Decreto Salva Casa nel Lazio: indicazioni per il recepimento
Come si applicano nel Lazio le nuove norme del Salva Casa? La proposta di legge e le indicazioni operative su accertamento di conformità urbanistica, compatibilità paesaggistica, difformità edilizie in zona sismica e i nuovi modelli in PDF
A che punto è il recepimento del Salva Casa nella regione Lazio?
Ecco le misure adottate finora:
- la Determinazione Dirigenziale n. G05745 del 9 maggio 2025, la Regione Lazio ha adottato la nuova modulistica unificata e standardizzata per l’edilizia, recependo le modifiche introdotte dal D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024;
- la circolare n. 0407168 del 4 aprile 2025 con istruzioni dettagliate per l’adeguamento alle nuove disposizioni legislative in materia edilizia, con particolare attenzione alle tolleranze e alla gestione delle difformità edilizie in zona sismica;
- la Circolare 156637/2024 del 20 dicembre 2024 con indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di conformità urbanistica, con particolare riferimento all’accertamento di compatibilità paesaggistica;
- la Legge 12/2025, che interviene sulle variazioni essenziali cambiando radicalmente i presupposti dell’accertamento di conformità.
La proposta di legge n. 194 del 4 marzo 2025, infine, si propone di armonizzare al Salva Casa la normativa regionale e fornire indicazioni chiare e univoche in materia di mutamento destinazione d’uso e accertamento di conformità.
Ecco nel dettaglio le indicazioni fornite. Per gestire la documentazione e le pratiche edilizie per il Salva Casa, usa la piattaforma cloud più usata dai tecnici italiani.
Indice
- Salva Casa Lazio: tetto delle variazioni essenziali al 15%!
- Leggi regionali modificate con il recepimento del Salva Casa
- Salva casa Lazio: modulistica edilizia
- Salva Casa in Lazio, tolleranze e difformità edilizie in zona sismica
- Salva Casa in Lazio: le procedure di accertamento di compatibilità paesaggistica
Salva Casa Lazio: tetto delle variazioni essenziali al 15%!
Sul Bollettino n. 37 del 31 luglio 2025 è stata pubblicata la Legge 12/2025 recante “Semplificazioni e misure incentivanti il governo del territorio”.
Il provvedimento contiene diverse correzioni alle norme in vigore e incide anche sull’applicazione del Salva Casa nel Lazio. È previsto infatti un intervento sulle variazioni essenziali che cambia radicalmente i presupposti dell’accertamento di conformità.
Variazione essenziali
Tra le righe delle modifiche all’art. 17 della legge regionale 15/2008, si stabilisce che costituisce variazione essenziale un aumento “superiore al 15 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato”. Nela versione precedente l’aumento tollerato era fissato al 2%; d’ora in poi, fino al limite del 15%, si resta nel concetto di parziale difformità, sanabile grazie all’istituto del Salva casa.
Cambia anche la modifica dell’altezza: costituisce variazione essenziale quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore a metri 1,5 per edifici fino a quattro piani e al 10 per cento per gli edifici oltre i quattro piani, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani.
Anche la tolleranza per la modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, è fissata al 15 per cento della sagoma stessa.
Recupero di volumi interrati, seminterrati e a livello terra
Particolare attenzione va all’articolo 25 che disciplina il recupero di seminterrati, sottotetti o garage posti al piano terra, anche nei centri storici a condizione che questi, anche attraverso opere di sbancamento, garantiscano sufficienti condizioni di illuminazione e areazione.
Le altezze minime interne nette sono:
- 2,40 mi per locali destinati a residenza o a funzioni ad essa assimilabili, uffici e attività turistico ricettive;
- 3,00 mi per locali con destinazione commerciale.
Mutamento della destinazione d’uso
Si dà facoltà ai i comuni, entro il termine del 31 dicembre 2025, con apposita deliberazione di consiglio comunale di approvare, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo previsto nel d.p.r. 380/2001, interventi di ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici o di almeno il 60 per cento di essi per una superficie lorda complessiva massima di 15.000 metri quadrati, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali previste nell’articolo 23 ter del d.p.r. 380/2001;
Decorso il termine del 31 dicembre 2025 senza che la deliberazione sia stata approvata, gli interventi si applicano in via diretta, con mutamento delle destinazioni d’uso tra quelle compatibili o complementari di cui all’articolo 3, comma 6, previa richiesta di idoneo titolo abilitativo edilizio previsto nel d.p.r. 380/2001, agli edifici esistenti per una superficie lorda non superiore a 1.500 metri quadrati per i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti e non superiore a 2.000 metri quadrati per i comuni con popolazione superiore a 10 mila abitanti, purché non ricadenti a) nell’ambito di consorzi industriali e di piani degli insediamenti produttivi; b) nelle zone individuate come insediamenti urbani storici nel PTPR;
Incentivi volumetrici per interventi edilizi
Al fine di incentivare gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico sono consentiti interventi di ampliamento del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 metri quadrati di superficie; tale incremento è aumentato di un ulteriore 5%, fino ad un massimo di 80 metri quadrati, nel caso si tratti di interventi di bioedilizia, quali tetti verdi o tetto giardino, tali da garantire un miglioramento dell’ossigenazione dell’aria, una migliore integrazione dell’edificio rispetto al contesto paesaggistico-geomorfologico ed un maggior risparmio energetico. Per gli edifici a destinazione non residenziale l’incremento massimo è di 150 metri quadrati.
Inoltre, sono sempre consentiti interventi di ristrutturazione edilizia di singoli edifici, per i quali è consentito un incremento fino al 20% della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi, per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 15% della superficie coperta
Sono, inoltre, sempre consentiti interventi di demolizione e ricostruzione di singoli edifici o loro porzioni, con incremento fino a un massimo del 40% della volumetria o della superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 20% della superficie coperta. Tali interventi sono consentiti anche con aumento delle unità immobiliari.
Recupero di superfici o volumi preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale
Sono consentiti interventi di recupero di superfici o volumi preesistenti a carattere accessorio o pertinenziale, ancorché non computati ai fini del rilascio del titolo edilizio, ad esclusione di quelli funzionali e connessi all’attività agricola. Tale recupero di volumi o superfici è consentito fino al 20% del volume o della superficie di ogni edificio e fino a un massimo di 100 metri quadrati. Le parti recuperate assumono la destinazione dell’edificio di riferimento.
Recupero dei sottotetti esistenti di cui alla legge regionale 13/2009
Si modifica la disciplina regionale in tema di interventi di recupero dei sottotetti esistenti di cui alla legge regionale 13/2009; in particolare:
- si porta al 30 maggio 2025 (data di entra in vigore del decreto Salva casa) la data di realizzazione dei sottotetti che è possibile sottoporre a recupero a destinazione residenziale, turistico-ricettiva, finalità sanitarie e socioassistenziali;
- si consente il recupero anche dei sottotetti che non si accompagnano ad unità immobiliari dell’edificio, purché vengano destinati a prima casa;
- si rimuove la preclusione, che attualmente sussiste, della realizzabilità di tali interventi negli insediamenti urbani storici, ad eccezione degli edifici tutelati come beni storici o monumentali;
- si prevede che, per ciascun locale, ad esclusione di quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli, il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un sedicesimo (1/16).
Altre novità
Altre novità riguardano le numerose e sostanziali modifiche alla legge regionale 7/2017 (Piano Casa Lazio), relativa alla rigenerazione urbana.
Si introduce alla legge 7/2017 un nuovo articolo (art. 3 bis) mirato a disciplinare e incentivare la delocalizzazione degli edifici situati in aree strategiche, demaniali, tutelate o vincolate, si rimuove la preclusione che attualmente interessa le medie strutture di vendita (artt. 3 e 4), (art. 4) e di quella sugli interventi di efficientamento energetico e di miglioramento sismico (art. 5);
La legge interviene inoltre:
- sui programmi di rigenerazione urbana, potenziandone le trasformazioni ammesse;
- sulle delocalizzazioni tra gli ambiti territoriali individuati dal Comune;
- sulle deleghe urbanistiche (legge regionale 19/2022) prevedendo un diverso procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici dei Comuni, cui sono state conferite le funzioni urbanistiche;
- sulla disciplina, per la prima volta introdotta per le deliberazioni comunali, finalizzata alla valorizzazione degli immobili di proprietà pubblica, prevedendo al contempo che con tali deliberazioni possano essere incrementate le potenzialità dei suddetti immobili, modificandone le destinazioni d’uso e/o aumentandone le capacità edificatorie;
- sul coordinamento delle parallele procedure di valutazione ambientale VIA e VAS, per la prima volta riunite in un unico, simultaneo percorso.
Leggi regionali modificate con il recepimento del Salva Casa
La legge 12/2025, recependo il Decreto salva Casa, ha aggiornamento le seguenti legge regionali (riportiamo i testi coordinati con le modifiche):
- Legge 15/2008 – Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
- Legge 36/1987 – Attività urbanistico-edilizia
- Legge Lazio 13/2009 – Recupero dei sottotetti esistenti
- Legge Lazio 7/2017 – Rigenerazione urbana e recupero edilizio (Piano Casa)
- Legge Lazio 38/1999 – Norme sul governo del territorio
Salva casa Lazio: modulistica edilizia
Con la Determinazione Dirigenziale n. G05745 del 9 maggio 2025, la Regione Lazio ha adottato la nuova modulistica unificata e standardizzata per l’edilizia, recependo le modifiche introdotte dal D.L. 69/2024, convertito in Legge 105/2024.
L’intervento si inserisce nel quadro dell’attuazione dell’Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata il 27 marzo 2025 (Rep. atti n. 35/CU), che ha definito le modifiche ai principali modelli edilizi al fine di garantire semplificazione amministrativa e uniformità procedurale sull’intero territorio nazionale.
I nuovi modelli approvati dalla Regione Lazio, sono notificati a tutti i Comuni del territorio regionale e resi disponibili a cittadini e operatori a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale e sul portale istituzionale della Regione Lazio, nonché sul portale impresainungiorno.gov.it.
Con la D.D. G05745/2025, la Regione Lazio ha approvato i seguenti moduli aggiornati:
- SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività);
- Permesso di Costruire;
- SCIA alternativa al Permesso di Costruire;
- CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata).
Tali modelli, allegati al provvedimento (Allegati 1, 2, 3 e 4), costituiscono gli unici moduli di riferimento per gli Sportelli Unici per l’Edilizia (SUE) e gli Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) della Regione Lazio.
Le amministrazioni comunali sono tenute ad adeguare la modulistica attualmente in uso, adottando i moduli unificati e standardizzati approvati e modificati, inserendo il proprio logo, entro e non oltre il 23 maggio 2025.
Se vuoi gestire in maniera più efficiente e professionale le pratiche edilizie con moduli tempestivamente aggiornati e compilabili in maniera automatica, scopri i vantaggi di un software per la gestione di titoli abilitativi. Hai tutti i modelli attualmente in vigore e prossimamente anche i nuovi modelle conformi al decreto Salva Casa.
Salva Casa in Lazio, tolleranze e difformità edilizie in zona sismica
La Regione Lazio ha trasmesso agli Ordini professionali la comunicazione n. 1129285 del 14 novembre 2025, avente oggetto: “Attivazione delle procedure da attuarsi in relazione alle modifiche apportate al D.P.R. n. 380/2001 dalla legge n. 105/2024, di conversione del decreto-legge n. 69/2024, ‘Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica’ (cd. Decreto Salva Casa 2024)”.
Con questo provvedimento, la Regione rende noto che sono state ultimate le procedure di aggiornamento dell’applicativo informatico OpenGenio in linea con le disposizioni della circolare prot. n. 0407168 del 4 aprile 2025, che dettaglia l’attuazione delle modifiche introdotte dal cosiddetto Salva Casa.
A partire dal 24 novembre 2025, professionisti e soggetti interessati potranno utilizzare la piattaforma OpenGenio per presentare digitalmente le istanze relative agli articoli 34-bis, 34-ter e 36-bis del D.P.R. 380/2001, così come modificato dalla legge 105/2024.
Novità operative su OpenGenio
L’aggiornamento di OpenGenio consente la gestione digitale completa delle pratiche edilizie legate a tolleranze costruttive, difformità parziali e varianti essenziali. Tutte le procedure saranno integrate con i requisiti documentali previsti dalla normativa regionale vigente, garantendo tracciabilità, uniformità e velocizzazione dei controlli da parte del Genio Civile.
La nuova versione dell’applicativo introduce:
- presentazione digitale delle istanze per articoli 34-bis, 34-ter e 36-bis;
- allineamento automatico ai requisiti documentali del Regolamento regionale 26/2020;
- generazione di modelli conformi alla normativa sull’imposta di bollo;
- gestione differenziata delle pratiche in base alla classificazione sismica del Comune (zone 1, 2, 3, 4).
Cosa prevede la circolare?
La circolare n. 0407168 del 4 aprile 2025 – rivolta a Comuni, Province e Ordini Professionali – fornisce indicazioni operative per l’adeguamento alle nuove disposizioni legislative in materia edilizia, con particolare attenzione alle tolleranze e alla gestione delle difformità edilizie in zona sismica.
Vengono analizzate le procedure operative nelle zone sismiche circa alcuni aspetti chiave, tra cui:
- tolleranze costruttive (art. 34-bis);
- interventi in parziale difformità dal titolo edilizio (art. 34-ter);
- accertamento di conformità per interventi non pienamente conformi o con variazioni essenziali (art. 36-bis);
- accertamento delle violazioni edilizie (art. 96).
Tolleranze costruttive in zone sismiche
La circolare, in relazione alle tolleranze costruttive in zone sismiche, richiama l’art. 34-bis comma 3-bis secondo cui, per le unità immobiliari situate in zone sismiche ai sensi dell’articolo 83 (fatta eccezione per quelle classificate a bassa sismicità come indicato nei relativi decreti), il tecnico abilitato deve attestare che gli interventi realizzati rispettano le prescrizioni contenute nella sezione I del capo IV della parte II.
Questa attestazione deve fare riferimento al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni in vigore al momento dell’intervento e, in conformità con quanto previsto dall’articolo 36-bis, comma 2, deve essere accompagnata dalla documentazione tecnica relativa all’intervento stesso, redatta secondo i contenuti minimi previsti dall’articolo 93, comma 3.
L’intera documentazione deve essere trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale, secondo le modalità previste dall’articolo 94. In alternativa, per gli interventi considerati di minore rilevanza o privi di rilevanza sismica (ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 1, lettere b) e c)), si applicano le procedure di controllo previste dalle Regioni ai sensi dell’articolo 94-bis, comma 5.
Il tecnico, infine, deve allegare alla dichiarazione di cui al comma 3 uno dei seguenti documenti:
- l’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 94, comma 2;
- l’attestazione del decorso dei termini del procedimento ai sensi dell’articolo 94, comma 2-bis;
- nel caso di interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, una dichiarazione asseverata che attesti l’avvenuto decorso dei termini previsti per i controlli regionali, in assenza di richieste integrative o istruttorie pendenti e senza esiti negativi da parte dell’amministrazione.
Il documento riporta un quadro schematico riepilogativo in relazione alle tolleranze:
| Interventi realizzati entro 24/05/2024 | Interventi realizzati dopo il 24/05/2024 |
| La tolleranza è quantificata dal comma 1-bis art. 34bis: dal 2% al 6% di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni altro “parametro”. Il valore percentuale aumenta al diminuire della superficie utile | La tolleranza è quantificata dal comma 1 art. 34bis: 2% di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni altro “parametro” |
| Per le zone a bassa sismicità | Per le zone non a bassa sismicità |
| Non è prevista l’acquisizione di titoli autorizzativi sismici o depositi presso l’Ufficio Tecnico Regionale | È prevista l’acquisizione del titolo autorizzativo sismico. La tolleranza è quantificata dal comma 1 art. 34bis: 2% di altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta e ogni altro “parametro” |
Interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo
La circolare riprende l’art. 34-ter, comma 4 del D.P.R. 380/2001 relativo ai casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo, affermando che sono ricondotte alle procedure previste dall’art. 34-bis le difformità parziali realizzate durante l’esecuzione dei lavori, che siano state accertate tramite sopralluoghi da parte di funzionari incaricati, per i quali sia stato rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità e non siano state emesse ordinanze di demolizione o di ripristino.
Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali
Ai sensi dell’articolo 36-bis, comma 2, il permesso di costruire in sanatoria, presentato ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, può essere rilasciato dallo sportello unico per l’edilizia (ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis), a condizione che siano preventivamente eseguiti – entro il termine stabilito dallo sportello stesso – gli interventi indicati al secondo periodo del presente comma.
Durante l’esame della richiesta, lo sportello unico può subordinare il rilascio del permesso alla realizzazione, da parte del richiedente, di interventi edilizi, anche strutturali, ritenuti necessari per:
- garantire il rispetto delle normative tecniche di settore in materia di sicurezza;
- rimuovere le opere non sanabili secondo quanto previsto dal presente articolo.
Per quanto riguarda le SCIA presentate ai sensi del comma 1, lo sportello unico individua, tra gli interventi suddetti, le misure da prescrivere come condizioni per la formazione del titolo, in applicazione dell’articolo 19, comma 3, secondo, terzo e quarto periodo della Legge 241/1990. Per gli immobili ubicati nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui al medesimo articolo 83, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 34-bis, comma 3-bis.
Procedura operative per la presentazione dell’istanze nelle zone sismiche
La circolare, dopo aver chiarito l’aspetto teorico, fornisce le indicazioni operative in relazione alle istanze per gli interventi ricadenti nelle diverse zone sismiche.
Presentazione dell’istanza relative alle tolleranze in zone sismiche 1 e 2
L’istanza, da presentare esclusivamente per interventi ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, deve essere trasmessa tramite l’applicativo OPENGENIO ed essere corredata della documentazione prevista dall’art. 5 del Regolamento Regionale 26/2020, nel rispetto della disciplina tecnica e della classificazione sismica del Comune vigente al momento della realizzazione dell’intervento.
Tale conformità deve essere attestata con una dichiarazione asseverata da un tecnico abilitato, ai sensi dell’art. 34-bis, comma 3, del D.P.R. 380/2001, che include:
- attestazione asseverata del tecnico nella quale è riportata una breve descrizione strutturale dell’intervento oggetto di istanza, data di realizzazione, normativa applicata all’epoca della realizzazione con dichiarazione di conformità alla stessa;
- progetto architettonico, comprensivo di rilievo quotato dello stato dei luoghi e planimetria ubicativa comprensiva della rappresentazione progettuale autorizzata e quella oggetto di istanza (stato ante e post operam) evidenziando le eventuali difformità realizzative anche in ragione della normativa tecnica applicabile;
- progetto strutturale con carpenterie quotate e sezioni strutturali significative;
- disegni dei particolari esecutivi delle strutture portanti;
- relazione tecnica illustrativa, dalla quale, in particolare, risultino le scelte progettuali, la normativa applicata e vigente al momento della realizzazione dell’intervento, le verifiche condotte ed il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché la descrizione dettagliata delle difformità dal titolo abilitativo;
- relazione sulla qualità e dosatura dei materiali;
- relazione geologico-sismica (non obbligatorio – dipendente dalla tipologia di intervento e dall’anno di esecuzione dell’intervento asseverato dal tecnico);
- relazione geotecnica e sulle fondazioni;
- relazione di calcolo e fascicolo dei calcoli di stabilità;
- piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera (non obbligatorio – dipendente dalla tipologia di intervento e dall’anno di esecuzione dell’intervento asseverato dal tecnico);
- configurazione deformate (non obbligatorio – dipendente dalla normativa applicata per l’intervento asseverata dal tecnico);
- diagramma spettri di risposta (non obbligatorio – dipendente dalla normativa applicata per l’intervento asseverata dal tecnico);
- giudizio motivato di accettabilità dei risultati (non obbligatorio – dipendente dalla normativa applicata per l’intervento asseverata dal tecnico);
- rappresentazione grafica delle principali caratteristiche delle sollecitazioni: momenti flettenti (MF), tagli (V), sforzi normali (N);
- schemi strutturali posti alla base dei calcoli;
- attestazione di avvenuto pagamento, planimetria, sezione schematica e sviluppo dei calcoli dai quali si rileva la volumetria, la lunghezza dell’edificio o delle opere infrastrutturali.
Il modulo informatico viene generato automaticamente dall’applicativo OPENGENIO al momento dell’invio, e dovrà rispettare la normativa sull’imposta di bollo (D.P.R. 642/1972 e s.m.i.).
Modalità di controllo
Le modalità di controllo previste dalle Regioni, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001, variano a seconda della classificazione sismica del comune, secondo i criteri di seguito riportati:
- nei Comuni classificati come sismici al momento della loro esecuzione, le difformità edilizie realizzate sono considerate come interventi di rilevanza o di minore rilevanza, ai sensi del comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 94-bis del D.P.R. 380/2001. Il controllo su tali interventi viene effettuato secondo le modalità previste dall’art. 12, comma 2, del Regolamento Regionale 26/2020 e s.m.i., con una percentuale di verifica pari al 5%, assimilando questi interventi a opere già eseguite, analogamente alle relazioni a struttura ultimata;
- nei Comuni che, al momento della realizzazione, non erano classificati come sismici, le difformità realizzate sono assimilate ad interventi privi di rilevanza, ai sensi del comma 1, lettera c), dello stesso art. 94-bis per i quali non è richiesta l’autorizzazione sismica, ma è previsto l’attestato di avvenuto deposito.
Inoltre, le difformità rientranti nelle tolleranze del 2% di cui ai commi 1 e 1-bis, lettera a), dell’art. 34-bis del D.P.R. 380/2001 rientrano tra gli interventi privi di rilevanza, come previsto dal comma 1, lettera c), dell’art. 94-bis, e pertanto non sono soggette ad autorizzazione sismica, ma all’attestazione di avvenuto deposito.
Il controllo di merito sulle istanze estratte viene effettuato dal Responsabile del Procedimento, designato dal Dirigente dell’Area Regionale del Genio Civile territorialmente competente, secondo quanto previsto dall’art. 11, comma 5, del Regolamento Regionale 26/2020 e s.m.i.
Nel caso in cui l’autorizzazione non venga rilasciata nei termini previsti, il tecnico incaricato può:
- acquisire, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia, un’attestazione del decorso dei termini procedimentali, ai sensi dell’art. 94, comma 2-bis;
- produrre una dichiarazione asseverata che attesti il decorso dei termini per i controlli regionali, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza, purché non siano pendenti richieste di integrazione documentale o istruttorie e non vi sia stato esito negativo dei controlli.
Procedura per la sanatoria in zone sismiche
Qualora lo Sportello Unico per l’Edilizia, ai sensi del comma 2 dell’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001, subordini il rilascio del permesso in sanatoria all’esecuzione di interventi strutturali per garantire il rispetto delle normative tecniche in materia di sicurezza, oppure alla rimozione delle opere non sanabili, dovrà essere presentata un’istanza ordinaria di autorizzazione sismica ai sensi degli artt. 93, 94 e 94-bis del D.P.R. 380/2001.
Nel caso in cui gli interventi, ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 e asseverati dal tecnico abilitato secondo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 34-bis, siano stati realizzati successivamente alla classificazione sismica del Comune, si applicano le disposizioni dell’art. 96 del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 19 del Regolamento Regionale 26/2000 che prevedono l’obbligo di comunicazione dell’abuso edilizio alla Procura della Repubblica.
Zona a bassa sismicità
Per quanto riguarda invece gli interventi eseguiti in zone a bassa sismicità (zona sismica 3), non è previsto l’obbligo di acquisire titoli autorizzativi sismici né di effettuare depositi presso l’Ufficio Tecnico Regionale.
Salva Casa in Lazio: le procedure di accertamento di compatibilità paesaggistica
Con la Circolare 156637/2024 del 20 dicembre 2024, la Regione Lazio ha fornito le indicazioni operative per i procedimenti di accertamento di conformità urbanistica disciplinati dall’art. 36-bis del d.P.R. n. 380/2001, con particolare riferimento all’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5-bis.
Si tratta della nuova disciplina sull’accertamento di conformità nei casi di parziali difformità e variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire o alla segnalazione certificata di inizio attività ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’art. 37 e del nuovo istituto di accertamento di compatibilità paesaggistica endoprocedimentale introdotti dal Decreto Salva Casa.
La circolare si sofferma sulle seguenti questioni:
- interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata di inizio attività;
- interventi realizzati in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività;
- accertamento di compatibilità paesaggistica (autorità competente e raccordo con il d.lgs. 42/2004);
- procedura per l’accertamento di compatibilità paesaggistica;
- pagamento della sanzione pecuniaria;
- accertamento di compatibilità paesaggistica per l’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni;
- accertamento di compatibilità paesaggistica per opere realizzate entro l’11 maggio 2006;
- conferenza di servizi;
- quesiti e assistenza ai Comuni.
Il provvedimento segue la Deliberazione n. 742 del 3 ottobre 2024, sull’applicazione dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 con cui la Regione aveva dato prime indicazioni per i procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Inoltre, con Determina n. G15003 del 12 novembre 2024 sono stati approvati l’elenco della documentazione e la modulistica.
L’accertamento di conformità paesaggistica dopo il Salva Casa
L’articolo 36-bis del D.P.R. 380/2001 – aggiunto dal Salva Casa – prevede che l’accertamento di compatibilità paesaggistica in caso di parziali difformità o variazioni essenziali abbia uno specifico procedimento da seguire nel caso in cui le opere oggetto di istanza ricadano in area sottoposta a vincolo paesaggistico:
- il dirigente o il responsabile dell’ufficio richiede all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante, anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati;
- entro 180 giorni, l’autorità competente deve pronunciarsi sulla domanda, previo parere vincolante della soprintendenza (entro 90 giorni);
- se i pareri non sono resi entro i termini, si intende formato il silenzio- assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio provvede autonomamente;
- le disposizioni si applicano anche nei casi in cui gli interventi risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione.
Qualora sia accertata la compatibilità paesaggistica, si applica altresì una sanzione determinata previa perizia di stima ed equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione; in caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria.
Tali disposizioni si applicano anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione non si applica invece agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.
È bene segnalare che l’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5-bis dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 costituisce un istituto autonomo rispetto all’accertamento disciplinato dai commi 4 e 5 dell’art. 167 del D.Lgs. 42/2004.
Per saperne di più, leggi l’approfondimento sull’accertamento della compatibilità paesaggistica.
Inoltre, con la circolare della Regione è stato comunicato che l’ambito di applicazione dell’art. 36-bis del D.P.R 380/2001 è stato limitato ai seguenti interventi:
- interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale dal permesso di costruire o dalla segnalazione certificata dai inizio attività di cui all’art. 23 del D.P.R. 380/2001;
- interventi in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001.
In tali fattispecie, il comma 1 dell’art. 36-bis prescrive che il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono ottenere il permesso di costruire e presentare la SCIA in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione.
Parziali difformità e variazioni essenziali: cosa cambia in Lazio con il Salva Casa?
I PdC (art. 10 d.P.R. n. 380/2001) e la SCIA (art. 23 d.P.R. n. 380/2001) e la parziale difformità o la variazione essenziale delle opere devono essere valutate rispetto a quanto previsto dai predetti titoli abilitativi; ciò comporta, necessariamente, che le opere in parziale difformità ovvero in variazione essenziale devono essere state realizzate nel periodo di efficacia del titolo di riferimento, con la conseguenza che le opere eseguite al di fuori di tale periodo sono da considerarsi realizzate in assenza di titolo, e dunque escluse dall’istituto di cui si tratta disciplinato dall’art. 36-bis.
In particolare, l’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 non fornisce una definizione specifica di parziali difformità, limitandosi a disciplinarne il regime sanzionatorio. Tuttavia, ai fini dell’applicazione dell’art. 36-bis, è utile richiamare la relazione tecnica allegata al D.L. 69/2024 (convertito con legge n. 105/2024), che definisce le parziali difformità come quelle comprese tra:
- i limiti delle tolleranze esecutive (art. 34-bis);
- i limiti delle variazioni essenziali, stabiliti dalla normativa regionale.
Seguendo l’interpretazione, le parziali difformità si configurano come quelle che eccedono le tolleranze esecutive previste dall’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001, e per le quali, al contempo, non si verificano le condizioni poste dalla legislazione regionale per la determinazione di una variazione essenziale.
Nello specifico, l’art. 17 della l.r. 15/2008 stabilisce che costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le opere eseguite abusivamente quando si verifichi una o più delle seguenti condizioni:
- mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal D.M. lavori pubblici 2 aprile 1968;
- mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire;
- aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;
- modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani;
- modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza,
superiore al 10 per cento della sagoma stessa; - modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore
al 50 per cento; - mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche;
- violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.
Non sono considerate variazioni essenziali, neppure ove realizzate in area sottoposta a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti in aree naturali protette nazionali e regionali:
- la modifica della localizzazione del fabbricato che non altera la destinazione d’uso, sagoma, volume, superfici e altezza;
- modifiche relative a cubature accessorie, volumi tecnici e distribuzioni interne delle unità abitative.
A tal proposito, la circolare fornisce con apposite tabelle una sintesi della classificazione delle parziali difformità, variazioni essenziali e totale difformità, distinguendo tra interventi in aree vincolate e non vincolate del territorio regionale.
| Tab. 1 – Classificazione delle difformità in area NON VINCOLATA (art. 17, comma 1, l.r. 15/2008) | |
| Parziale difformità | Variazione essenziale |
| a) mutamento della destinazione d’uso che non implichi variazione degli standard previsti dal D.M. lavori pubblici 2 aprile 1968 | a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal D.M. lavori pubblici 2 aprile 1968 |
| b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso non sia richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire | b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire; |
| c) aumento pari o inferiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato | c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato |
| d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia pari o inferiore al 10%, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani | d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani |
| e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, pari o inferiore al 10 per cento della sagoma stessa | e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa |
| f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia superiore al 50 per cento | f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento |
| g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito che non modifichi la classificazione di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche | g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito che modifichi la classificazione di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche |
| h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando attenga a fatti procedurali | h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali |
| Tab. 2 – Classificazione delle difformità in area NON VINCOLATA (art. 17, comma 1, l.r. 15/2008) | |
| Variazione essenziale | Totale difformità |
| a) mutamento della destinazione d’uso che non implichi variazione degli standard previsti dal D.M. lavori pubblici 2 aprile 1968 | a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standard previsti dal D.M. lavori pubblici 2 aprile 1968 |
| b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso non sia richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire | b) mutamento delle destinazioni d’uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per lo stesso è richiesto, ai sensi dell’articolo 7, terzo comma, della l.r. 36/1987, il permesso di costruire; |
| c) aumento pari o inferiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato | c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato |
| d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia pari o inferiore al 10%, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani | d) modifica dell’altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento, sempre che rimanga inalterato il numero dei piani |
| e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, pari o inferiore al 10 per cento della sagoma stessa | e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un’area oggetto di variazione, in debordamento od in rientranza, superiore al 10 per cento della sagoma stessa |
| f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia superiore al 50 per cento | f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell’edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento |
| g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito che non modifichi la classificazione di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche | g) mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito che modifichi la classificazione di cui all’articolo 3 del d.p.r. 380/2001 e successive modifiche |
| h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando attenga a fatti procedurali | h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali |
In conclusione, le condizioni per la concreta applicabilità dell’accertamento di conformità di cui all’art. 36-bis sono le seguenti:
- le opere devono essere conformi alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché alla disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione;
- le opere in parziale difformità o in variazione essenziale rispetto al permesso di costruire ovvero alla SCIA art. 23 D.P.R. 380/2001 devono essere state realizzate contestualmente all’esecuzione del titolo principale o comunque nel periodo di efficacia del titolo medesimo; al contrario, le opere realizzate in difformità in un momento successivo alla scadenza del titolo edilizio principale costituiscono opere realizzate in assenza di titolo (a prescindere dalla tipologia delle opere stesse) e pertanto non sono ammissibili all’accertamento di conformità di cui all’art. 36-bis, ma solo all’accertamento di cui all’art. 36;
- in area non vincolata, le opere devono rientrare nelle categorie della parziale difformità o della variazione essenziale come riepilogate nella tabella n. 1 o tra quelle di cui ai commi 2 e/o 3 dell’art. 17 della l.r. 15/2008;
- in area vincolata, fermo restando l’obbligo di accertamento di compatibilità paesaggistica, le opere devono rientrare nella categoria della parziale difformità o della variazione essenziale come individuata nella tabella n. 2 o tra quelle di cui all’art. 17, commi 2 e/o 3 della l.r. 15/2008.
Interventi eseguiti senza o in difformità dalla SCIA
Per questa categoria di interventi, è fondamentale definire chiaramente l’ambito di applicazione. L’art. 37 del D.P.R. n. 380/2001, prevede la possibilità di richiedere l’accertamento di conformità per opere realizzate senza SCIA o in difformità da essa. Tuttavia, tale possibilità è limitata agli interventi contemplati dall’art. 22, commi 1 e 2, dello stesso decreto.
Diversamente da quanto specificato nel punto 1.1, in questo caso non è necessario valutare la natura degli interventi secondo quanto disposto dall’art. 17 della L.R. 15/2008. Infatti, l’accertamento di conformità si applica agli interventi edilizi indicati nell’art. 22, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 380/2001, anche se privi di titolo abilitativo.
Gli interventi che rientrano in questa disciplina sono:
- manutenzione straordinaria – art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 380/2001 – che coinvolge le strutture portanti dell’edificio o i prospetti;
- restauro e risanamento conservativo – art. 3, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001 – che interessa le parti strutturali dell’edificio.
- ristrutturazione edilizia “leggera” – art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 380/2001-, esclusi gli interventi previsti dall’art. 10, comma 1, lett. c).
- varianti a permessi di costruire che non alterano parametri urbanistici, volumetrie, destinazione d’uso, categoria edilizia o la sagoma dell’edificio vincolato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e che rispettano le prescrizioni del permesso di costruire.
Sono invece esclusi dall’accertamento di conformità gli interventi:
- di cui al comma 2 bis dell’art. 22 del d.P.R. n. 380/2001 (“le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore”);
- di ristrutturazione edilizia rilevante, come indicato all’art. 10, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 380/2001;
- per cui è prevista la SCIA alternativa al permesso di costruire (art. 23 del D.P.R. n. 380/2001).
In ogni caso, gli interventi devono rispettare le normative urbanistiche in vigore al momento della presentazione della domanda e la disciplina edilizia vigente al momento della loro realizzazione.
Salva Casa in Lazio: la procedura per l’accertamento paesaggistico
L’accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al comma 4 dell’art. 36-bis costituisce un ulteriore e diverso istituto rispetto a quello già previsto dall’articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004.
Quindi, il Codice dei Beni culturali e il Salva casa viaggiano su due binari paralleli per le sanatorie in zona vincolata. “La principale differenza – dice la circolare – è di carattere procedurale ed è costituita dal fatto che l’accertamento di cui al Codice dei beni culturali costituisce un procedimento a istanza di parte, che può essere quindi attivato su richiesta diretta dell’interessato, mentre l’accertamento di cui al D.P.R. n. 380/2001 è una fase endoprocedimentale del procedimento di accertamento di conformità”.
Altra differenza sostanziale è rappresentata dall’ambito di applicazione dei due istituti. Nel caso dell’accertamento di cui all’art. 167 del d.lgs. 42/2004, infatti, vi è una generale condizione che le opere oggetto di istanza non abbiano comportato un aumento di volume o superficie utile rispetto a quanto legittimato, mentre nel nuovo accertamento di cui all’art. 36-bis, comma 4, sono ammissibili anche le opere che abbiano comportato un aumento di superficie utile e di volume, purché rientranti nei limiti, nelle condizioni e nelle fattispecie illustrate.
Per consentire agli interessati di usufruire del Salva Casa, nel caso in cui per le opere oggetto di un’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica in area vincolata dovesse risultare una precedente istanza presentata alla Regione basata sul Codice dei Beni culturali, “è necessario che il soggetto istante dichiari che le medesime opere sono oggetto di una precedente istanza della quale richiede contestualmente l’archiviazione”.
Allo scopo di consentire un’uniforme applicazione delle nuove disposizioni sull’intero territorio regionale, la giunta regionale fornisce i seguenti indirizzi operativi:
- le istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui ai commi 4 e 5-bis dell’art. 36-bis del d.P.R. 380/2001 dovranno pervenire alla Regione esclusivamente per il tramite dei Comuni, secondo l’apposita modulistica predisposta dalla Direzione Regionale competente in materia;
- prima dell’invio dell’istanza alla Regione, il Comune dovrà attestare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 dell’articolo 36-bis del d.P.R. 380/2001;
- su richiesta dell’interessato, le istanze già presentate alla Regione ovvero ai Comuni delegati ai sensi dell’articolo 167 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 1, commi 37, 38 e 39, della legge n. 308/2004 potranno essere archiviate con provvedimento espresso al fine di potersi avvalere della normativa più favorevole;
- ove necessario per l’espressione del parere, la Direzione competente potrà richiedere integrazioni documentali assegnando il termine di quarantacinque giorni per provvedere; qualora nel termine assegnato non siano pervenute le integrazioni richieste, la Direzione competente provvede a trasmettere al Comune parere negativo in merito alla compatibilità paesaggistica delle opere.
Le istanze sono esaminate in ordine cronologico, fatte salve eventuali deroghe, da concedersi con provvedimento espresso.
Pertanto, l’istanza di accertamento di conformità dovrà essere presentata al SUE del Comune competente, il quale dovrà valutare innanzitutto che le opere oggetto della richiesta siano effettivamente qualificabili quali interventi realizzati in parziale difformità o in variazione essenziale rispetto al titolo edilizio ovvero in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio
attività nelle ipotesi di cui all’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001; qualora gli interventi oggetto dell’istanza ricadano in area sottoposta a vincolo paesaggistico, il Responsabile del SUE provvede a inoltrare a questa Direzione Regionale la richiesta di parere vincolante in merito all’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Al fine di garantire l’operatività delle norme sul territorio regionale, con la Determina n. G15003 del 12 novembre 2024 sono stati approvati:
- l’elenco della documentazione da trasmettere per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica e le modalità di presentazione;
- il modello che i Comuni dovranno utilizzare per richiedere alla Regione il rilascio del parere e trasmettere la relativa documentazione;
- il modello di dichiarazione asseverata per il tecnico incaricato da allegare alla documentazione.
Le richieste di parere dovranno pervenire esclusivamente per il tramite del SUE comunale e, nelle ipotesi di parziale difformità o variazione essenziale, dovranno essere corredate, oltre che dalla documentazione prevista dalla determina n. G15003/2024 (all.2), anche dal titolo abilitativo edilizio (PdC o SCIA) ovvero dall’atto di approvazione dell’opera pubblica e, in tutti i casi, dell’eventuale titolo paesaggistico rilasciato in delega (ovvero dai riferimenti al titolo paesaggistico se rilasciato dalla Regione), comprensivo dei relativi elaborati grafici, che hanno autorizzato l’intervento principale prima dell’esecuzione di parziali difformità o variazioni essenziali.
Resta salva la facoltà per l’interessato di presentare l’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui all’art. 167, commi 4 e 5, del D.Lgs. 42/2004 e del Protocollo d’Intesa del 18/12/2007 stipulato fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio.
Salva Casa in Lazio: sanzioni per l’accertamento paesaggistico
In merito alle sanzioni pecuniarie, sull’applicazione delle norme del Salva casa relativamente all’accertamento della compatibilità paesaggistica, la Regione Lazio dispone quanto segue:
- il “danno arrecato” è determinato calcolando la somma che risulterebbe necessaria per la rimessione in pristino delle opere eseguite secondo il “Tariffario Regionale per opere edili, stradali, impiantistiche e idrauliche” vigente al momento dell’emissione del provvedimento finale;
- il “profitto conseguito” è determinato in base all’incremento del valore dell’immobile calcolato secondo i criteri dell’IMU/ICI risultante dalle trasformazioni conseguenti ai lavori eseguiti;
- il costo dell’accertamento paesaggistico previsto dal Salva Casa nel Lazio sarà di minimo € 2.000,00;
- in caso di opere realizzate prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, la sanzione non è dovuta.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/decreto-salva-casa-regione-lazio/



Salve, come riportato nell’articolo la legge regionale Lazio 12\2025 interviene anche sul recupero dei sottotetti mi chiedo dove è esplicitato che:
si porta al 30 maggio 2025 (data di entra in vigore del decreto Salva casa) la data di realizzazione dei sottotetti che è possibile sottoporre a recupero a destinazione residenziale, turistico-ricettiva, finalità sanitarie e socioassistenziali;
Articolo 3 della legge 13/2009