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Impianti e attrezzature antincendio: ecco la bozza del decreto per il controllo e la manutenzione

I criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, la qualificazione dei tecnici manutentori

In base al dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

A tal riguardo, il Ministro dell’Interno ha predisposto la bozza del decreto che stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Campo di applicazione

Il decreto stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3 lettera a punto 3, del dlgs n. 81/ 2008.

Il comma 3 nel dettaglio riporta:

“Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e dalle disposizioni concernenti la prevenzione incendi di cui al presente decreto, i Ministri dell’interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più Decreti nei quali sono definiti:

  1. i criteri diretti atti ad individuare:
    1) misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
    2) misure precauzionali di esercizio;
    3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
    4) criteri per la gestione delle emergenze;
  2. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione”.

Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

Il provvedimento dispone che gli interventi di manutenzione e di controlli vengano eseguiti e registrati nel rispetto delle:

  • disposizioni legislative e regolamentari vigenti;
  • norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali;
  •  istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore;

secondo i criteri indicati nell’ allegato I.

Il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.

Qualificazione dei tecnici manutentori

Nel decreto viene specificato che gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

Nell’Allegato II vengono indicate le modalità di qualificazione del tecnico manutentore.

In particolare, la tabella 1 indica alcune possibili norme tecniche di riferimento per la manutenzione ed il controllo di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, che integrano le disposizioni applicabili.

Viene, inoltre, precisato che la qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

Entrata in vigore

Il decreto entrerà in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e, dalla data di entrata in vigore, sono abrogati l’articolo 3 comma 1 lettera e) e l’allegato VI del dm 10 marzo 1998.

In allegato la BOZZA NON IN VIGORE del decreto e gli allegati:

  • Allegato I: Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • Allegato II: Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio

 

Clicca qui per scaricare la BOZZA del decreto e gli Allegati I e II

 

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