema elettronico di identificazione per tutti i lavoratori impegnati in appalti e subappalti nel settore pubblico e privato.

Si tratta di un’evoluzione del tesserino di cantiere previsto dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, già ribattezzato badge di cantiere; la nuova norma, infatti, prevede che “le imprese che operano nei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, siano tenute a fornire ai propri dipendenti la suddetta tessera.“, “ma dotata di un codice univoco non riproducibile e utilizzato come badge recante gli elementi identificativi del dipendente.”

Il badge digitale è dotato di un codice univoco anti-contraffazione, consentirà di precompilare i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite il SIISL, registrare in modo automatico le presenze all’interno dei cantieri e di identificare il percorso formativo del lavoratore in materia di sicurezza. Potrà contenere dati come informazioni personali, impresa di appartenenza, contratto collettivo nazionale applicato e orari di lavoro diventando un vero proprio passaporto della sicurezza.

Quando diventa operativo il badge digitale di cantiere?

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dovrà essere adottato un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con l’elenco degli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato per i quali prevedere lo stesso obbligo.

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (Legge 198/2025 in vigore dal 31 dicembre 2025), un altro decreto fornirà le modalità di attuazione del badge di cantiere, anche con riferimento a specifiche misure di controllo e sicurezza nei cantieri, di monitoraggio dei flussi della manodopera, mediante l’impiego di tecnologie, e ai tipi di informazioni trattate.

Badge di cantiere digitale: l’esperienza pionieristica della Prefettura di Reggio Emilia

Il sistema del badge di cantiere nasce da una “buona prassi” adottata inizialmente Reggio Emilia, poi sperimentato con successo nei cantieri dell’area metropolitana di Roma Capitale e di Genova e in quelli della ricostruzione post-sisma e in Emilia-Romagna.

Il badge di cantiere a Reggio Emilia nasce da un accordo di collaborazione del 2022, promosso con lungimiranza dalla Prefettura, come misura preventiva volta ad agire sul doppio binario della lotta alle infiltrazioni della criminalità organizzata nei cantieri e della battaglia per la sicurezza sul lavoro.

Il progetto prevede un sistema integrato che consente il monitoraggio dei flussi di lavoro nei cantieri. Si attiva dopo che il lavoratore si è iscritto alla relativa app, utile anche a monitorare i propri accessi e orari di lavoro. Inquadrando un QR-code il lavoratore registra il suo ingresso e la sua uscita dal cantiere.

I dati registrati confluiscono nel cruscotto di cantiere, applicazione in cloud nella quale le imprese avranno precedentemente inserito tramite un gestionale i propri dati (appaltatrice, sub-appaltatrice, numero, nominativi e qualifica dei lavoratori, ad esempio) e alla quale hanno accesso oltre alla Cassa edile – che ha appaltato la realizzazione del software – gli enti ispettivi, le imprese aderenti e le stazioni appaltanti.

A Genova presentato il Pass di Cantiere

Il 10 dicembre 2025 è stato presentato a Genova il “Pass di Cantiere”, il badge elettronico individuale con APP e QR Code previsto dal CCNL metropolitano e sviluppato dalla Cassa Edile Genovese con ESSEG, Ance e sindacati.

Non si tratta di un semplice pezzo di plastica, ma di un vero e proprio ecosistema digitale che coinvolgerà circa 14.000 operai.

Oltre alla trasparenza, il sistema offre una velocità di verifica senza precedenti, riducendo i tempi morti all’ingresso dei cantieri e semplificando la vita ai Responsabili della Sicurezza (CSE) e ai Direttori di Cantiere.

L’obiettivo è garantire che ogni singolo lavoratore presente in cantiere sia regolarmente assunto, formato e autorizzato.

La Ricostruzione 2016 come laboratorio di innovazione

Tra pochi giorni prenderanno avvio i test della sezione CNCE per il rilascio alle maestranze attive nei cantieri sisma 2016 del badge integrato con la piattaforma GE.DI.SI., passaggio essenziale per la piena operatività del sistema.

Il badge di cantiere è stato introdotto dall’articolo 35, comma 6, del D.L. 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e reso operativo dall’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 216/2024.

Esso è fornito a tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che lavorano nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato.

Il sistema prevede un gestionale interoperabile con la nuova sezione “Monitoraggio Cantieri” di GE.DI.SI. e un’app, entrambi realizzati dalla CNCE e messi a disposizione delle Casse del cratere, per il monitoraggio dei flussi di manodopera impiegata nei cantieri della ricostruzione da parte del “Referente di Cantiere” potrà registrare giornalmente le presenze sul sito.

Il “Settimanale di cantiere” contiene, per ciascuna settimana:

  • i dati delle imprese presenti sul cantiere;
  • i dati relativi alla forza lavoro odierna e se viene applicato il contratto CCNL edilizia;
  • i dati relativi ai mezzi presenti;
  • i dati relativi al “Badge di cantiere digitale” di tutti i lavoratori autonomi e subordinati, compresi quelli in distacco ed in somministrazione, che lavoreranno nei cantieri della ricostruzione, indipendentemente dal CCNL applicato, in regime di contratto di appalto o di subappalto.

Le registrazioni confluiscono attraverso il gestionale nella piattaforma GE.DI.SI. per alimentare automaticamente anche il settimanale di cantiere.

Grazie all’utilizzo di tecnologie come l’NFC e il QR Code, è possibile, inoltre, rilevare automaticamente le presenze nei cantieri, garantendo un controllo efficace sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla regolarità contributiva.

Le Casse Edili comunicano alla Sezione “Monitoraggio Cantieri” l’elenco delle persone che possono accedere per ogni cantiere, nonché l’insieme delle letture dei badge.

Le informazioni contenute nella Sezione “Monitoraggio Cantieri” sono utilizzate dalle Forze di polizia e dal Gruppo Interforze presso la Prefettura territorialmente competente per verificare la proprietà dei mezzi e il personale con la relativa posizione lavorativa e incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie o illeciti.

Il badge di cantiere digitale nei cantieri di Roma

Un protocollo d’intesa sottoscritto a luglio 2025 da Prefettura, Roma città metropolitana, Comune di Roma, Cassa Edile di Mutualità ed assistenza di Roma e Provincia, Edilcassa del Lazio e parti sociali ha previsto l’attivazione di un “badge di cantiere digitale” per la rilevazione delle presenze e dell’orario di lavoro per un periodo sperimentale di sei mesi nei cantieri pubblici di valore superiore al 1,5 milione di euro.

I dati sono raccolti su una “Piattaforma web” messa a disposizione unitariamente dalla Cassa edile di Roma e Provincia e dall’Edilcassa del Lazio.

Al termine della sperimentazione il protocollo si allargherà ai cantieri di importo superiore a 500mila euro. Avranno accesso alla Piattaforma Web le stazioni Appaltanti e l’Ispettorato del lavoro nel campo delle funzioni affidate loro dalla legge. Incaricato di vigilare sul rispetto del protocollo da parte dei firmatari è Roma Capitale, che verificherà che “ogni stazione appaltante firmataria del presente Protocollo ne richiami espressamente i contenuti negli atti di gara e nei contratti e che tali disposizioni siano replicate da parte degli affidatari nell’ambito di tutti i contratti stipulati per l’esecuzione dei lavori”.

Patente a crediti: inasprite le sanzioni

Il testo introduce una serie di modifiche al meccanismo della patente a crediti nei cantieri. In primo luogo, è previsto un inasprimento delle sanzioni legate alla patente a punti, con l’importo minimo che passa da 6.000 a 12.000 euro, rendendo più gravose le conseguenze per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Viene poi aggiunto il comma 7-bis all’articolo 27 del D.Lgs. 81/08, che stabilisce che, per le violazioni indicate al n. 21 e 24 dell’Allegato I-bis, relative al lavoro irregolare, la decurtazione dei crediti si applichi automaticamente al momento della notifica del verbale di accertamento da parte degli organi di vigilanza, anche avvalendosi delle informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS), senza necessità di attendere il provvedimento definitivo, ovvero l’ordinanza ingiunzione.

Accorpando 3 delle 4 violazioni per lavoro nero (punti da 21 a 24 dell’allegato), il D.L. 159/2025 prevede una decurtazione complessiva di 5 punti per singolo lavoratore, indipendentemente dal numero di giorni di occupazione irregolare. Di conseguenza, l’occupazione irregolare di un clandestino comporterà la perdita di 6 punti a prescindere dalla durata dell’impiego e, nel caso di due lavoratori in nero, si perderanno 10 punti.

Nell’ambito della sospensione cautelare della patente a crediti in caso di infortuni mortali o con esiti invalidanti permanenti, il decreto prevede un flusso informativo obbligatorio tra le Procure della Repubblica e l’Ispettorato nazionale del lavoro: le Procure devono trasmettere tempestivamente all’INL tutte le informazioni necessarie per adottare il provvedimento, basandosi sugli elementi oggettivi e soggettivi contenuti nei verbali dei pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, garantendo così decisioni cautelari fondate e tempestive.

Confronta le versioni dell’art. 27 del D.Lgs. 81/08 prima e dopo le modifiche introdotte dal D.L. 159/2025.

Decurtazione dei punti della patente a crediti

Il decreto interviene sul meccanismo di decurtazione dei punti della patente a crediti previsto dall’Allegato I-bis del D.Lgs. 81/08, apportando alcune variazioni significative:

  • incremento dei punti decurtati:
    • per la condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (n. 21 dell’Allegato I-bis), i punti decurtati per ciascun lavoratore passano da 1 a 5, aumentando così la gravità della sanzione in caso di violazioni;
  • soppressione dei numeri 22 e 23:
    • vengono eliminati i riferimenti relativi alle condotte sanzionate ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettere b) e c) del decreto-legge 12/2002;
    • di conseguenza, all’interno del numero 24 dell’Allegato I-bis viene eliminato ogni riferimento ai numeri 22 e 23, semplificando e rendendo più chiaro il sistema di decurtazione dei punti.

Le decurtazioni alla patente a crediti derivanti dalle modifiche sono effettuate in relazione agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026. In relazione agli illeciti commessi prima di tale data continuano a trovare applicazione le decurtazioni disciplinate dalla previgente formulazione del numero 21, nonché dai numeri 22 e 23 dell’allegato I-bis del D.Lgs. 81/08.

Per evitare decurtazioni dovute al mancato rispetto della normativa in materia di patente a crediti per la sicurezza nei cantieri, puoi utilizzare usBIM.cantieresicuro, uno strumento digitale completo per gestire in modo strutturato tutti gli adempimenti di sicurezza: documenti, presenze, imprese, formazione e comunicazioni, riducendo il rischio di infrazioni e garantendo la piena conformità alle nuove disposizioni normative.

Notifica preliminare

Il decreto legge apporta una modifica all’Allegato XII del D.Lgs. 81/08, relativo al contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99, aggiungendo al punto 12 l’indicazione che le imprese già selezionate devono essere specificate anche in relazione a quelle che operano in regime di subappalto.

Interventi in materia di prevenzione e di formazione: più spazio di manovra all’INAIL

Il decreto modifica l’articolo 11 del D.Lgs. 81/08 rafforzando il ruolo dell’INAIL nella promozione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro. In dettaglio:

  • comma 4-bis: a partire dal 2026, l’INAIL trasferirà annualmente al Fondo sociale per occupazione e formazione almeno 35 milioni di euro per finanziare interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale;
  • comma 5-ter: l’INAIL promuove interventi formativi nei settori a elevata incidenza infortunistica, in particolare costruzioni, logistica e trasporti, utilizzando i Fondi interprofessionali;
  • comma 5-quater: vengono autorizzati interventi di sostegno alle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto e l’adozione di dispositivi di protezione individuale innovativi e sistemi intelligenti;
  • comma 6-bis: l’INAIL potrà promuovere campagne informative e progetti formativi rivolti alle istituzioni scolastiche, con particolare attenzione alla prevenzione degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

All’articolo 15 del D.lgs. 81/08 è aggiunta la lettera z-bis al comma 1 includendo così tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro anche la programmazione di misure di prevenzione di condotte violente o moleste nei confronti dei lavoratori come definiti all’articolo 2, comma 1, lettera a), nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 62.

All’articolo 30 del D.Lgs. 81/2028 è stato aggiunto il comma 5-ter, secondo cui “Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali promuove la stipula di convenzioni tra l’INAIL e l’Ente Nazionale di Normazione (UNI), per la consultazione gratuita delle norme di cui al presente decreto, e delle altre norme di particolare valenza per i temi della salute e sicurezza sul lavoro, nonché l’elaborazione, da parte dell’UNI, di un bollettino ufficiale delle norme tecniche emanate da pubblicarsi periodicamente sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell’INAIL e dell’UNI.

Sicurezza sul lavoro: norme UNI di settore in consultazione dal 28 aprile 2026

Obbligo di aggiornamento periodico dei RLS nelle imprese con meno di 15 dipendenti

Per le aziende che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale stabilisce le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico dei RLS, rispettando il principio di proporzionalità in relazione alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio delle attività svolte (art. 37 comma 11 D.Lgs. 81/08).

Inoltre, è demandata a un futuro nuovo accordo Stato-Regioni la determinazione di requisiti più stringenti per l’accreditamento degli enti che erogano la formazione.

Fascicolo elettronico del lavoratore

Il decreto legge aggiorna la normativa sulla registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori tramite la formazione: il precedente libretto formativo del cittadino viene sostituito dal fascicolo elettronico del lavoratore e dal fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, con inserimento dei dati anche nella piattaforma SIISL.

Le competenze acquisite in seguito allo svolgimento delle attività di formazione dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore e all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino.

Tale modifica consente una gestione più integrata e digitale delle informazioni formative, garantendo al datore di lavoro e agli organi di vigilanza strumenti più completi per la programmazione della formazione e per la verifica degli obblighi di sicurezza.

Consulta il nuovo art. 37 del D.Lgs. 81/08 e leggi la scheda sul Fascicolo elettronico del lavoratore

Modalità di accertamento della tossicodipendenza sui luoghi di lavoro

Entro il 31 dicembre 2026, tramite accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e previa consultazione delle parti sociali, devono essere riviste le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza.

E’ previsto che i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possano essere effettuati oltre che dal medico competente, anche dal personale sanitario dei servizi per la prevenzione e la sicurezza con funzioni di vigilanza delle aziende unità sanitarie locali (non più quindi solo dai medici del lavoro).

In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, viene introdotta una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.

Consulta il nuovo art. 41 del D.Lgs. 81/08

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Comunicazioni degli organismi paritetici

Il comma 8-bis dell’art, 51 viene completamente aggiornato: gli organismi paritetici, tramite l’INAIL, dovranno ora comunicare ogni anno, nel pieno rispetto delle norme sulla privacy (GDPR), ai competenti organi di vigilanza territoriali, all’Ispettorato nazionale del lavoro oltre che all’INAIL, tutti i dati relativi alle imprese che hanno aderito al sistema degli organismi paritetici e a quelle che hanno partecipato alle attività formative organizzate dagli stessi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, al rilascio delle asseverazioni di cui al comma 3-bis e alle aziende che hanno ricevuto consulenza e monitoraggio con esito positivo.

Mantenimento in efficienza dei DPI

Il datore di lavoro deve garantire che i DPI siano sempre efficienti e igienicamente idonei, provvedendo alla loro manutenzione, riparazione o eventuale sostituzione secondo le istruzioni del fabbricante. La modifica chiarisce inoltre che lo stesso obbligo si applica anche agli indumenti di lavoro che, sulla base della valutazione dei rischi, svolgono funzione di dispositivo di protezione individuale.

Consulta il nuovo art. 77 del D.Lgs. 81/08

Scale verticali: aggiornamento dei requisiti di sicurezza

Il D.L. 159/2025 ha aggiornato i requisiti di sicurezza applicabili alle scale verticali permanenti, intervenendo sulle misure di prevenzione contro il rischio di caduta dall’alto e adeguando le soluzioni tecniche ammesse. La disciplina previgente prevedeva l’obbligo della gabbia di protezione per le scale di altezza superiore a 5 metri e con inclinazione oltre i 75 gradi; nel corso dell’iter di conversione in legge, il Parlamento è intervenuto sul testo del decreto-legge confermando tale soglia, che nella versione iniziale era stata temporaneamente ridotta. È invece rimasta ferma la possibilità, introdotta dal decreto, di adottare in alternativa alla gabbia di sicurezza idonei sistemi di protezione individuale anticaduta, da individuare e motivare sulla base della valutazione dei rischi.

Un’ulteriore modifica di rilievo riguarda il regime transitorio: per le scale verticali permanenti installate entro il 31 ottobre 2025, l’applicazione delle nuove disposizioni è differita al 1° febbraio 2026, al fine di consentire un adeguamento graduale delle installazioni esistenti. Restano infine confermati i requisiti dimensionali già previsti, con riferimento alla distanza minima dei pioli dalla parete, pari ad almeno 15 centimetri, e, in caso di adozione della gabbia di sicurezza, alle caratteristiche delle maglie e alla distanza massima tra i pioli e la parete della gabbia opposta, che non deve superare i 60 centimetri, così da prevenire il rischio di caduta dell’utilizzatore verso l’esterno.

Consulta l’art. 113 del D.Lgs. 81/08

Revisione delle norme sui sistemi di protezione di caduta dall’alto

Il decreto-legge modifica l’articolo 115 del D.Lgs. 81/08 e riorganizza i sistemi di protezione contro le cadute dall’alto:

  • dando priorità alle misure collettive (parapetti e reti di sicurezza);
  • definendo in maniera più chiara le tipologie di sistemi di protezione individuale (trattenuta, posizionamento sul lavoro, accesso mediante funi e arresto caduta), con indicazione della priorità di utilizzo dei primi tre rispetto all’ultimo.

Viene inoltre precisato che tutti i sistemi individuali devono essere collegati a punti di ancoraggio sicuri e rispettare le disposizioni degli articoli 111 e 116.

Tutela assicurativa INAIL e rafforzamento delle misure di sicurezza per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro

La la tutela assicurativa INAIL si applica anche ad eventuali infortuni occorsi nel tragitto dall’abitazione o altro domicilio dove si trovi lo studente al luogo dove si svolgono i percorsi “formazione scuola-lavoro” e da quest’ultimo all’abitazione o domicilio dello studente.

Si prevede inoltre che e convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti non possono prevedere che gli studenti siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, così come individuate nel documento di valutazione dei rischi dell’impresa ospitante.

Erogazione di borse di studio ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali

A decorrere dal 1° gennaio 2026, in aggiunta alle prestazioni riconosciute ai superstiti di deceduti per infortunio sul lavoro o per malattie professionali, l’INAIL eroga annualmente agli alunni delle scuole primarie e agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP), delle università e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), titolari della rendita a superstiti, una borsa di studio finalizzata al sostegno delle relative attività.

L’importo annuale della prestazione è pari a:

  • 3.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado;
  • 5.000 euro, per ogni anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP);
  • 7.000 euro, per ogni anno di frequenza dell’università, delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e degli istituti tecnologici superiori (ITS Academy).

L’erogazione della prestazione è subordinata alla frequenza con profitto di ciascun anno del corso di studio e alla presentazione all’INAIL di apposita domanda.

La domanda deve contenere tutte le informazioni necessarie per accertare la frequenza con profitto del corso di studio ed essere presentata o spedita entro il termine di sessanta giorni dalla conclusione dell’anno scolastico o accademico.

Linee guida per il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (near miss)

Entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto, il Ministero del Lavoro è tenuto ad emanare delle linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti.

Vanno inoltre individuate le modalità attraverso le quali le imprese comunicano i dati aggregati relativi agli eventi segnalati come mancati infortuni e le azioni correttive o preventive intraprese per
il miglioramento della sicurezza, nonché i criteri utili alla predisposizione annuale di un rapporto di monitoraggio nazionale sui mancati infortuni, anche ai fini della definizione di interventi formativi e di sostegno tecnico alle imprese.

Nel decreto risultano stralciate le misure precedentemente annunciate per:

  • l’incentivazione alle imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza e di tracciamento dei mancati infortuni.
  • l’aggiornamento delle linee applicative per la valutazione dello stress lavoro correlato, in vigore dal 2010, anche alla luce delle recenti evoluzioni nell’organizzazione del lavoro (smart working)

Rafforzata la sorveglianza sanitaria e medico competente

Si specifica che i controlli sanitari previsti dal testo unico sicurezza o comunque disposti dal medico competente siano computati nell’ambito dell’orario di lavoro, ad eccezione di quelli compiuti in fase preassuntiva (art. 20 comma 2 lett. i).

Con l’introduzione della nuova lettera a-bis all’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008, al Medico Competente viene attribuito il compito di informare i lavoratori sull’importanza della prevenzione oncologica, promuovendo l’adesione ai programmi di screening previsti dai LEA. Tale attività può essere svolta anche attraverso campagne informative predisposte dal Ministero della Salute.

Inoltre, la modifica introdotta all’articolo 39 del D.Lgs. 81/2008 prevede che, entro 12 mesi, il Ministero della Salute definisca — tramite apposito decreto e previo parere della Conferenza Stato-Regioni — i requisiti delle strutture di cui si avvale il Medico Competente per l’esecuzione delle proprie attività.

Rientra, inoltre, nella sorveglianza sanitaria la possibilità di sottoporre il lavoratore ad una visita medica quando ci sia il sospetto fondato che quest’ultimo abbia assunto alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope. Questa visita può essere svolta sia prima dell’inizio del turno che durante l’orario di lavoro.

Le attività interessate sono quelle classificate come ad elevato rischio infortunistico, secondo quanto stabilito dalla Legge 125/2001 in materia di alcol e dal D.P.R. 309/1990 per le sostanze stupefacenti. Si tratta, ad esempio, di lavori in quota, attività alla guida di mezzi, gestione di macchinari pericolosi o altre funzioni delicate per la sicurezza (art. 41 D.Lgs. 81/08).

Leggi anche “Nomina preposto di cantiere​” e “Responsabilità RLS“

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RSPP, responsabile del servizio di prevenzione e protezione

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