Salva Casa in Sicilia: il recepimento statico e dinamico del D.L. 69/04
Dopo i primi chiarimenti sulle norme immediatamente applicabili, arriva la legge di recepimento del Salva Casa in Sicilia
Con la Legge Regionale 27/2024 – pubblicata sulla GURS n. 51 del 20 novembre 2024 e dallo stesso giorno in vigore – la Regione Sicilia ha adeguato le proprie norme in materia di urbanistica ed edilizia al Decreto Salva Casa rendendo operative sul territorio siciliano le norme nazionali non immediatamente applicabili per recepimento dinamico.
Con la Legge Regionale 22/2025, la Regione Siciliana ha esteso ulteriormente l’applicazione del decreto Salva Casa includendo anche il comma 4-bis dell’articolo 3 del Salva Casa.
La legge è stata preceduta:
- dalla circolare 12002/2024, pubblicata l’8 agosto 2024, che ha individuato le norme immediatamente applicabili in Sicilia con recepimento dinamico;
- dalla deliberazione 326/2024 recante il disegno di legge e le indicazioni per il recepimento statico.
Con il D.A. 123/GAB del 14 maggio 2025 e il D.A. 281/2025, la Regione Siciliana ha inoltre adottato i nuovi moduli unificati e standardizzati per le principali istanze edilizie, in conformità alle novità introdotte dal cosiddetto “salva casa” e in attuazione dell’Accordo sancito in Conferenza Unificata il 27 marzo 2025.
Con la Circolare 1/2025 sono stati forniti importanti chiarimenti sulle disposizioni introdotte dalla legge 27/2024 per il recepimento del Salva Casa.
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Indice
- Salva Casa in Sicilia: cosa prevede la legge 27/2024 sul recepimento statico
- Il decreto Salva casa in Sicilia: il recepimento dinamico
- Salva Casa Sicilia: le misure immediatamente vigenti e quelle recepite con la Legge 27/2024
- Sicilia: modulistica edilizia aggiornata al Salva Casa
- Sicilia: procedure di regolarizzazione sismica
Salva Casa in Sicilia: cosa prevede la legge 27/2024 sul recepimento statico
Il problema dell’applicazione del Decreto salva-casa in Sicilia nasce dal fatto che il Testo unico sull’edilizia (D.P.R. 380/2001), modificato in vari punti dal “salva casa”, è stato recepito dalla Regione con modalità particolari tramite la legge regionale 16/2016.
Alcuni articoli sono stati recepiti in modo dinamico, consentendo alle norme di entrare in vigore automaticamente, mentre altri sono stati modificati e integrati nella normativa regionale, creando una maggiore rigidità per la loro applicazione.
La legge 27/2024 consta di 22 articoli e reca disposizioni di carattere puntuale in materia edilizia con particolare riguardo alle seguenti tematiche:
- edilizia libera (interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti (cosiddette VEPA) e le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola, anche bioclimatiche, con telo retrattile, anche impermeabile, ovvero con elementi di protezione solare mobili o regolabili);
- determinazione delle variazioni essenziali;
- interventi eseguiti in parziale difformità;
- accertamento di conformità;
- disposizione sulle entrate derivanti dall’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 31 e all’art. 36 bis del T.U.E;
- recupero dei sottotetti;
- strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19.
La legge è stata preceduta dalla deliberazione 326/2024 recante il disegno di legge e le indicazioni per il recepimento statico.
Con la Circolare 1/2025 sono stati forniti importanti chiarimenti sulle disposizioni introdotte dalla legge 27/2024 per il recepimento del Salva Casa.
Legge Regionale 22/2025
Con la Legge Regionale 22/2025 ha esteso ulteriormente l’applicazione del decreto Salva Casa, includendo anche il comma 4-bis dell’articolo 3 del Salva Casa.
La legge aggiorna l’articolo 18 della precedente Legge Regionale 27/2024, che a sua volta aveva già recepito gran parte del D.L. 69/2024 (convertito con modifiche dalla Legge 105/2024).
In particolare, la nuova formulazione dell’articolo 18 stabilisce che in Sicilia si applicano i commi 1, 2, 4 e anche 4-bis dell’articolo 3 del Salva Casa.
Il comma 4-bis, nello specifico, prevede l’estensione delle disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell’articolo 36-bis del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia), anche agli interventi edilizi realizzati entro l’11 maggio 2006, quando il titolo abilitativo è stato rilasciato dagli enti locali senza verifica preventiva della compatibilità paesaggistica. La norma non si applica agli interventi già regolarizzati tramite sanatoria.
Il decreto Salva casa in Sicilia: il recepimento dinamico
Con la circolare 12002/2024, la Regione Sicilia ha provveduto:
- a distinguere le norme con recepimento dinamico (e quindi immediatamente applicabili) da quelle con recepimento statico (con la legge );
- individuare le disposizioni del Salva Casa che possono essere attuate subito in Sicilia con recepimento dinamico.
Sono immediatamente applicabili le norme che riguardano:
- la deroga ai limiti di distanza tra fabbricati
- la documentazione amministrativa
- lo stato legittimo degli immobili
- il mutamento d’uso urbanistico rilevante
- gli interventi effettuati senza permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali
- le tolleranze costruttive
- gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività
Tutte le altre disposizioni sono state recepite attraverso la legge regionale.
Ecco una tabella sinottica che riassume le indicazioni fornite dalla circolare.
Salva Casa Sicilia: le misure immediatamente vigenti e quelle recepite con la Legge 27/2024
| Misura | Recepimento |
| Distanze tra fabbricati (articolo 2-bis) | immediatamente vigente |
| Edilizia libera (articolo 6, comma 1) | recepita con la Legge 27/2024 |
| Stato legittimo degli immobili (art. 9-bis) | immediatamente vigente |
| Interventi subordinati al permesso di costruire (art. 10) | recepita con la Legge 27/2024 |
| Mutamento della destinazione d’uso (art. 23-ter) | immediatamente vigente |
| Agibilità (art. 24) | immediatamente vigente |
| Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o variazioni essenziali (art. 31) | recepita con la Legge 27/2024 |
| Determinazione delle variazioni essenziali (art. 32) | recepita con la Legge 27/2024 |
| Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità del titolo (art. 34-ter) | recepita con la Legge 27/2024 |
| Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali (art. 36) | immediatamente vigente |
| Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità (art. 36-bis) | recepita con Legge di attuazione |
| Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata inizio attività (art. 37) | immediatamente vigente |
Sicilia: modulistica edilizia aggiornata al Salva Casa
La Regione Siciliana, con il D.A. 123/2025 e il D.A. 281/2025, ha approvato i seguenti moduli unificati e standardizzati per le principali istanze edilizie, in conformità alle novità introdotte dal “Salva casa” secondo le indicazioni dell’Accordo in Conferenza Unificata del 27 marzo 2025:
- Mod. P.d.C. – Istanza per il rilascio del Permesso di Costruire;
- Mod. S.C.I.A. – Segnalazione Certificata di Inizio Attività;
- Mod. S.C.I.A. alternativa – SCIA alternativa al Permesso di Costruire;
- Mod. CILA – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per interventi di edilizia libera;
- Mod. CILA Opere Interne – Comunicazione Inizio Lavori Asseverata per opere interne;
- Mod. SCA agibilità – Segnalazione certificata di agibilità.
Restano in vigore i seguenti modelli approvati con D.A. 186/017:
- Mod.CIL – Comunicazione di Inizio Lavori;
- Mod.CFL – Comunicazione di fine lavori.
Sicilia: procedure di regolarizzazione sismica
La Regione Siciliana ha pubblicato il decreto attuativo che rende operative, a livello regionale, le disposizioni del Decreto Legge 69/2024 (Decreto Salva Casa), convertito in Legge 105/2024 e recepito dalla L.R. 27/2024. Il provvedimento stabilisce criteri e procedure per la gestione delle istanze di regolarizzazione edilizia, ponendo particolare attenzione all’attestazione di idoneità strutturale e sismica, in linea con l’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001.
Il decreto introduce semplificazioni procedurali, eliminando fasi burocratiche complesse che comportavano tempi di esecuzione prolungati e costi elevati, spesso non proporzionati alla natura delle irregolarità riscontrate.
Le difformità inferiori al 2% non richiedono più alcun intervento, mentre quelle comprese tra il 2% e il 5% possono essere regolarizzate mediante il deposito di un certificato di idoneità sismica presso il Genio Civile. Non sarà inoltre sempre necessario richiedere l’autorizzazione sismica: si potrà procedere conformemente agli adempimenti e alla documentazione tecnica previsti dall’articolo 34 del D.P.R. 380/2001.
Di seguito, i principali contenuti del decreto.
Uniformità delle procedure di idoneità sismica
Il decreto chiarisce che, per le difformità edilizie rientranti nelle tolleranze costruttive (art. 34-bis, comma 3-bis, D.P.R. 380/2001), si applicano le stesse procedure previste dall’art. 110 della L.R. 4/2003.
In concreto, questo significa che:
- le istanze di regolarizzazione devono essere corredate da un certificato di idoneità sismica;
- gli atti vanno depositati presso gli Uffici regionali del Genio Civile;
- l’obiettivo è garantire omogeneità procedurale su tutto il territorio, evitando interpretazioni locali divergenti.
Trasmissione delle attestazioni tecniche
Le attestazioni di idoneità strutturale devono essere trasmesse:
- tramite lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), che ha il compito di certificare la corrispondenza con la normativa di riferimento;
- oppure direttamente al Genio Civile, purché accompagnate da dichiarazione asseverata di conformità degli elaborati strutturali.
Norme tecniche di riferimento per le verifiche strutturali
Un passaggio di particolare rilievo riguarda la possibilità di riferire le verifiche alle norme tecniche vigenti al momento della presentazione dell’istanza di regolarizzazione, e non necessariamente a quelle in vigore al tempo della realizzazione dell’opera. Questa scelta consente al tecnico incaricato di applicare le NTC più aggiornate, in linea con le evoluzioni scientifiche e di sicurezza.
È un’opportunità per aumentare il livello di affidabilità delle verifiche strutturali, soprattutto nei casi in cui siano richiesti interventi di adeguamento o miglioramento sismico.
Estensione alle zone a bassa sismicità
Il decreto stabilisce che l’attestazione di idoneità strutturale va resa e trasmessa anche per gli interventi in zone a bassa sismicità, secondo le modalità di cui al precedente art. 2, ai servizi provinciali dell’Ufficio regionale del Genio Civile territorialmente competenti.
Segnalazioni all’Autorità giudiziaria
Il provvedimento ribadisce che, fuori dai casi previsti dall’art. 34-bis, i Servizi provinciali del Genio Civile hanno l’obbligo di segnalare eventuali violazioni agli artt. 65, 93 e 94 del D.P.R. 380/2001, relative a:
- mancata denuncia delle opere in cemento armato o a struttura metallica;
- omissione della presentazione dei progetti in zona sismica;
- avvio dei lavori senza autorizzazione.
Non rientrano tra le procedure disciplinate dal decreto gli interventi realizzati prima della classificazione sismica del territorio.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/decreto-salva-casa-sicilia/


