Sicurezza antincendio condomini: norme e obblighi
Guida alla sicurezza antincendio nei condomini: norme, livelli di prestazione, obblighi dell’amministratore, facciate e RTV V.14
La sicurezza antincendio nei condomini dipende soprattutto dall’altezza antincendio dell’edificio.
Il D.M. 16 maggio 1987 n. 246 e il D.M. 25 gennaio 2019 disciplinano gli edifici a partire da 12 metri e stabiliscono quattro livelli gestionali.
Per gli edifici oltre 24 metri, soggetti all’attività 77 del D.P.R. 151/2011, è possibile applicare in alternativa la RTV V.14 del Codice di prevenzione incendi approvata dal D.M. 19/05/2022.
Analizziamole nel dettaglio.
Indice
- Quali norme regolano la sicurezza antincendio nei condomini?
- Quando un condominio è soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco?
- Come si calcola l’altezza antincendio di un condominio?
- Quali sono i livelli di prestazione antincendio dei condomini?
- Come si applica la RTV V.14 agli edifici di civile abitazione?
- Chi deve occuparsi della prevenzione incendi nel condominio?
- Quali sono gli adempimenti pratici per mettere in regola un condominio?
- Quali documenti antincendio deve conservare il condominio?
- Come deve essere gestita ogni giorno la sicurezza antincendio del condominio?
- Quando occorre rivalutare la sicurezza antincendio del condominio?
- Come deve essere organizzato l’esodo delle persone con difficoltà?
- FAQ
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Quali norme regolano la sicurezza antincendio nei condomini?
Per riassumere, il quadro normativo di riferimento comprende:
- il D.M. 246/1987, contenente le norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione;
- il D.M. 25/01/2019, che modifica il decreto del 1987 e introduce la gestione della sicurezza antincendio, i livelli di prestazione e specifici requisiti per le facciate;
- il D.P.R. 151/2011, che individua come attività 77 gli edifici destinati a uso civile con altezza antincendio superiore a 24 metri;
- il D.M. 19/05/2022, che inserisce nel Codice di prevenzione incendi il capitolo V.14 – Edifici di civile abitazione.
Versione sintetica dei passaggi logici
- Calcola l’altezza antincendio del condominio.
- Se è inferiore a 12 m, non si applica il D.M. 246/1987 per soglia, salvo altre attività soggette.
- Se è compresa tra 12 e 24 m, si applicano D.M. 246/1987 + D.M. 25 gennaio 2019, con livello LP0.
- Se supera 24 m, il condominio rientra nell’attività 77 del D.P.R. 151/2011.
- In questo caso si applicano:
- la normativa tradizionale (D.M. 246/1987 + D.M. 25 gennaio 2019), oppure
- il Codice di prevenzione incendi con RTV V.14.
- Il procedimento amministrativo dipende dalla categoria:
- A: oltre 24 m e fino a 32 m → SCIA
- B: oltre 32 m e fino a 54 m → valutazione progetto + SCIA
- C: oltre 54 m → valutazione progetto + SCIA + sopralluogo.
- Se ci sono facciate, cappotti o chiusure d’ambito, va verificata anche la disciplina specifica, inclusa la RTV V.13 quando pertinente.

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Quando un condominio è soggetto ai controlli dei Vigili del Fuoco?
Un condominio rientra nell’attività 77 del D.P.R. 151/2011 quando l’edificio destinato a uso civile ha un’altezza antincendio superiore a 24 metri. In questo caso si applicano le procedure di prevenzione incendi previste dal decreto.
La soglia dei 24 metri non coincide necessariamente con l’altezza totale del fabbricato. Deve essere determinata applicando la definizione tecnica di altezza antincendio.
Gli edifici oltre 24 metri rientrano nell’attività 77 dell’Allegato I al D.P.R. 151/2011 e sono quindi soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi, tra cui la presentazione della SCIA antincendio e gli altri adempimenti previsti in funzione della categoria applicabile.
Un edificio di altezza inferiore o pari a 24 metri può comunque essere interessato da obblighi antincendio:
- se raggiunge la soglia di 12 metri prevista dal D.M. 246/1987;
- se ospita attività autonome soggette al D.P.R. 151/2011, come autorimesse, centrali termiche o gruppi elettrogeni;
- se presenta luoghi di lavoro o attività commerciali, professionali o ricettive sottoposte a discipline specifiche.
Per l’attività 77 — edifici destinati a uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m — i procedimenti dipendono dalla categoria determinata dall’altezza:
| Categoria | Altezza antincendio | Procedimento iniziale |
| A | oltre 24 m e fino a 32 m | SCIA antincendio |
| B | oltre 32 m e fino a 54 m | Valutazione del progetto + SCIA |
| C | oltre 54 m | Valutazione del progetto + SCIA + controllo obbligatorio |
Valutazione del progetto
La valutazione preventiva del progetto, disciplinata dall’art. 3 del D.P.R. 151/2011, è obbligatoria soltanto per le attività 77 di categoria B e C:
- nuovi edifici;
- interventi su edifici esistenti;
- modifiche che comportano un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio.
Il progetto deve essere presentato al Comando dei Vigili del Fuoco prima della realizzazione degli interventi. Il Comando si pronuncia entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa e può chiedere integrazioni entro 30 giorni.
Per la categoria A non è previsto il preventivo parere sul progetto: il tecnico assevera direttamente, nella successiva SCIA, la conformità dell’attività ai requisiti antincendio applicabili.
SCIA antincendio
La SCIA antincendio è obbligatoria per tutte le categorie A, B e C e deve essere presentata prima dell’esercizio dell’attività.
La SCIA deve essere accompagnata, secondo il caso, da:
- asseverazione del tecnico abilitato;
- relazione e elaborati tecnici;
- certificazioni di resistenza al fuoco;
- dichiarazioni o certificazioni degli impianti;
- documentazione attestante la conformità delle opere al progetto approvato, per le categorie B e C;
- ricevuta del pagamento dei servizi di prevenzione incendi.
Il Comando verifica la completezza formale della documentazione e rilascia la ricevuta di presentazione.
Controllo dei Vigili del Fuoco
Dopo la SCIA, il regime dei controlli cambia in base alla categoria.
Il sopralluogo può essere effettuato:
- a campione;
- in base a programmi settoriali;
- quando viene segnalata o rilevata una situazione di potenziale pericolo.
In caso di visita con esito positivo, il titolare può chiedere copia del verbale tecnico.
Il sopralluogo del Comando è obbligatorio e viene effettuato entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA. In caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi – CPI entro 15 giorni dalla visita.
Il CPI non sostituisce la SCIA: per la categoria C la SCIA avvia l’esercizio, mentre il CPI attesta l’esito positivo del controllo successivo.
Rinnovo periodico
Per l’attività 77 l’attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio deve essere presentata ogni 10 anni.
Il rinnovo consiste in una dichiarazione del titolare che attesta:
- l’assenza di variazioni rilevanti delle condizioni di sicurezza;
- il mantenimento in efficienza degli impianti e delle misure antincendio;
- l’esecuzione dei controlli e delle manutenzioni richiesti.
La cadenza decennale costituisce un’eccezione rispetto alla periodicità ordinaria quinquennale prevista per molte altre attività.
Procedimenti in caso di modifiche
Quando il condominio viene modificato, occorre stabilire se l’intervento incide sulle condizioni di sicurezza antincendio.
Modifica con aggravio del rischio
Per le categorie B e C sono richiesti:
- nuova valutazione del progetto;
- realizzazione degli interventi;
- nuova SCIA antincendio.
Per la categoria A non si presenta il progetto preventivo, ma deve essere presentata la SCIA aggiornata con la relativa asseverazione.
L’aggravio può derivare, ad esempio, da modifiche alle strutture, alla destinazione dei locali, alle compartimentazioni, alle vie d’esodo, agli impianti o alle caratteristiche dei materiali presenti.
Modifica senza aggravio
Quando la modifica è rilevante ma non determina aggravio, normalmente viene presentata una SCIA con la documentazione che dimostra il mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Come si calcola l’altezza antincendio di un condominio?
Come anticipato, l’altezza antincendio non è l’altezza complessiva della costruzione. È il dislivello massimo tra il livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile o agibile e il livello del piano esterno più basso.
Nel calcolo non si considerano normalmente le aperture dei vani tecnici. Il valore ottenuto serve a:
- verificare l’applicabilità del D.M. 246/1987;
- determinare il livello di prestazione gestionale LP0, LP1, LP2 o LP3;
- stabilire se l’edificio rientra nell’attività 77;
- classificare l’attività nell’ambito della RTV V.14.
La verifica deve essere svolta su elaborati affidabili e sullo stato reale dell’edificio. Quote di accesso diverse sui vari fronti, piani seminterrati o modifiche successive possono influire sulla determinazione.
Quali sono i livelli di prestazione antincendio dei condomini?
Il D.M. 25/01/2019 suddivide gli edifici di civile abitazione in quattro livelli di prestazione, da LP0 a LP3. All’aumentare dell’altezza antincendio crescono gli obblighi organizzativi, documentali e impiantistici.
| Livello | Altezza antincendio | Principali misure |
| LP0 | 12 m ≤ h < 24 m | Informazione agli occupanti, foglio informativo, vie d’esodo fruibili, manutenzione |
| LP1 | 24 m < h ≤ 54 m | GSA, pianificazione dell’emergenza, registro controlli, misure preventive |
| LP2 | 54 m < h ≤ 80 m | Misure LP1 più impianto manuale di allarme ottico e acustico |
| LP3 | h > 80 m | Misure LP2 più struttura organizzativa, coordinatore e centro di gestione |
Le soglie e le misure sono indicate nell’articolo 9-bis e nelle tabelle gestionali introdotte dal D.M. 25/01/2019.
Quando nell’edificio sono presenti altre attività soggette al D.P.R. 151/2011, comunicanti con il condominio ma non pertinenti o funzionali a esso, la definizione del livello deve considerare anche le interferenze tra le diverse attività.
Come previsto dall’art. 9, qualora per particolari esigenze di carattere tecnico o di esercizio non fosse possibile attuare qualcuna delle prescrizioni contenute nelle norme potrà essere avanzata istanza di deroga con le procedure di cui all’articolo 7 del decreto del D.P.R. 151/2011.
Quali obblighi si applicano ai condomini di livello LP0?
Nei condomini con altezza antincendio compresa tra 12 e 24 metri, il responsabile dell’attività deve informare gli occupanti, mantenere efficienti le misure antincendio e rendere disponibili istruzioni chiare per l’emergenza e l’esodo.
Le misure essenziali comprendono:
- identificazione dei comportamenti da adottare in caso d’incendio;
- consegna o esposizione di un foglio informativo;
- indicazione dei numeri per l’attivazione dei soccorsi;
- istruzioni per la messa in sicurezza di apparecchiature e impianti;
- istruzioni per l’esodo, considerando anche persone con ridotte capacità motorie;
- divieto di usare gli ascensori ordinari durante l’evacuazione;
- manutenzione di sistemi, dispositivi e attrezzature antincendio.
Gli occupanti devono rispettare i divieti indicati, non ostruire scale, pianerottoli e percorsi d’esodo e non compromettere l’efficacia delle protezioni attive o passive.
Il foglio informativo non dovrebbe limitarsi a una formula generica. Deve descrivere almeno la modalità di chiamata dei soccorsi, l’indirizzo completo dell’edificio, le procedure di esodo e i comportamenti vietati.
Compiti e funzioni del responsabile dell’attività
- identificare le misure standard da attuare in caso d’incendio;
- fornire informazione agli occupanti sulle misure da attuare in caso di incendio;
- esporre un foglio informativo riportante divieti e precauzioni da osservare, numeri telefonici per l’attivazione dei servizi di emergenza, nonché le istruzioni per garantire l’esodo in caso d’incendio, come previsto nelle misure da attuare in caso d’incendio;
- mantenere in efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature ed altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione.
Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni ordinarie
- osservare le indicazioni sui divieti e precauzioni riportati nel foglio informativo;
- non alterare la fruibilità delle vie d’esodo e l’efficacia delle misure di protezione attiva e passiva.
Compiti e funzioni dell’occupante in condizioni d’emergenza
- dare istruzioni per la chiamata di soccorso ed informazioni utili per consentire un efficace soccorso;
- mettere in sicurezza apparecchiature ed impianti;
- fornire le istruzioni per l’esodo degli occupanti, anche in relazione alla presenza di persone con limitate capacità motorie, ove presenti;
- ricordare il divieto di utilizzo degli ascensori per l’evacuazione in caso di incendio, ad eccezione degli eventuali ascensori antincendio da utilizzare con le modalità di cui al D.M. 15 settembre 2005.
Cosa deve fare il responsabile dell’attività nei condomini di livello LP1?
Nei condomini oltre 24 e fino a 54 metri, il responsabile dell’attività deve organizzare la gestione della sicurezza antincendio, predisporre e verificare la pianificazione dell’emergenza e documentare controlli e manutenzioni.
Gli obblighi principali comprendono:
- pianificazione e verifica periodica dell’emergenza;
- informazione agli occupanti sulle procedure;
- mantenimento in efficienza di impianti e dispositivi;
- registrazione degli esiti nel registro dei controlli;
- esposizione di fogli informativi e cartellonistica;
- controllo delle condizioni di esercizio nelle parti comuni;
- adozione delle misure antincendio preventive.
Le misure preventive riguardano in particolare:
- corretto deposito di materiali combustibili;
- mantenimento delle vie d’esodo sgombre;
- corretta chiusura delle porte tagliafuoco;
- eliminazione o riduzione delle sorgenti d’innesco;
- gestione dei lavori a caldo e delle manutenzioni;
- gestione delle temporanee disattivazioni degli impianti di sicurezza;
- verifica del rischio in caso di modifiche a strutture, finiture, impianti, isolamento e rivestimenti di facciata.
La pianificazione può essere proporzionata alle caratteristiche dell’edificio, ma deve fornire informazioni autonome e comprensibili su allarme, soccorso, esodo e persone che necessitano di assistenza.
Quali obblighi aggiuntivi prevedono i livelli LP2 e LP3?
Gli edifici tra 54 e 80 metri devono disporre anche di un impianto manuale di allarme con segnalatori ottici e acustici. Negli edifici oltre 80 metri è richiesta una struttura organizzativa antincendio più articolata.
Livello LP2
Il livello LP2 integra gli obblighi del livello LP1 con:
- impianto manuale di segnalazione dell’allarme incendio;
- indicatori ottici e acustici;
- procedure per l’attivazione e la diffusione dell’allarme;
- istruzioni coerenti con gli impianti installati.
Livello LP3
Per gli edifici oltre 80 metri, il responsabile dell’attività deve inoltre prevedere:
- un responsabile della gestione della sicurezza antincendio;
- un coordinatore dell’emergenza con i requisiti richiesti;
- un centro di gestione dell’emergenza;
- procedure organizzative e operative aggiornate;
- coordinamento degli impianti antincendio e dei sistemi di allarme vocale;
- controllo periodico delle misure adottate e segnalazione delle non conformità.
Il centro di gestione dell’emergenza è destinato al coordinamento delle operazioni e può essere collocato, quando compatibile con la progettazione, anche in prossimità della portineria.
Responsabile della gestione della sicurezza antincendio
In particolare, il responsabile della gestione della sicurezza antincendio pianifica e organizza le attività della gestione sicurezza antincendio, ossia:
- predispone le procedure gestionali ed operative, relative alle misure antincendio preventive;
- aggiorna la pianificazione dell’emergenza;
- controlla periodicamente le misure di prevenzione adottate;
- fornisce al Coordinatore dell’emergenza le necessarie informazioni e procedure da adottare previste nella pianificazione dell’emergenza;
- segnala al responsabile dell’attività le non conformità e le inadempienze di sicurezza antincendio.
Coordinatore dell’emergenza
Il coordinatore dell’emergenza sovrintende all’attuazione della pianificazione di emergenza e delle misure di evacuazione previste e si interfaccia con i responsabili delle squadre dei soccorritori.
Compiti del responsabile dell’attività
Il responsabile dell’attività organizza la gestione della sicurezza antincendio tramite:
- adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
- per le aree TC, verifica dell’osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio;
- mantenimento in efficienza dei sistemi, dispositivi, attrezzature e delle altre misure antincendio adottate, effettuando verifiche di controllo ed interventi di manutenzione, riportando gli esiti in un registro dei controlli;
- predisposizione, verifica ed aggiornamento periodico della pianificazione d’emergenza.
Quali requisiti antincendio devono rispettare le facciate condominiali?
Le facciate devono limitare la propagazione dell’incendio, la caduta di parti pericolose e il coinvolgimento delle vie d’esodo e delle squadre di soccorso. La valutazione diventa essenziale quando si rifanno rivestimenti o cappotti termici.
Il D.M. 25/01/2019 integra il D.M. 246/1987 con requisiti relativi alla sicurezza delle facciate degli edifici soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi. Gli obiettivi comprendono:
- limitare la propagazione di un incendio originato all’interno;
- limitare la propagazione di un incendio proveniente dall’esterno;
- evitare o ridurre la caduta di parti della facciata;
- non compromettere l’esodo e le operazioni di soccorso.
Le disposizioni progettuali interessano gli edifici di nuova realizzazione e determinati interventi estesi sulle facciate degli edifici esistentche coinvolgono oltre il 50% della superficie complessiva delle facciate.
Non si applicano, invece a edifici di civile abitazione per i quali alla data di entrata in vigore del decreto siano stati pianificati o siano in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ossia che all’entrata in vigore del regolamento risulteranno già autorizzati dalle competenti autorità.
Per ogni intervento di riqualificazione energetica devono essere valutati almeno:
- reazione al fuoco dell’isolante e dei componenti;
- barriere e fasce di interruzione;
- propagazione attraverso cavità;
- comportamento di rivestimenti, fissaggi e sottostrutture;
- interferenze con finestre, balconi e vie d’esodo;
- applicabilità della RTV V.13 – Chiusure d’ambito degli edifici civili, introdotta dal D.M. 30/03/2022.
Come si applica la RTV V.14 agli edifici di civile abitazione?
La RTV V.14 si applica agli edifici destinati prevalentemente a civile abitazione con altezza antincendio superiore a 24 metri e deve essere utilizzata insieme alla regola tecnica orizzontale del Codice.
La RTV V.14 è stata introdotta dal D.M. 19/05/2022 ed è entrata nel Codice di prevenzione incendi come capitolo dedicato agli edifici di civile abitazione.
La classificazione in relazione alla massima quota dei piani distingue:
| Classe | Quota massima |
| HC | h ≤ 32 m |
| HD | 32 m < h ≤ 54 m |
| HE | 54 m < h ≤ 80 m |
| HF | h > 80 m |
La classificazione non sostituisce automaticamente la valutazione del rischio. Serve ad attribuire i livelli di prestazione delle misure della strategia antincendio, tra cui:
- reazione e resistenza al fuoco;
- compartimentazione;
- esodo;
- gestione della sicurezza;
- controllo dell’incendio;
- rivelazione e allarme;
- controllo di fumi e calore;
- operatività antincendio;
- sicurezza degli impianti.
L’impiego della RTV V.14 deve essere valutato da un tecnico competente in relazione allo stato dell’edificio, alle attività presenti e agli eventuali interventi programmati.
L’applicazione della RTV V.14 richiede di classificare correttamente l’edificio, individuare i livelli di prestazione e verificare tutte le misure della strategia antincendio. Con AntiFuocus, il software per la progettazione antincendio puoi gestire in un unico ambiente il progetto, il carico d’incendio, le verifiche REI, i tempi di esodo, la documentazione e la modulistica necessaria.

Chi deve occuparsi della prevenzione incendi nel condominio?
La gestione coinvolge più soggetti. L’amministratore cura normalmente gli adempimenti relativi alle parti comuni, ma tecnici, manutentori e occupanti conservano compiti distinti.
L’attribuzione delle responsabilità deve essere verificata in base alla configurazione concreta dell’edificio.
| Soggetto | Compiti principali |
|---|---|
| Amministratore o responsabile dell’attività | Organizzare la gestione, affidare controlli e manutenzioni, conservare la documentazione e informare gli occupanti |
| Professionista antincendio | Valutare il rischio, individuare la normativa applicabile e progettare eventuali adeguamenti |
| Impresa manutentrice | Eseguire controlli e manutenzioni secondo norme tecniche e istruzioni dei produttori |
| Condòmini e occupanti | Rispettare divieti e procedure, non ostruire le vie d’esodo e segnalare anomalie |
| Coordinatore dell’emergenza | Figura prevista nelle configurazioni e nei livelli per i quali è richiesta una gestione più articolata |
La qualifica di amministratore non determina da sola e in ogni caso tutte le responsabilità antincendio: devono essere considerate proprietà, deleghe, attività soggette presenti e concreta disponibilità delle parti dell’edificio.
Quali sono gli adempimenti pratici per mettere in regola un condominio?
La verifica deve partire dall’altezza antincendio e dalle attività presenti. Successivamente occorre individuare il regime normativo, controllare la documentazione e programmare gli interventi tecnici e gestionali.
Checklist operativa
- Misurare correttamente l’altezza antincendio.
- Verificare l’eventuale assoggettabilità all’attività 77.
- Censire autorimesse, centrali termiche e altre attività soggette.
- Individuare il livello LP0-LP3 oppure applicare la RTV V.14.
- Controllare la validità della SCIA e degli eventuali rinnovi.
- Verificare vie d’esodo, compartimentazioni e porte tagliafuoco.
- Controllare impianti di allarme, illuminazione e protezione.
- Aggiornare registro dei controlli e manutenzioni.
- Predisporre informazioni e pianificazione dell’emergenza.
- Rivalutare il rischio prima di interventi su facciate, cappotti o impianti.
Per gli edifici soggetti al D.P.R. 151/2011, le certificazioni e le dichiarazioni allegate alla SCIA attestano la conformità dell’attività alla normativa di prevenzione incendi.
La verifica documentale non sostituisce il sopralluogo. Difformità edilizie, modifiche impiantistiche, cambi di destinazione d’uso o lavori sulle parti comuni possono rendere necessario un aggiornamento della valutazione e della pratica antincendio.
Errori da evitare nella gestione antincendio del condominio
- considerare la SCIA come un adempimento conclusivo;
- usare pianerottoli e sottoscala come deposito;
- bloccare aperte le porte tagliafuoco;
- affidare i controlli a soggetti non qualificati;
- non registrare manutenzioni e anomalie;
- modificare facciate, impianti o compartimentazioni senza valutazione preventiva;
- utilizzare l’ascensore ordinario durante l’incendio;
- predisporre istruzioni generiche non riferite all’edificio;
- trascurare le esigenze di persone che potrebbero avere bisogno di assistenza;
- confondere altezza antincendio e altezza geometrica complessiva.
Quali documenti antincendio deve conservare il condominio?
La documentazione deve permettere di dimostrare la conformità iniziale e il mantenimento nel tempo delle condizioni di sicurezza. I documenti effettivamente necessari dipendono dall’edificio e dalle attività presenti.
Checklist
- SCIA antincendio e ricevute di presentazione;
- progetto approvato o documentazione progettuale;
- attestazioni di rinnovo periodico;
- dichiarazioni di conformità e certificazioni degli impianti;
- certificazioni di resistenza e reazione al fuoco;
- registro dei controlli;
- rapporti di manutenzione;
- piano o pianificazione dell’emergenza;
- fogli informativi destinati agli occupanti;
- planimetrie e istruzioni di esodo;
- verbali relativi agli interventi sulle parti comuni;
- documentazione su facciate, cappotti e materiali installati.
Come deve essere gestita ogni giorno la sicurezza antincendio del condominio?
La sicurezza antincendio del condominio deve essere mantenuta nel tempo attraverso controlli, manutenzioni, informazione degli occupanti e comportamenti corretti nelle parti comuni. Una pratica antincendio formalmente valida non è sufficiente se vie d’esodo, porte tagliafuoco o impianti non restano efficienti e utilizzabili.
La gestione ordinaria deve prevenire l’alterazione delle condizioni di sicurezza considerate nella progettazione. In particolare, occorre:
- mantenere sgombri scale, corridoi, pianerottoli e uscite;
- evitare depositi di materiali combustibili nelle parti comuni;
- non bloccare in apertura le porte resistenti al fuoco;
- mantenere visibili cartelli, pulsanti di allarme e dispositivi antincendio;
- controllare periodicamente impianti, estintori e altri presidi presenti;
- gestire correttamente lavori di manutenzione e attività che producono scintille o calore;
- verificare le misure compensative durante guasti o disattivazioni temporanee;
- aggiornare le istruzioni in caso di modifiche all’edificio o agli occupanti.
Quando occorre rivalutare la sicurezza antincendio del condominio?
La sicurezza antincendio deve essere rivalutata quando lavori, nuovi impianti o cambiamenti d’uso modificano le condizioni considerate nel progetto o nella pratica esistente. La verifica deve precedere l’intervento, non essere rinviata alla sua conclusione.
La rivalutazione è particolarmente importante in caso di:
- rifacimento di facciate o cappotti termici;
- modifiche delle compartimentazioni;
- sostituzione o rimozione di porte tagliafuoco;
- interventi su scale, filtri o vie d’esodo;
- installazione di impianti fotovoltaici, batterie o infrastrutture di ricarica;
- trasformazione di locali comuni, depositi o sottotetti;
- modifiche a centrali termiche e autorimesse;
- cambiamenti delle destinazioni d’uso;
- incremento del carico d’incendio;
- presenza di nuove attività commerciali, professionali o ricettive.
Come deve essere organizzato l’esodo delle persone con difficoltà?
La pianificazione dell’emergenza deve considerare anche gli occupanti che potrebbero non riuscire a percepire l’allarme o ad abbandonare autonomamente l’edificio. Le procedure devono essere proporzionate alla presenza effettiva di persone con esigenze specifiche.
La gestione può richiedere:
- individuazione di modalità di assistenza compatibili con la privacy;
- sistemi di allarme percepibili anche da persone con disabilità sensoriali;
- istruzioni per accompagnatori e persone incaricate dell’assistenza;
- valutazione di spazi calmi o luoghi temporaneamente sicuri, quando previsti dalla progettazione;
- indicazioni per comunicare ai soccorritori la presenza e la posizione di persone che necessitano di aiuto;
- divieto di utilizzare ascensori ordinari durante l’incendio, salvo sistemi specificamente progettati e gestiti per tale funzione.
FAQ
Tutti i condomini devono presentare la SCIA antincendio?
No. L’edificio destinato a uso civile rientra nell’attività 77 quando l’altezza antincendio è superiore a 24 metri. Possono però essere soggette autonomamente altre attività presenti, come autorimesse o centrali termiche.
Il D.M. 25/01/2019 si applica anche sotto i 24 metri?
Sì. I livelli gestionali introdotti dal decreto comprendono il livello LP0 per gli edifici con altezza antincendio da 12 a meno di 24 metri.
Il piano di emergenza è obbligatorio in ogni condominio?
Le misure dipendono dal livello di prestazione. Per LP0 sono previste informazioni e misure standard; dal livello LP1 è richiesta una pianificazione dell’emergenza organizzata e verificata periodicamente.
L’amministratore è sempre il responsabile dell’attività?
Nella gestione ordinaria del condominio l’amministratore svolge normalmente le funzioni riferibili al responsabile delle parti comuni, ma l’attribuzione concreta delle responsabilità deve essere verificata considerando proprietà, deleghe, attività presenti e organizzazione dell’edificio.
Gli estintori sono obbligatori in tutti i condomini?
Non esiste un obbligo generalizzato fondato esclusivamente sulla natura condominiale dell’edificio. Gli estintori possono essere richiesti dalla regola tecnica applicabile, dalla valutazione del rischio o dalla presenza di attività soggette.
Il cappotto termico richiede una valutazione antincendio?
Sì, quando l’intervento interessa un edificio soggetto o modifica condizioni rilevanti di sicurezza. Devono essere verificati materiali, propagazione sulle facciate, cavità, aperture e interferenze con esodo e soccorso.
Qual è la differenza tra attività 77 e RTV V.14?
L’attività 77 individua gli edifici civili oltre 24 metri soggetti ai procedimenti del D.P.R. 151/2011. La RTV V.14 è invece la regola tecnica del Codice utilizzabile per progettare la sicurezza antincendio degli edifici di civile abitazione.
Si possono lasciare mobili o materiali sui pianerottoli?
No, quando il deposito riduce la larghezza utile, ostacola l’esodo o introduce materiali combustibili nelle parti comuni. La compatibilità deve essere verificata rispetto alla configurazione dell’edificio e alle misure previste.
Le porte tagliafuoco possono essere tenute aperte?
Non con cunei o sistemi improvvisati. Possono restare aperte soltanto se dotate di dispositivi conformi che ne assicurino la chiusura in caso di incendio.
Cosa fare quando un impianto antincendio è temporaneamente fuori servizio?
Occorre ripristinarlo nel più breve tempo possibile, informare i soggetti interessati e adottare misure compensative proporzionate al rischio e alla durata del disservizio.
Le regole devono essere comunicate anche agli inquilini?
Sì. Le informazioni di emergenza riguardano tutti gli occupanti, indipendentemente dal titolo con cui utilizzano l’unità immobiliare.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/decreto-sicurezza-antincendio-edifici-civile-abitazione/




Buonasera, volevo chiedere un informazione ed una Gentilezza se qualcuno mi può aiutare, sono una ditta di Impianti Elettrici e sto realizzando un impianto elettrico in un autorimessa condominiale ” Pilotis” situata a piano terra di un palazzo a 4 piani, il perimetro dei posti auto sono completamente aperti / all’aria, su i due ingressi dell’autorimessa ho installato due pulsanti sotto vetro a lancio di corrente che in caso di incendio e rompendo il vetro vanno a far scattare l’interruttore Magneto Termico Differenziale Generale Fornitura Elettrica, l’impianto è realizzato con tubazione in PVC e fili FS 17 classe Cca-s3, d1, a3, che come protezione al fuoco è superiore al cavo FG 7 ( così ho letto su dei forum ).
Volevo sapere se l’impianto è conforme alle normative per il Rinnovo del CPI e che normativa CEI deve essere applicata oltre alla 64 – 8.
Vi ringrazio e Vi auguro un buon lavoro.
Ciao Gianfranco,
data la specificità del caso, ti consiglio di rivolgerti al tuo tecnico di fiducia specializzato in sicurezza/impianti antincendio. Solo lui analizzando l’immobile ed i documenti in questione potrà consigliarti al meglio. Buon lavoro
Buonasera,
vorrei realizzare un camino a legna nel mio appartamento. L’amministratore mi ha dato il via alla realizzazione del camino, il problema resta allo stoccaggio della legna. Volevo sapere se a livello normativo potevo stoccare piccoli volumi di legna nella cantina che si trova negli interrati del condominio. La cantina è staccata dalle autorimesse dove ci sono le automobili da ben 2 porte tagliafuoco. Secondo voi posso mettere un po di legna nella cantina?
Ciao Giovanni,
ai fini della normativa antincendio non ci sono specifiche prescrizioni in materia.
L’unico caso in cui potresti avere delle limitazioni è quello in cui nei locali interrati vi sia una centrale termica
che preveda particolari prescrizioni.
In linea generale comunque ai fini antincendio nella cantina tua privata puoi detenere della legna.
Buongiorno, a titolo puramente informativo, con tale aggiornamento normativo il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio partendo dagli edifici con livello di prestazione 0 dovrà redigere una sorta di Piano di Emergenza ed Evacuazione a seguito di valutazione di rischio incendio?
Ciao Giuseppe,
per gli edifici con Livello di Prestazione 0, il compito di redigere il piano di evacuazione spetta al Responsabile dell’attività, come definito nel decreto 25 gennaio 2019 e precisamente al punto 9-bis.3.1 della tabella relativa ai compiti e funzioni in relazione ai livelli di prestazione.
Per il Livello di Prestazione 3, invece, il Responsabile dell’attività è tenuto a designare il Responsabile della gestione della sicurezza antincendio, GSA, come chiarito al punto 9-bis.3.4 della tabella.
Ciao
Buongiorno.
Ho la seguente domanda : nella definizione di altezza delle civili abitazioni il “livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile” con apertura più alta si deve intendere la finestra più alta dell’edificio oppure va considerata l’altezza a cui sono posti i lucernari (tipo velux) che danno sul tetto ?
Grazie e saluti
Ciao Gherardo,
in normativa non vi è un riferimento specifico; tuttavia, a rigor di logica, con apertura più alta si deve intendere la finestra o balcone cui può arrivare una scala dei Vigili del Fuoco. Non è opportuno, quindi, considerare l’altezza a cui sono posti i lucernari.
Buon lavoro
Salve sono proprietario di un appartamento con locale piano terra di cantina premetto che non sono comunicanti con alcun tipo di box auto o moto nello stesso locale sono situati contatori luce e quadro ascensore ogni cantina a una porta d’ingresso, l’amministratore con le nuove normative antincendio ci chiede di sostituire le porte esistenti con porte rei ma visto che non ci sono box auto sono obbligato a farlo grazie per la vostra disponibilità.
Ciao Roberto,
come previsto dal DM 21 febbraio 2017 al cap. V6.5.3 Compartimentazione – le aree destinate a cantina per civile abitazione (che ricadono nella categoria TM1) possono appartenere allo stesso compartimento dell’autorimessa; pertanto anche in quel caso non necessitano di apposita struttura di separazione (di specifica classe REI).
In linee generali se nel piano interrato non vi è un locale caldaia non sarebbe necessario l’istallazione di porte REI, tuttavia ti consiglierei di rivolgerti ad un tecnico antincendio, che analizzando gli ambienti, la normativa, ed i documenti del fabbricato potrà sicuramente consigliarti al meglio.
Buonasera un’informazione, come comportarsi difronte ad un edificio per civile abitazione, un condominio con altezza antincendio inferiore ai 12 mt es 11 mt, costruito negli anni ….1980, volevo sapere se bisogna prendere precauzioni ai fini della gestione della sicurezza antincendio, (piano emergenza evacuazione, vie di esodo, luoghi sicuri, vie di fuga, accorgimenti sulle facciate etc. etc. non rientrando nel livello di prestazione zero, come previsto dal DECRETO 25 gennaio 2019 ….come dobbiamo comportarci? Grazie
Le norme di sicurezza antincendio per edifici di civile abitazione, come previsto dal D.M. 246 del 16 maggio 1987, si applicano ad edifici con altezza antincendi maggiore o uguale di 12 metri.
Il decreto del 25 gennaio 2019 ha previsto anche l’adozione della Gestione della sicurezza antincendio, per edifici con altezza maggiore o uguale di 12 metri, e ulteriori requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici soggetti ai procedimenti di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011) con altezza maggiore o uguale a 24 metri.
Per gli edifici di altezza antincendio minore di 12 metri, previo chiarimento presso gli Enti preposti, non vi sono adeguamenti di sicurezza antincendio obbligatori.
Cantine trasformate in box, abusivamente, necessitano di piani antincendio e a chi spetta eseguire i lavori? Sono interessati i non proprietari di box? Grazie Sergio Grappone
Ciao Sergio,
prima di tutto credo sia necessario regolarizzare il cambio di destinazione d’uso a livello comunale e catastale.
Solo quando gli immobili saranno ufficialmente destinati ad autorimesse sarà applicabile la normativa antincendio (servirà pertanto un piano antincendio).
Tali lavori saranno di competenza condominiale.
Un edificio che ha una altezza antincendio da metri 23,85 a 24,25 è da considerarsi di livello 0 o livello 1?
Ciao Eraldo,
la soglia è 24 metri.
Quindi per altezze inferiori rientra nel livello 0, per altezze superiori ai 24 m rientra nel livello 1.
Una domanda.
se all’interno di un condomino ho uno studio medico, devo predisporre la planimetria per le vie di fuga?
In altre parole vorrei un chiarimento sulla nota “0” del dm 25/01/19.
Grazie claudio
Ciao Caludio,
uno studio medico deve avere un piano di emergenza/evacuazione che rispetti la normativa antincendio.
Il condominio invece non ha obblighi aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla normativa antincendio per i condomini, se al suo interno si trova uno studio medico.
Ho notato che il condòmino abitante al piano terra stocca almeno 3 bombole di GPL in un locale ripostiglio che ha in uso, sempre a piano terra. Il locale sviluppa poco meno di 40 mc netti, ed è collegato da scaletta interna a soppalco di circa 35 mc netti.
Entrambi i locali sono dotati di infisso esterno, permanentemente chiuso.
Da quanto ho appurato (ma chiedo conferma) tale stoccaggio è abusivo e pericoloso per gli appartamenti confinanti e soprastanti.
A chi mi devo rivolgere perchè sia fatta rispettare la legge, ed in quali sanzioni può incorrere il condòmino che effettua tale stoccaggio?
Ciao Franco,
credo che sia meglio rivolgersi in primis all’amministratore del condominio. Eventualmente poi potresti fare una segnalazione ai Vigili del Fuoco.
Nel nostro Condominio stanno realuzzando nel seminterrato un’attività di rimessaggio gomme auto e revisione. Mi domando come si possa consentire ciò se poi si fanno disposizioni sempre più sofisticate per l antincendio