Home » Notizie » Lavori pubblici » Decreto semplificazioni 2021 #3: le regole per le opere del PNRR

decreto-semplificazioni-opere-pnrr

Decreto semplificazioni 2021 #3: le regole per le opere del PNRR

Il decreto prevede un iter semplificato per le 10 opere del PNRR: pareri più veloci, pari opportunità, appalto integrato, ecc.

Con la recente pubblicazioni del DL 77/2021 (decreto semplificazioni 2021) vengono stabilite le regole per la governance del PNRR e un iter semplificato per la realizzazione dei progetti che finanzia.

I progetti del PNRR

L’allegato IV del decreto contiene l’elenco dei progetti del PNRR soggetti a questo regime semplificato. Nel dettaglio, i progetti sono relativi a:

  1. l’alta velocità ferroviaria sulla tratta Salerno-Reggio Calabria;
  2. l’alta velocità/alta capacità sulla Palermo-Catania-Messina;
  3. la realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara;
  4. il potenziamento della linea Orte-Falconara;
  5. la realizzazione linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto;
  6. il potenziamento della linea Verona-Brennero;
  7. la realizzazione della diga foranea di Genova;
  8. la realizzazione delle opere di derivazione della diga di Campolattaro;
  9. la messa in sicurezza e l’ammodernamento del sistema idrico del Peschiera nel Lazio;
  10. il potenziamento delle infrastrutture del porto di Trieste.

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici

In relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea, viene prevista anzitutto l’applicazione delle disposizioni nel decreto c.d. “Semplificazione” (n. 76/2020), e nel decreto “Sblocca-cantieri” (n. 32/2019), nonché la nuova disciplina del subappalto introdotta all’articolo 49 del decreto semplificazioni 2021.

In aggiunta, sempre ai fini dell’affidamento, viene disposta l’applicazione delle seguenti previsioni:

  1. possibilità di innalzare l’importo dell’anticipazione del prezzo contrattuale fino al 30% (DL n. 34/2020);
  2. nomina di un RUP, per ogni procedura, con il compito di validare e approvare ciascuna fase progettuale e di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera, con propria determinazione adeguatamente motivata, fermo restando l’attività di verifica che rimane in capo ai soggetti di cui all’articolo 26, comma 6, del Codice;
  3. possibilità di ricorrere alla procedura negoziata con invito a 5 operatori quando, per ragioni di urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, l’applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione del PNRR, del PNC, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea;
  4. in caso di impugnazione delle procedure di affidamento, relative agli interventi per cui è richiesto il parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, applicazione delle disposizioni processuali relative alle infrastrutture strategiche, le quali, in sintesi, rendono più difficile l’accoglimento della domanda cautelare e limitano la caducazione del contratto, favorendo il risarcimento per equivalente;
  5. possibilità di ricorso all’appalto congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori, anche ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica (c.d. appalto integrato complesso). In tale caso:
    • sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la Conferenza di servizi;
    • l’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo;
    • in entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione dei lavori;
    • in ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del “definitivo” partecipa anche l’affidatario, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto;
    • entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il RUP avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.
  6. le stazioni appaltanti, nel bando di gara o nella lettera di invito, possono prevedere l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture (BIM);
  7. il parere del CSLLPP, in deroga a quanto previsto dall’art. 215 del Codice, viene reso solo sui progetti di fattibilità tecnica ed economica ovvero sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro (in tali casi, il parere reso non riguarda anche la valutazione di congruità del costo); sotto tale importo, fino al 31 dicembre 2026, si prescinde dal parere.

Procedure semplificate per opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto

Ai fini della realizzazione di alcuni interventi del PNRR di particolare complessità o di rilevante impatto (vedi sopra – allegato IV), viene definita una procedura speciale volta a velocizzare la fase “a monte” della gara.

In particolare, con l’art. 44 del decreto semplificazioni 2021 è previsto che tutti i pareri e le autorizzazioni richiesti (Conferenza dei servizi, valutazione di impatto ambientale, verifica archeologica, dibattito pubblico) vengano acquisiti sul progetto di fattibilità tecnico-economica per il quale il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici definirà i contenuti essenziali.

Un Comitato speciale all’interno del menzionato Consiglio viene incaricato di indicare le eventuali modifiche o integrazioni al progetto di fattibilità tecnico-economica che dovessero essere necessarie per rispettare le indicazioni contenute nei pareri e le autorizzazioni.

Controlli e monitoraggio dei progetti

Nell’ambito della disciplina della governance per l’attuazione degli interventi del PNRR l’art. 6 del decreto prevede  la costituzione, presso la Ragioneria generale dello Stato, dell’ufficio “Servizio centrale per il PNRR”, con compiti, inter alia, di monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR.

Tale ufficio sarà altresì responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR.

L’art. 7 del DEL nell’ambito del sistema dei controlli, istituisce inoltre un ufficio avente funzioni di audit degli interventi del PNRR, che opererà in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione degli stessi interventi.

Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, si segnala infine la possibilità per le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR di stipulare specifici protocolli d’intesa con la Guardia di Finanza, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comitato speciale del Consiglio Superiore dei lavori pubblici

Con l’art. 45 si prevede che, al fine di dare attuazione alle procedure di cui all’articolo 44 sopra menzionato, venga istituito, fino al 31 dicembre 2026, un Comitato speciale presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici per l’espressione dei pareri di competenza dello stesso Consiglio, relativamente alle opere di particolare complessità o di rilevante impatto.

Detto organo sarà composto da dirigenti delle Amministrazioni, rappresentanti della Conferenza unificata Stato e Autonomie locali e degli ordini professionali, docenti universitari e magistrati amministrativi e contabili, nonché un avvocato dello Stato.

Potranno essere invitati a partecipare, in qualità di esperti per la trattazione di speciali problemi, studiosi e tecnici anche non appartenenti a pubbliche amministrazioni, senza però diritto di voto.

Infine, si evidenzia che, ai fini dello svolgimento dell’attività istruttoria di detto Comitato, viene altresì istituita, sempre presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, una struttura di supporto di durata temporanea fino al 31 dicembre 2026.

Riduzione dei temi del dibattito pubblico

Viene prevista la possibilità per il Ministro delle infrastrutture di adottare, entro 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, in relazione agli interventi di particolare complessità o di rilevante impatto di cui all’articolo 44 sopra menzionato, nonché per quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR) un decreto volto a definire soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico, inferiori rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente e contenute nell’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018, n. 76.

Al riguardo, si ricorda che il citato decreto n. 76 reca il regolamento delle modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico, e che il relativo allegato detta, con riferimento alle diverse tipologie di opere (ad esempio, autostrade e strade, tronchi ferroviari, aeroporti e porti), le soglie dimensionali oltre le quali è obbligatorio espletare la procedura di dibattito pubblico.

Con riferimento specifico, poi, alle opere del PNRR di particolare complessità o di rilevante impatto di cui all’articolo 44, vengono introdotte misure di snellimento e di velocizzazione della procedura di dibattito pubblico, tra cui, l’applicazione di termini ridotti alla metà e la durata massima della procedura, fissata a 30 giorni.

Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti PNRR

Al fine di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, si prevede l’applicazione agli interventi del PNRR e del PNC delle seguenti disposizioni:

  1. gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 198/2006 (ossia, le aziende pubbliche e private che occupano oltre 100 dipendenti) producono, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
  2. gli operatori economici diversi da quelli di cui alla lettera a) e che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, da trasmettere contestualmente alle rappresentanze sindacali aziendali alla consigliera e al consigliere regionale di parità;
  3. le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne;
  4. è requisito necessario dell’offerta l’assunzione dell’obbligo di assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile e femminile. Ulteriori misure premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che:
    • nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, non risulti destinatario di accertamenti relativi ad atti o comportamenti discriminatori;
    • utilizzi o si impegni a utilizzare specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro per i propri dipendenti, nonché modalità innovative di organizzazione del lavoro;
    • si impegni ad assumere, oltre alla soglia minima percentuale prevista come requisito di partecipazione, giovani con età inferiore a trentasei anni, e donne per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;
    • abbia, nell’ultimo triennio, rispettato i principi della parità di genere e adottato specifiche misure per promuovere le pari opportunità generazionali e di genere;
    • abbia presentato o si impegni a presentare per ciascuno degli esercizi finanziari, ricompresi nella durata del contratto di appalto, una dichiarazione volontaria di carattere non finanziario. Dichiarazione, questa, che, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. n. 254/2016, copre, nell’ambito della comprensione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto della stessa prodotta, i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa;
  5. i contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui alle lettere b) e c), commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. La violazione dell’obbligo di cui alla lettera b) determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in RTI, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e PNC;
  6. le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, delle previsioni di cui alla lettera c), o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

 

Clicca qui per scaricare il decreto semplificazioni 2021

 

primus
primus

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *