Decreto FER-X definitivo: come accedere agli incentivi per le rinnovabili mature
Come funzionano gli incentivi di supporto per gli impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici con costi vicini alla competitività di mercato, chi può accedere, requisiti, prezzi, qualifica preliminare, contingenti e calendario delle aste
Il Decreto FER-X è una misura di incentivazione tariffaria per il sostegno della produzione elettrica di impianti da rinnovabili “con costi di generazione vicino alla competitività di mercato”.
Si tratta di un meccanismo di supporto che prevede il pagamento di prezzi di aggiudicazione per 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto garantendo così un prezzo fisso per l’energia immessa in rete per un lungo periodo. Può essere considerato un valido sostituto del vecchio “scambio sul posto” proprio perché “premia” in modo molto più stabile l’energia che finisce in rete.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato:
- con D.M. 18 giugno 2026 il D.M. FER-X Definitivo che disciplina il nuovo meccanismo di supporto;
- con Decreto Direttoriale n. 82 del 7 agosto 2026, le prime Regole Operative del D.M. FER X Definitivo;
- con Decreto Direttoriale n. 93 del 2 ottobre 2026, con i contingenti delle prime due procedure competitive, i coefficienti locazionali e l’aggiornamento delle Regole Operative con le modalità di presentazione e valutazione delle manifestazioni di interesse e delle richieste di partecipazione alle procedure competitive.
Ai fini della partecipazione alla prima procedura competitiva, il termine ultimo per la trasmissione al GSE della cauzione provvisoria è fissato al 6 novembre 2026.
Con successive comunicazioni saranno pubblicati i bandi per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per la partecipazione alla prima procedura competitiva.
Ecco cosa serve sapere per non perdere le opportunità offerte dalla D.M. FER-X Definitivo e perché è importante dotarsi di soluzioni innovative, software e tecnologie avanzate capaci di supportare la progettazione e la simulazione di impianti fotovoltaici di varie tipologie e dimensioni.
Indice
- Cosa prevede il Decreto FER-X Definitivo?
- Quali tipologie di impianto sono incentivate dal D.M. FER-X definitivo
- Cosa serve per accedere agli incentivi del D.M. FER-X Definitivo
- Decreto FER X: come partecipare al meccanismo di supporto per gli impianti in accesso diretto
- FER-X definitivo per impianti sopra 1 MW: le procedure competitive
- Contingenti FER-X: quanti GW sono incentivati
- Calendario delle procedure FER-X 2026-2028
- Il FER-X definitivo è cumulabile con altri incentivi?
- Decreto FER-X definitivo: cosa cambia rispetto al FER-X transitorio
- FAQ sul Decreto FER-X definitivo
Cosa prevede il Decreto FER-X Definitivo?
Il Decreto FER-X definitivo si inserisce nell’attuazione degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. 199/2021 e punta al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030, tenendo insieme efficacia degli incentivi, sostenibilità della spesa e sicurezza del sistema elettrico.
Il D.M. 18 giugno 2026 introduce un meccanismo strutturale destinato a sostenere la produzione elettrica delle fonti rinnovabili con costi di generazione prossimi a quelli di mercato.
L’obiettivo è assicurare una remunerazione adeguata degli investimenti senza separare gli impianti dalle dinamiche del mercato elettrico. Il sistema utilizza infatti prezzi di aggiudicazione e, per gran parte degli impianti, un meccanismo assimilabile a un contratto per differenze a due vie.
Il FER X Definitivo si pone in continuità con il quadro normativo introdotto dal FER X Transitorio, prevede l’assegnazione di un contingente massimo pari a 37,15 GW di nuova capacità rinnovabile e definisce due modalità di accesso agli incentivi:
- accesso diretto per gli impianti fino a 1 MW;
- procedure competitive per gli impianti sopra 1 MW.
Decreto FER-X definitivo: decreto e regole operative PDF e allegati
Il file .zip qui allegato e disponibile per il download gratuito contiene:
- Decreto FER-X Definitivo (Decreto ministeriale 18 giugno 2026)
- Decreto Direttoriale n. 82 del 7 agosto 2026
- Decreto Direttoriale n.93 del 2 ottobre 2026
- Regole operative 2026
- Allegati alle regole operative 2026
Le Regole in particolare disciplinano modalità e tempistiche per la presentazione delle richieste, nonché il procedimento per il riconoscimento della qualifica preliminare, passaggio propedeutico alla partecipazione alle procedure competitive previste dal D.M. 18 giugno 2026.
Moduli e modelli sono disponibili sul sito del GSE: https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fer-x-definitivo/documenti
Quali tipologie di impianto sono incentivate dal D.M. FER-X definitivo
Il decreto FER-X “Definitivo” prevede misure di sostegno alla produzione di energia elettrica di impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato, attraverso la definizione di un meccanismo di supporto che ne promuova l’efficacia, l’efficienza e la sostenibilità in misura adeguata al perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030.
Viene incentivata la produzione di energia elettrica mediante:
- impianti fotovoltaici;
- impianti eolici;
- impianti idroelettrici;
- impianti di trattamento di gas residuati dai processi di depurazione.
Rientrano nell’ambito dei benefici anche gli interventi che coinvolgono impianti con più sezioni, purché ciò riguardi una sezione per cui non sia stato stipulato un contratto a lungo termine, e in relazione alla potenza totale dell’impianto multi-sezione.
Non conta però soltanto la tecnologia. Il decreto distingue anche le diverse categorie di intervento.
Le Regole operative individuano quattro fattispecie:
Le diverse categorie di intervento risultano ammissibili alle procedure competitive del D.M. FERX Transitorio in funzione delle specifiche tipologie di impianto come di seguito riportato:
- nuova costruzione;
- rifacimento integrale;
- potenziamento;
- rifacimento parziale.
Non tutte sono ammesse per ogni tecnologia.
| Intervento | Fotovoltaico | Eolico | Idroelettrico non su acquedotto | Idroelettrico su acquedotto | Gas da depurazione |
| Nuova costruzione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Rifacimento integrale | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
| Potenziamento | Sì | Sì | No | No | Sì |
| Rifacimento parziale | No | No | Sì | Sì | Sì |
Gli interventi devono essere realizzati utilizzando componenti nuovi o rigenerati, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto e dalle Regole operative.
Valori di potenza di un impianto
Ai fini dell’accesso al meccanismo di supporto del D.M. FERX è necessario individuare i seguenti valori di potenza:
- potenza nominale;
- potenza nominale cumulata;
- quota di potenza richiesta;
- potenza necessaria al rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 26 del D.Lgs. 199/2021 per edifici di nuova costruzione.
È possibile presentare richiesta di accesso al meccanismo di supporto del D.M. FERX limitatamente ad una quota di potenza dell’impianto. Il valore indicato rileverà ai fini della determinazione del costo di investimento previsto per la realizzazione dell’impianto (valore necessario per il calcolo dell’importo delle cauzioni e del livello di capitalizzazione per dimostrare la solidità finanziaria) e del contingente eroso ai fini della formazione della pertinente graduatoria.
Criteri Rigorosi per NZIA
Per gli impianti solari fotovoltaici NZIA, sono stabiliti criteri di preselezione estremamente rigorosi:
- i moduli fotovoltaici non devono essere assemblati in Cina;
- le celle fotovoltaiche non devono essere di origine cinese;
- gli inverter non devono essere prodotti in territorio cinese;
- almeno un componente aggiuntivo dalla lista tecnologica del regolamento UE 2025/1178 deve essere non-cinese.
I criteri si estendono anche alle strutture societarie: sono esclusi non solo i prodotti assemblati in Cina, ma anche quelli realizzati da aziende con sede legale in Cina o appartenenti a gruppi societari controllati da capogruppo cinesi. Inoltre, gli operatori devono attestare il rispetto di questi requisiti tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio e fornire documentazione specifica, inclusi i Factory Inspection Certificate per moduli e inverter.
Cosa serve per accedere agli incentivi del D.M. FER-X Definitivo
I requisiti sono sia soggettivi, riferiti al richiedente, sia oggettivi, riferiti all’impianto e all’intervento.
Requisiti soggettivi
Non possono accedere al meccanismo, tra gli altri:
- le imprese in difficoltà;
- i soggetti per i quali ricorrano cause di esclusione previste dagli articoli 94 e 95 del Codice dei contratti;
- i soggetti sottoposti alle cause di divieto, decadenza o sospensione previste dalla disciplina antimafia;
- le imprese interessate da un ordine di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con il mercato interno.
Le Regole operative dettagliano le condizioni per ciascuna causa di esclusione.
Requisiti dell’impianto
Tra gli elementi più rilevanti per le procedure competitive figurano:
- Titolo autorizzativo. Il richiedente deve disporre del titolo abilitativo/autorizzativo per la costruzione e l’esercizio e, quando previsto, del titolo concessorio. Per gli impianti diversi dai fotovoltaici, in determinati casi il titolo può essere sostituito dal provvedimento favorevole di VIA o dal decreto di non assoggettabilità a VIA.
- Connessione e GAUDÌ. È richiesto il preventivo di connessione accettato in via definitiva e, secondo i casi disciplinati dalle Regole, la registrazione e validazione dell’impianto sul sistema GAUDÌ di Terna.
- DNSH. L’intervento deve rispettare il principio Do No Significant Harm. Le Regole individuano specifiche check list per le diverse tecnologie, che devono essere conservate per il periodo di regolazione del supporto.
- Avvio dei lavori. Per gli impianti sopra 1 MW i lavori non possono essere avviati prima della presentazione dell’istanza di partecipazione alla procedura competitiva. Un avvio anticipato comporta la perdita della qualifica e dei diritti connessi.
- Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento. Per gli impianti sopra 1 MW è previsto l’obbligo di partecipazione al mercato di bilanciamento e ridispacciamento, ferme restando le disposizioni ARERA.
Decreto FER X: come partecipare al meccanismo di supporto per gli impianti in accesso diretto
Gli impianti con potenza nominale cumulata dell’intervento fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo di supporto, senza partecipare a un’asta.
L’accesso rimane possibile fino al 31 dicembre 2030 e comunque entro il contingente complessivo di 10 GW.
Per questi impianti non è prevista la qualifica preliminare utilizzata nelle procedure competitive. L’accesso viene richiesto a seguito dell’entrata in esercizio e il progetto deve comunque rispettare i requisiti tecnici, ambientali e soggettivi previsti dal decreto.
Un requisito particolarmente importante riguarda l’avvio dei lavori: per gli impianti in accesso diretto i lavori non possono essere iniziati prima dell’entrata in vigore del D.M. FER-X definitivo.
Il provvedimento è in vigore dal 7 agosto 2026, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.
Qual è il prezzo per gli impianti fino a 1 MW?
Il D.M. non fissa direttamente nella propria tabella i prezzi riconosciuti agli impianti in accesso diretto.
L’articolo 4 affida ad ARERA il compito di definire i prezzi di aggiudicazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto, sulla base dei costi di investimento e di esercizio, della tecnologia e della taglia dell’impianto.
Di conseguenza, i valori di 80, 85, 90 €/MWh riportati nell’Allegato 1 non sono automaticamente le tariffe degli impianti fino a 1 MW: sono i prezzi di esercizio utilizzati nell’ambito delle procedure competitive per gli impianti sopra 1 MW.
FER-X definitivo per impianti sopra 1 MW: le procedure competitive
Per gli impianti con potenza superiore a 1 MW l’accesso al supporto avviene mediante procedure pubbliche competitive bandite dal GSE.
Il percorso può essere così schematizzato:
QUALIFICA PRELIMINARE
↓
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
quota richiesta + cauzione + solidità finanziaria
↓
QUOTA DI POTENZA AMMISSIBILE
↓
PROCEDURA COMPETITIVA
↓
PES DELLA TECNOLOGIA
↓
RIBASSO % OFFERTO
↓
PREZZO OFFERTO
↓
COEFFICIENTI TERRITORIALI
solo ai fini della graduatoria
↓
CURVA DI DOMANDA + CONTINGENTE
↓
GRADUATORIA
↓
POSIZIONE UTILE
↓
PREZZO DI AGGIUDICAZIONE
PES × (1 − ribasso accettato)
↓
eventuali premi / coefficienti / riduzioni / indicizzazione
↓
CONTRATTO CON IL GSE
Qualifica preliminare FER-X: come funziona
La qualifica consente al GSE di verificare anticipatamente il possesso dei requisiti necessari per accedere alle procedure competitive.
La domanda deve essere trasmessa esclusivamente attraverso il Portale FER-X Definitivo. Per presentare successivamente una manifestazione di interesse è necessario aver almeno inviato la richiesta di qualifica; affinché la manifestazione sia considerata idonea, la qualifica deve però essere stata effettivamente ottenuta.
In via ordinaria il GSE dispone di 90 giorni per concludere l’istruttoria, al netto delle eventuali sospensioni. Per la sola prima procedura competitiva il termine è ridotto a 60 giorni.
La documentazione informativa allegata indica il 25 agosto 2026 come data a partire dalla quale possono essere presentate le richieste di qualifica preliminare.
Per la prima procedura, il Decreto direttoriale n. 82/2026 stabilisce inoltre una scadenza particolarmente importante: la richiesta deve essere presentata entro il 30 settembre 2026 per consentire l’ottenimento dell’esito in tempo utile.
Quanto dura la qualifica preliminare?
Una volta rilasciata, la qualifica preliminare ha una validità improrogabile di 2 anni dalla data del provvedimento di accoglimento.
Scaduto il biennio, per partecipare a un’ulteriore procedura è necessario richiedere e ottenere una nuova qualifica.
Le Regole precisano inoltre che i dati dichiarati e verificati in fase di qualifica non possono essere modificati nella successiva manifestazione di interesse o nell’istanza di partecipazione. Se il progetto cambia, può rendersi necessario annullare la pratica e presentarne una nuova, con un nuovo pagamento degli oneri istruttori.
Quanto costa la qualifica FER-X
Per presentare la richiesta è previsto un contributo a copertura dei costi di istruttoria GSE:
| Potenza nominale dell’impianto | Costo istruttoria |
| fino a 50 kW | 100 € |
| oltre 50 e fino a 200 kW | 180 € |
| oltre 200 kW e fino a 1 MW | 600 € |
| oltre 1 MW e fino a 5 MW | 1.420 € |
| oltre 5 MW | 2.300 € |
Gli importi sono maggiorati dell’IVA, ove prevista, e il pagamento avviene tramite PagoPA. La domanda può essere inviata soltanto dopo l’accertamento del pagamento da parte del GSE.
Manifestazione di interesse e cauzioni
Dopo la richiesta di qualifica arriva la manifestazione di interesse, nella quale il soggetto indica la quota di potenza con cui intende partecipare alla procedura.
In questa fase deve essere verificata anche la solidità finanziaria dell’iniziativa.
La documentazione può comprendere una dichiarazione bancaria che attesti la capacità finanziaria del richiedente o, in alternativa, un adeguato livello di capitalizzazione.
La capitalizzazione minima è calcolata sull’investimento secondo le seguenti percentuali:
- 10% sulla parte dell’investimento fino a 100 milioni di euro;
- 5% sulla quota oltre 100 e fino a 200 milioni;
- 2% sulla quota che supera 200 milioni.
Per convenzione, l’investimento viene calcolato utilizzando costi specifici pari a 900 €/kW per il fotovoltaico, 1.420 €/kW per l’eolico, 3.160 €/kW per l’idroelettrico e 3.500 €/kW per il gas da depurazione.
Il decreto prevede inoltre:
- cauzione provvisoria: 5% del costo convenzionale dell’investimento;
- cauzione definitiva: 10% del costo convenzionale relativo alla potenza ammessa in posizione utile.
Per gli operatori che intendono partecipare alla prima procedura competitiva, il GSE indica una nuova scadenza: la cauzione provvisoria deve essere trasmessa entro il 6 novembre 2026.
Determinazione della quota di potenza ammissibile
La potenza che può effettivamente partecipare alla procedura è il valore minimo tra, in particolare:
- Quota richiesta
- 95% della potenza nominale dell’intervento
- Potenza coperta dalla cauzione provvisoria
- Potenza coperta dal requisito di solidità finanziaria
Pubblicazione del bando e apertura della procedura competitiva
Il GSE mette a disposizione il contingente previsto per la singola tecnologia.
Il calendario approvato dal MASE parte da dicembre 2026; gli specifici contingenti delle singole procedure sono demandati a successivi provvedimenti.
Presentazione dell’offerta
Il produttore non offre direttamente un prezzo in €/MWh.
Presenta una percentuale di ribasso rispetto al Prezzo di Esercizio Superiore (PES).
Trasformazione delle offerte in prezzi
Il ribasso percentuale viene applicato al PES della tecnologia.
Pofferta = PES × (1 − ribasso %)
Quali sono i prezzi del D.M. FER-X definitivo
Per le procedure competitive il Decreto FER-X definitivo introduce tre valori:
- prezzo di esercizio;
- prezzo di esercizio superiore, utilizzato come base d’asta;
- prezzo di esercizio inferiore.
I valori contenuti nell’Allegato 1 del decreto sono:
| Tecnologia | Prezzo di esercizio | Prezzo superiore | Prezzo inferiore |
| Fotovoltaico | 80 €/MWh | 95 €/MWh | 65 €/MWh |
| Eolico | 85 €/MWh | 95 €/MWh | 70 €/MWh |
| Idroelettrico | 90 €/MWh | 105 €/MWh | 80 €/MWh |
| Gas residuati dai processi di depurazione | 85 €/MWh | 100 €/MWh | 75 €/MWh |
Nelle aste il partecipante presenta un’offerta di riduzione percentuale rispetto al prezzo di esercizio superiore.
Esempio fotovoltaico
- Prezzo di esercizio superiore: 95 €/MWh
- Ribasso offerto: 10%
- Calcolo: 95 × (1 − 0,10) = 85,50 €/MWh
L’offerta viene poi trattata secondo i coefficienti territoriali e gli altri criteri previsti per la formazione della graduatoria.
Ecco uno schema semplificato di come si determina il prezzo di aggiudicazione FER-X:
Prezzo di esercizio superiore aggiornato
↓
Ribasso % offerto dal produttore
↓
Prezzo offerto
↓
Applicazione coefficienti territoriali ai fini della graduatoria
↓
Verifica rispetto alla curva di domanda e al contingente
↓
Offerta ammessa in posizione utile
↓
PREZZO DI AGGIUDICAZIONE
↓
Eventuali coefficienti/correzioni previsti dal decreto
↓
Indicizzazione prevista dal FER-X
↓
Prezzo utilizzato nel contratto GSE
L’Allegato 1 prevede inoltre due correzioni specifiche per il fotovoltaico, una volta determinato il prezzo di aggiudicazione :
- +27 €/MWh per impianti realizzati in sostituzione di coperture in eternit o amianto;
- +10 €/MWh per impianti realizzati su specchi d’acqua.
Rifacimenti: come cambia il prezzo
Per gli interventi di rifacimento il prezzo di aggiudicazione viene corretto mediante un coefficiente:
- rifacimento integrale: coefficiente 0,95;
- rifacimento integrale con aumento della potenza di almeno il 20%: 1;
- fotovoltaico con rifacimento integrale senza rimozione delle strutture di montaggio: 0,90, salvo il caso di incremento della potenza di almeno il 20%;
- rifacimento parziale idroelettrico: 0,73.
Indicizzazione dei prezzi
Il prezzo di aggiudicazione non resta completamente fisso in termini nominali.
Il decreto prevede l’aggiornamento in funzione dell’inflazione:
- prima dell’entrata in esercizio viene considerata l’inflazione maturata tra il momento di riferimento individuato dal decreto e la data di entrata in esercizio;
- durante i 20 anni di contratto è prevista un’indicizzazione parziale collegata alla quota dei costi di esercizio e manutenzione della singola tecnologia.
Come vengono formate le graduatorie
La graduatoria non dipende esclusivamente dal ribasso.
L’offerta economica viene corretta utilizzando i coefficienti definiti per le diverse zone di mercato. Nei casi previsti possono inoltre entrare in gioco criteri di priorità.
Tra quelli indicati dal decreto figurano:
- per specifici interventi fotovoltaici, la realizzazione su impianti esistenti in aree agricole senza ulteriore consumo della superficie agricola;
- localizzazione nelle aree idonee o nelle zone di accelerazione;
- sottoscrizione di PPA di durata almeno decennale;
- anteriorità della data di completamento della domanda di partecipazione.
Le Regole operative precisano che il PPA utilizzato quale criterio di priorità deve avere durata di almeno 10 anni ed essere registrato secondo le modalità previste.
Il GSE ordina quindi le offerte e individua quelle che rientrano nel contingente approvvigionabile.
Se l’impianto entra in posizione utile, il produttore acquisisce il diritto al riconoscimento del proprio prezzo di aggiudicazione.
Tempi per costruire gli impianti ammessi
Una volta entrato in posizione utile, il progetto deve essere completato entro tempi massimi differenti in funzione della tecnologia e dell’intervento.
| Tecnologia/intervento | Tempo massimo |
| Fotovoltaico – tutti gli interventi ammessi | 36 mesi |
| Eolico – tutti gli interventi ammessi | 36 mesi |
| Idroelettrico – nuova costruzione | 54 mesi |
| Gas da depurazione – nuova costruzione/potenziamento | 48 mesi |
| Idroelettrico – rifacimenti | 48 mesi |
| Gas da depurazione – rifacimenti | 36 mesi |
Il superamento delle scadenze determina una progressiva decurtazione del prezzo di aggiudicazione: 0,2% per ogni mese di ritardo nei primi nove mesi e 0,5% per ciascuno dei sei mesi successivi, fino a un massimo di 15 mesi. Oltre tale periodo si decade dalla graduatoria.
Comunicazione di entrata in esercizio
Dopo l’entrata in esercizio il titolare deve presentare al GSE la richiesta di accesso al meccanismo entro 90 giorni dalla data registrata in GAUDÌ.
Le conseguenze del ritardo sono differenti.
Per gli impianti in accesso diretto, il ritardo può comportare la perdita del diritto al prezzo di aggiudicazione per il periodo compreso tra l’entrata in esercizio e la comunicazione. La comunicazione non può comunque essere presentata oltre il termine massimo previsto dal decreto.
Per gli impianti ammessi attraverso una procedura competitiva, il mancato rispetto del termine di 90 giorni comporta conseguenze più severe, fino alla decadenza dalla graduatoria e all’escussione della cauzione definitiva.
Tariffa omnicomprensiva e contratto per differenze
La forma concreta del sostegno varia in funzione della potenza.
Impianti sotto 200 kW
Per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW il GSE può ritirare e vendere direttamente l’energia elettrica, riconoscendo il prezzo di aggiudicazione sulla produzione netta immessa in rete nella forma di tariffa omnicomprensiva.
Il produttore può tuttavia richiedere il regime previsto per gli impianti di taglia superiore.
Impianti da 200 kW in su
Per gli impianti di potenza pari o superiore a 200 kW, l’energia resta nella disponibilità del produttore, che la valorizza sul mercato.
Il GSE confronta quindi il prezzo di aggiudicazione con il prezzo di riferimento del Mercato del Giorno Prima:
- se la differenza è positiva, il GSE versa il relativo corrispettivo;
- se la differenza è negativa, il produttore restituisce la differenza.
È quindi un meccanismo a due vie, che tutela il produttore quando i prezzi di mercato sono bassi ma restituisce al sistema l’eventuale extra-remunerazione quando il mercato supera il livello riconosciuto.
Il periodo ordinario di regolazione dei pagamenti è pari a 20 anni. Il decreto prevede inoltre specifiche regole per prezzi nulli o negativi, ordini di dispacciamento e indisponibilità della produzione.
Contingenti FER-X: quanti GW sono incentivati
La stima complessiva dei contingenti destinati alle procedure competitive è di 27,15 GW.
| Tecnologia | Contingente stimato |
| Fotovoltaico | 10 GW |
| Eolico | 16,50 GW |
| Idroelettrico | 0,63 GW |
| Gas residuati dai processi di depurazione | 0,02 GW |
| Totale | 27,15 GW |
Questi 27,15 GW riguardano le procedure competitive e non devono essere confusi con il limite di 10 GW previsto per l’accesso diretto degli impianti fino a 1 MW.
Il quantitativo effettivamente messo a disposizione in ciascuna procedura viene determinato sulla base della domanda e dei criteri fissati dal decreto. Il Ministero può inoltre aggiornare contingenti e coefficienti in funzione dell’evoluzione del mercato e del raggiungimento degli obiettivi.
I contingenti delle prime due procedure
Il decreto direttoriale 93/2026 distingue contingenti minimi, obiettivo e massimi. I valori riportati nelle tabelle sono espressi in GW.
| Procedure ai sensi dell’art. 5 del D.M. 18 giugno 2026 | Tecnologia | Minimo | Obiettivo | Massimo |
| Prima e seconda, per ciascuna procedura | Fotovoltaico | 0,21 | 0,35 | 3,5 |
| Prima e seconda, per ciascuna procedura | Eolico | 0,1 | 1,5 | 2 |
| Prima | Idroelettrico | 0,03 | 0,06 | 0,5 |
| Prima | Gas residuati dai processi di depurazione | 0,0011 | 0,002 | 0,02 |
Per idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione, le quote eventualmente non assegnate nella prima procedura saranno rese disponibili nella successiva.
| Procedure ai sensi dell’art. 6 del D.M. 18 giugno 2026 | Tecnologia | Minimo | Obiettivo | Massimo |
| Prima e seconda, per ciascuna procedura | Fotovoltaico | 0,09 | 0,15 | 1,5 |
| Prima e seconda, per ciascuna procedura | Eolico | 0,05 | 0,75 | 1 |
I valori massimi non rappresentano potenza automaticamente assegnata. Nella definizione dei contingenti da mettere a bando, il GSE tiene conto delle manifestazioni di interesse ricevute, applicando la decurtazione del 10% prevista dal decreto e i limiti di riferimento.
L’aggiornamento dei contingenti per le procedure successive alla seconda è previsto entro il 31 marzo 2027, considerando anche le eventuali quote non assegnate nelle prime due.
Fotovoltaico: i coefficienti locazionali incidono sulla graduatoria
Il decreto direttoriale 93/2026 approva anche i coefficienti locazionali per le procedure competitive dedicate al fotovoltaico. Espressi in €/MWh, sono differenziati per zona di mercato e soglia di incremento della capacità.
I coefficienti si sommano al prezzo risultante dal ribasso offerto esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria. La loro applicazione non modifica il prezzo di aggiudicazione spettante agli impianti ammessi.
L’applicazione dipende anche dal raggiungimento degli obiettivi territoriali di sviluppo delle rinnovabili al 2030, il cosiddetto burden sharing, e dalla potenza delle offerte presentate nella zona. Per le zone che non hanno ancora raggiunto l’obiettivo, il decreto prevede una quota collegata al fabbisogno residuo: se questa non viene superata, il coefficiente è pari a zero.
Il GSE renderà note le quote attribuibili alle singole zone contestualmente alla pubblicazione dei bandi. Per chi prepara un’offerta fotovoltaica, occorre quindi considerare l’effetto della localizzazione sulla posizione in graduatoria, distinguendolo dalla remunerazione riconosciuta all’impianto.
Calendario delle procedure FER-X 2026-2028
Il Decreto direttoriale n. 82 del 7 agosto 2026 ha definito la prima progressione temporale delle procedure competitive.
Per le procedure ordinarie previste dall’articolo 5 del D.M. FER-X definitivo, il calendario è:
| Procedura | Periodo | Tecnologie |
| 1 | dicembre 2026 | Fotovoltaico, eolico, idroelettrico, gas da depurazione |
| 2 | marzo 2027 | Fotovoltaico, eolico, idroelettrico, gas da depurazione |
| 3 | giugno 2027 | Fotovoltaico, eolico, idroelettrico, gas da depurazione |
| 4 | settembre 2027 | Fotovoltaico, eolico, idroelettrico, gas da depurazione |
| 5 | dicembre 2027 | Fotovoltaico, eolico, idroelettrico, gas da depurazione |
| 6 | marzo 2028 | Fotovoltaico, eolico, idroelettrico, gas da depurazione |
| 7 | giugno 2028 | Fotovoltaico, eolico, idroelettrico, gas da depurazione |
Il calendario può essere modificato dal Ministero in funzione degli esiti delle procedure precedenti e dell’eventuale esaurimento dei contingenti.
Procedure FER-X NZIA
Il Decreto FER-X definitivo introduce anche procedure dedicate a progetti fotovoltaici ed eolici coerenti con il Regolamento UE 2024/1735 – Net-Zero Industry Act.
La progressione approvata prevede:
| Procedura NZIA | Periodo | Tecnologie |
| 1 | dicembre 2026 | Fotovoltaico ed eolico |
| 2 | giugno 2027 | Fotovoltaico ed eolico |
| 3 | dicembre 2027 | Eolico |
| 4 | marzo 2028 | Fotovoltaico ed eolico |
Per queste procedure si aggiungono specifici criteri relativi, tra l’altro, a condotta responsabile d’impresa, cybersicurezza, capacità di completare il progetto, resilienza delle catene di fornitura e contributo alla sostenibilità.
Tra i criteri di sostenibilità è prevista anche la possibilità di valorizzare la flessibilità temporale del progetto. Le Regole operative indicano, per questo criterio, un sistema di accumulo con potenza pari ad almeno il 25% della potenza dell’intervento e capacità sufficiente a garantire una modulazione giornaliera.
Il FER-X definitivo è cumulabile con altri incentivi?
Il meccanismo non è liberamente cumulabile con qualsiasi agevolazione.
Il decreto ammette il cumulo, a determinate condizioni, con:
- contributi in conto capitale fino al 40% del costo dell’investimento, limitatamente agli impianti di nuova costruzione;
- fondi di garanzia e fondi di rotazione;
- agevolazioni fiscali sotto forma di credito d’imposta o detassazione degli investimenti in macchinari e attrezzature.
Nei casi di cumulo il prezzo di aggiudicazione viene conseguentemente rideterminato.
Il FER-X è invece alternativo allo scambio sul posto e al ritiro dedicato.
Decreto FER-X definitivo: cosa cambia rispetto al FER-X transitorio
Il passaggio al sistema definitivo non rappresenta soltanto una proroga del precedente regime.
Il nuovo impianto introduce o consolida diversi elementi strutturali:
- orizzonte temporale più lungo, con accesso diretto per la piccola taglia fino al 2030;
- qualifica preliminare permanente, che consente di verificare requisiti e caratteristiche progettuali prima delle aste;
- manifestazione di interesse, utilizzata anche per calibrare i contingenti;
- criteri NZIA, con specifica attenzione alla resilienza delle catene industriali europee;
- meccanismi di mercato più articolati, inclusa la disciplina dei prezzi negativi, del bilanciamento e del ridispacciamento;
- aggiornamento dei prezzi, sia prima dell’entrata in esercizio sia durante la vita contrattuale;
- controllo dell’effettiva realizzazione dei progetti, attraverso cauzioni e tempistiche vincolanti.
Il risultato è un sistema più strutturato e selettivo, nel quale la fase autorizzativa, la struttura societaria e finanziaria del richiedente, la configurazione tecnica dell’impianto e il momento di avvio dei lavori diventano determinanti tanto quanto l’offerta economica.
Cosa prevedeva il FER-X Transitorio
Il D.M. 457/2024 – qui disponibile in PDF – è stato ribattezzato “Transitorio” perché introduce un regime di sostegno per le fonti rinnovabili da 9,7 miliardi di euro individuando i contingenti totali disponibili – pari a 23,65 GW totali – per il solo 2025 in attesa del Decreto FER X vero e proprio.
La produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili può accedere a strumenti di incentivazione tariffaria, aventi le seguenti caratteristiche generali:
- l’incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal GSE sull’energia elettrica prodotta dall’impianto, ovvero sulla quota parte di tale produzione che viene immessa in rete o autoconsumata;
- il periodo di diritto all’incentivo decorre dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è pari alla vita media utile convenzionale della tipologia impiantistica in cui esso ricade;
- l’incentivo è proporzionato all’onerosità dell’intervento per garantirne l’equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio ed è applicabile alla realizzazione di nuovi impianti, riattivazioni di impianti dismessi, integrali ricostruzioni, potenziamenti e rifacimenti di impianti esistenti, anche tenendo conto dei diversi costi specifici e delle caratteristiche peculiari delle diverse applicazioni e tecnologie;
- l’incentivo può essere diversificato sulla base delle dimensioni e della taglia dell’impianto per tener conto dell’effetto scala.
Per i grandi impianti, con potenza superiore a una soglia almeno pari a 1 MW, l’incentivo è attribuito attraverso procedure competitive di aste al ribasso effettuate in riferimento a contingenti di potenza.
Le procedure d’asta al ribasso sono riferite a contingenti di potenza; l’incentivo riconosciuto è quello aggiudicato sulla base dell’asta al ribasso ed è calcolato come la differenza tra la tariffa spettante aggiudicata e il prezzo di mercato dell’energia elettrica; ove tale differenza risulti negativa, è prevista la restituzione, anche a conguaglio, dei relativi importi.
I contingenti resi disponibili ad asta sono stabiliti su base quinquennale, al fine di garantire una programmazione; le aste hanno luogo con frequenza periodica e possono prevedere meccanismi a garanzia della realizzazione degli impianti autorizzati, anche mediante fissazione di termini per l’entrata in esercizio.
Per impianti di piccola taglia l’incentivo è attribuito secondo i seguenti meccanismi:
- per gli impianti con costi di generazione più vicini alla competitività di mercato, attraverso una richiesta da effettuare direttamente alla data di entrata in esercizio;
- per impianti innovativi e per impianti con costi di generazione maggiormente elevati, ai fini del controllo della spesa, l’incentivo è attribuito tramite bandi in cui sono messi a disposizione contingenti di potenza e sono fissati criteri di selezione basati sul rispetto di requisiti tecnici, di tutela ambientale e del territorio e di efficienza dei costi.
Come funzionava il Decreto FER-X Transitorio
Le regole operative del Decreto FER-X – approvate con D.D. n. 15 del 20 maggio 2025 – sono state aggiornate con D.D. n. 19 del 18 giugno 2025, D.D. n. 34 del 10 agosto 2025, D.D. 36 del 3 settembre 2025 e D.D. n. 68 del del 10 luglio 2026.
Il Decreto FER X prevede due modalità di accesso al meccanismo di supporto previsto:
- per gli impianti superiori a 1 MW di potenza l’accesso agli incentivi avviene tramite procedure competitive gestite dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE). E’ quindi necessario partecipare a una gara per ottenere il sostegno economico;
- gli impianti fino a 1 MW di potenza possono accedere direttamente agli incentivi senza dover partecipare a gare o aste.
Il meccanismo di supporto consiste nel pagamento dei prezzi di aggiudicazione per 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio. Per impianti di potenza fino a 1 MW, il prezzo di aggiudicazione corrisponde ai prezzi definiti da ARERA.
Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW sono richieste una manifestazione di interesse e la partecipazione ad una procedura competitiva:
- la finestra per l’invio della manifestazione di interesse è stata aperta dal 3 giugno 2025 fino al 1° luglio 2025;
- la finestra per la richiesta di partecipazione alla procedura competitiva è aperta a partire dal 14 luglio 2025 al 12 settembre 2025.
Le manifestazioni di interesse per la procedura competitiva NZIA potranno essere presentate dal 16 al 26 settembre 2025.
Gli impianti di potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente al meccanismo di supporto entro il termine del 31 dicembre 2025 e comunque nei limiti di un contingente di potenza pari a 3 GW.
FER-X Transitorio: regole operative
Le regole operative approvate con D.D. n. 15 del 20 maggio 2025 e aggiornate con i D.D. n. 19 del 18 giugno 2025, D.D. n. 34 del 10 agosto 2025, D.D. 36 del 3 settembre 2025 e n. 68 del del 10 luglio 2026 disciplinano:
- la partecipazione alle procedure competitive;
- il corretto adempimento di quanto previsto dal D.M. FERX Transitorio e dal quadro normativo e regolatorio vigente in materia, disciplinando le attività e i processi successivi alla partecipazione alle procedure competitive e alla ammissione in posizione utile nelle graduatorie, ivi inclusi i requisiti e le condizioni per l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione, nonché gli adempimenti previsti per l’ammissione al meccanismo di supporto per gli impianti in accesso diretto.
Con Decreto Direttoriale n. 36 del 3 settembre 2024 sono state nuovamente riviste le Regole Operative del Decreto FER X Transitorio.
L’aggiornamento dà attuazione al D.M. 04/08/2025 che, in sostanza, esclude dalle procedure competitive i pannelli solari assemblati in territorio cinese secondo le indicazioni del Net Zero Industry Act (NZIA).
Contestualmente, il GSE ha avviato anche una manifestazione di interesse per la nuova procedura competitiva NZIA aperta dal 16 al 26 settembre 2025.
FAQ sul Decreto FER-X definitivo
Quando è stato approvato il Decreto FER-X definitivo?
Il decreto ministeriale è datato 18 giugno 2026. Le prime Regole operative sono state approvate con Decreto direttoriale n. 82 del 7 agosto 2026 e aggiornate con Decreto direttoriale n. 93 del 2 ottobre 2026.
Chi può accedere al FER-X definitivo?
Possono accedere gli impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas residuati dai processi di depurazione che rispettano i requisiti previsti dal decreto e dalle Regole operative.
Gli impianti fino a 1 MW devono partecipare alle aste?
No. In via generale, gli impianti con potenza nominale cumulata fino a 1 MW accedono direttamente. Se la potenza cumulata supera 1 MW, è invece necessario partecipare alle procedure competitive.
Quanto dura l’incentivo FER-X definitivo?
Il periodo ordinario di regolazione dei prezzi di aggiudicazione è pari a 20 anni.
A quanto ammontano gli incentivi FER-X?
Per gli impianti sopra 1 MW il decreto fissa prezzi di esercizio pari a 80 €/MWh per il fotovoltaico, 85 €/MWh per l’eolico, 90 €/MWh per l’idroelettrico e 85 €/MWh per il gas residuato da depurazione. Nelle procedure competitive l’offerta è formulata come ribasso sul prezzo di esercizio superiore. Per gli impianti fino a 1 MW il prezzo di aggiudicazione deve invece essere definito da ARERA.
Cos’è la qualifica preliminare FER-X?
È il procedimento con cui il GSE verifica i requisiti dell’impianto prima della partecipazione alle procedure competitive. È necessaria per rendere idonea la manifestazione di interesse.
Quanto dura la qualifica preliminare?
La qualifica ha validità improrogabile di 2 anni dalla data del provvedimento di accoglimento.
Qual è la scadenza per la prima asta FER-X?
La prima procedura è programmata per dicembre 2026. Per ottenere la qualifica in tempo utile, il Decreto direttoriale n. 82/2026 fissa al 30 settembre 2026 il termine di presentazione della richiesta di qualifica preliminare.
È prevista una tariffa omnicomprensiva?
Sì. Per gli impianti di potenza inferiore a 200 kW il GSE può ritirare l’energia e riconoscere il prezzo di aggiudicazione sotto forma di tariffa omnicomprensiva. Il produttore può comunque optare per il regime alternativo previsto dal decreto.
Il FER-X definitivo prevede premi per il fotovoltaico?
Sì. L’Allegato 1 stabilisce correzioni del prezzo di aggiudicazione pari a +27 €/MWh per la sostituzione di eternit o amianto e +10 €/MWh per gli impianti fotovoltaici su specchi d’acqua.
Il FER-X è cumulabile con altri contributi?
Sì, ma solo nei casi indicati dal decreto. Tra questi rientrano, per le nuove costruzioni, contributi in conto capitale fino al 40% dell’investimento, oltre a fondi di garanzia, fondi di rotazione e determinate agevolazioni fiscali. Il prezzo di aggiudicazione viene rimodulato per evitare sovracompensazioni.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/decreto-fer-x-incentivi-per-le-rinnovabili/


