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Ecco il PDF del testo unico dell’edilizia aggiornato alla legge semplificazioni

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Previste novità per gli interventi di demolizione/ricostruzione, per le modifiche dei prospetti e per le proroghe dei titoli edilizi. Scarica il PDF aggiornato del testo unico dell’edilizia!

Con la pubblicazione in Gazzetta della legge semplificazioni, diventano concrete le modifiche al codice appalti ed al testo unico dell’edilizia.

La legge semplificazioni ed il testo unico dell’edilizia

La legge riporta, al Capo II, alcune semplificazioni in materia edilizia.

La nuova norma contiene quindi delle misure per la semplificazione, velocizzazione e agevolazione degli interventi in materia edilizia, essenzialmente volti a:

  • rendere immediatamente realizzabili le opere legittimamente fattibili;
  • incentivare la rigenerazione urbana.

Tra le misure di maggior rilevanza segnaliamo:

Demolizione e ricostruzione

Un’altra novità significativa riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Per questi interventi, se ricadenti in un piano di rigenerazione urbana, non bisognerà più osservare il vincolo del rispetto della sagoma e dell’area di sedime dell’edificio preesistente.

La ricostruzione è comunque consentita nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti.

Nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e in ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione sono consentiti esclusivamente nell’ambito dei piani urbanistici di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale, fatti salvi le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e urbanistica vigenti e i pareri degli enti preposti alla tutela.

Modifica dei prospetti

Introdotta la possibilità di modificare i prospetti degli edifici in maniera più semplice e rapida.

Infatti il documento rende ammissibile le modifiche dei prospetti, classificandole come opere di manutenzione straordinaria, nel caso esse siano indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari.

Mentre sarebbero da qualificare come una ristrutturazione edilizia le modifiche in facciata non legate a “agibilità o l’accessibilità”.

Proroga dei titoli edilizi

Con la legge semplificazioni si prevede la possibilità di chiedere la proroga della validità dei titoli edilizi, prima che siano decorsi i termini per l’inizio o per la fine dei lavori (rispettivamente di un anno e di tre anni dal rilascio del titolo).

In pratica prima della scadenza di tali termini il privato potrebbe chiedere una proroga con una mera comunicazione allo sportello unico comunale.

Conferenza dei servizi semplificata

La legge prevede che attraverso la conferenza di servizi semplificata vengano acquisiti gli atti di assenso, delle altre amministrazioni, richieste per la realizzazione dell’intervento: l’obiettivo è quello di standardizzare e accelerare i termini di svolgimento delle procedure edilizie.

Lo stato dell’arte su testo unico e codice appalti

Ricordiamo che le ultime modifiche sostanziali alle due norme sono state apportate dallo “Sblocca cantieri“.

Di seguito i link agli articoli di riferimento:

Inoltre ricordiamo sia il codice appalti sia il testo unico dell’edilizia sono attualmente oggetto di studio da apposite commissioni/tavoli tecnici che dovrebbero elaborare dei testi di partenza per redigerne apposite riforme.

Di seguito riportiamo i link ai nostri articoli di approfondimento:

 

Clicca qui per scaricare il testo unico dell’edilizia aggiornato alla legge semplificazioni

Clicca qui per scaricare la legge semplificazioni

 

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7 commenti
  1. GIOVANNI ANTONIO APPEDDU
    GIOVANNI ANTONIO APPEDDU dice:

    Se le modifiche sono solo queste, si tratta di acqua tiepida. Che senso ha legare la modifica dei prospetti alla sola agibilità del fabbricato? Gli interessi del cittadino non vengono minimamente presi in considerazione. Spero che, nel concreto, riescano a esitare un provvedimento che segni una vera svolta nella gestione dell’edilizia a livello locale, anche per evitare al cittadino ed al professionista le numerose forche caudine di cui, oggi, è costellato il procedimento edilizio in Italia.

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    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Giovanni,
      il nostro articolo fa riferimento ad un documento di sintesi in circolazione tra la stampa del settore. Nei prossimi giorni dovremmo riuscire ad avere una bozza del decreto.
      Realisticamente credo che il provvedimento giungerà al Consiglio dei Ministri nella prima metà di luglio.
      Con il testo del decreto che sarà approvato in CdM, sapremo quali di queste misure saranno confermate e quali saranno le novità ulteriori introdotte.

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    • RENATO DE MARTINO
      RENATO DE MARTINO dice:

      Siamo alle solite il problema è politico se ne nessuno dei politici si scontra con i problemi quotidiani dell’edilizia non ha senso. Ancora sono messi sullo stesso piano – la ristrutturazione edilizia – la realizzazione di una finestra e la demolizione e ricostruzione magari nemmeno fedele. E nemmeno hanno avuto il coraggio di intervenire sulla “doppia conformità”, ovvero demolire quello che domani si potrà ricostruire tale e quale. Probabilmente aspettano un’altra crisi per snellire veramente il DPR 380

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  2. Senese Nekita
    Senese Nekita dice:

    Salve, vorrei condividere questo mio dubbio nato dalla lettura del testo: all’art. 2 si legge che trattasi di intervento di “ristrutturazione edilizia” la demolizione e ricostruzione che per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del 42/2004 dovranno mantenere “sagoma, prospetti sedime e caratteristiche planovolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente. Pertanto anche la modifica del sistema costruttivo o spostamento di una apertura non fa qualificare più l’intervento come ristrutturazione edilizia. Già questo la dice lunga sulla “semplificazione”. Ma andando avanti e arrivando all’art. 10 leggo che sono subordinati a permesso di costruire :interventi di ristrutturazione edilizia che ” …nonchè gli interventi che comportino modifiche della sagoma e della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela ai sensi del 42/2004.Quindi non capisco, intervento di demolizione e ricostruzione in zona vincolata con modifica prospetto ai sensi dell’art. 3 lett. d non è ristrutturazione edilizia, però ai sensi dell’art. 10 è sottoposto a rilascio di permesso di costruire perchè trattasi di ristrutturazione edilizia. Forse mi sono perso qualcosa?

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    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao,
      sull’aspetto legato alle demolizioni /ricostruzioni stiamo aspettando una serie di chiarimenti dalle Entrate.
      Infatti oltre ai molti dubbi sollevati dalle modifiche apportate al testo unico dal dl semplificazioni, che hai citato, ve ne sono altri legati all’entrata in vigore (a distanza di pochi giorni) di altre modifiche, alla normativa che regola tale tipologia di intervento, apportate anche dalla legge Rilancio.
      I dubbi sono tanti, ti faccio anche presente che prima dell’entrata in vigore delle due norme (legge rilancio + dl semplificazioni) le Entrate avevano pubblicato sulle demolizioni/ricostruzioni un numero notevole di circolari/interpelli.

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  3. Stefano Leonangeli
    Stefano Leonangeli dice:

    Salve,
    ho letto questa mattina le modifiche agli artt 2 bis e 3 del 380/2001, riguardanti gli interventi di demolizione e ricostruzione configurabili come ristrutturazioni, ed ho rilevato che proprio l’art 3, inserendo il vincolo di sagoma, prospetti, sedime, ecc per gli edifici in zona A, cosa precedentemente prevista solo per gli edifici vincolati, fa tornare la normativa al 1978. Mi pare che oramai la mummificazione dei centri storici sia la strada maestra scelta dalla nostra classe politica di ignoranti.
    Non vedo come un qualsiasi prossimo Piano di Centro Storico (pianificazione necessaria prevista all’art 2, ma sempre esistita, non so questi dove vivano) che preveda demolizioni e ricostruzioni (e quindi ristrutturazioni) possa al tempo stesso prescrivere l’immutabilità dell’immobile esistente in forma e dimensione (al di là di opinabili scelte formali di finitura), e quindi la ristrutturazione diviene un mero dov’era com’era, e richiedere però necessariamente il rispetto delle normative strutturali, gli adeguamenti igienico-sanitari, o di sicurezza, o anche solo i criteri progettuali per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
    Scenari futuri: abbandono totale dei centri storici da parte della residenza, acquisizione sul mercato di immobili oramai svalutati da parte di capitali anche di dubbia provenienza (sono gli unici che hanno denaro contante), a quel punto i Piani saranno fatti ad uso e consumo dei nuovi speculatori.
    Storia già vista.
    Scrivo per caso personale: casa da demolire causa sisma, in centro storico, ma che oramai con il nuovo art 3 mi conviene lasciare che crolli da sola, visto che non è possibile rispondere alle normative attuali di tutti i generi, infilandole dentro la morfologia dell’edificio che ancora sta su.
    Si può sapere il nome e cognome dell’autore autorevole che ha partorito tanta genialata? Sul sito del governo non so quale casella elettronica scrivere (ce ne sono decine).
    Grazie e senza fiducia alcuna
    Stefano Leonangeli

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  4. Simone
    Simone dice:

    Ciao a tutti,
    scrivo per agganciarmi a quanto sopra avendo un immobile che si trova in zona A di un comune Veneto.
    Al momento, con il decreto semplificazione, la mia casa che ha OBBLIGO da parte del genio civile di esser demolita, può esser ricostruita SOLO rispettando i prospetti quindi finestre e porte (e di ovvia conseguenza piani e molto probabilmente stanze).
    La straordinarietà è che ho dimensione dei piani creati 70 anni fa (piano terra molto alto e primo piano inesistente) ma non potendo spostare le finestre, i piani rimarranno obbligatoriamente tali e quali.
    Sono abbastanza disperato e vorrei capire se qualcuno ha già affrontato il problema e utilizzato qualche altra “leva” a proprio favore.
    Indebitatasi a vita per fare una casa come la facevano 70 anni fa, non mi pare abbia molto senso.

    Rispondi

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