SEMPLIFICAZIONE

Arrivano le semplificazioni per le autorizzazioni (CIL, CILA, ecc.) per installare gli impianti

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Decreto efficienza energetica e fonti rinnovabili: novità per il rilascio delle autorizzazioni, certificatori, costi e obbligo di adeguamento dei moduli unificati per CIL e CILA

Semplificare e armonizzare gli iter per l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e dei dispositivi per l’efficienza energetica in ambito residenziale e terziario: questo è l’obiettivo del decreto (bozza del 21 febbraio 2018) ora all’esame della Conferenza Unificata per l’intesa e proseguire, poi, il suo iter.

Lo schema di decreto, recante attuazione dell’art. 14, comma 5, del dlgs 102/2014, contiene le linee guida valide su tutto il territorio nazionale per semplificare e armonizzare le procedure autorizzative per l’installazione di impianti per l’efficienza energetica e per le fonti rinnovabili su residenze e terziario, nonché per l’armonizzazione delle regole sull’attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Il decreto prevede, inoltre, che entro 120 giorni dall’entrata in vigore (dalla data di pubblicazione in Gazzetta), le Regioni e gli Enti locali devono adeguare la propria normativa; decorso tale termine, le disposizioni contenute nelle linee guida troveranno diretta applicazione.

Le linee guida, i contenuti

Le autorizzazioni da richiedere

Nelle linee guida sono ribadite e sistematizzate le autorizzazioni da richiedere per l’installazione di:

  • di pompe di calore
  • generatori di calore
  • impianti solari termici
  • generatori ibridi compatti

Tali procedure, ricordiamo, sono state recentemente disciplinate dai decreti SCIA 1 – dlgs 126/2016 e SCIA 2 – dlgs 222/2016.

Le linee guida si applicano alle nuove installazioni e/o alla sostituzione di impianti tecnologici per i servizi di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria, a prescindere dal vettore energetico utilizzato.

Moduli unificati e standardizzati

Al fine di minimizzare gli oneri a carico dei cittadini e delle imprese, per la realizzazione e l’esercizio degli impianti è indicato l’adeguamento dei moduli unificati e standardizzati a livello nazionale per la presentazione della CIL e CILA.

In pratica devono essere aggiornati i moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze, adottati con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 18 dicembre 2014, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Inoltre, le linee guida individuano gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzativa semplificata.

Certificatore energetico nazionale

Il decreto contiene, inoltre, la novità del riconoscimento della qualifica di certificatore energetico su tutto il territorio nazionale, in base ai seguenti motivi:

  • favorire l’applicazione omogenea della disciplina su tutto il territorio nazionale
  • non permettere che si creino situazioni di alterazione della concorrenza

I costi unificati per le autorizzazioni

Le linee guida indicano anche i costi massimi che gli Enti possono applicare per le procedure autorizzative degli interventi previsti, ossia:

  • 10 euro per la Comunicazione Inizio Lavori (CIL)
  • 30 euro per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)
  • 50 euro per l’Autorizzazione paesaggistica semplificata e ordinaria

Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della norma, gli enti locali dovranno pubblicare tali costi sui propri siti web.

Il documento offre indicazioni anche sulla possibilità di adottare un sistema informativo in grado di consentire la gestione online delle pratiche inerenti la realizzazione e l’esercizio degli impianti.

Clicca qui per scaricare il decreto (bozza non i vigore del 21 febbraio 2018)

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