Fresato asfalto

Ecco le regole per il riuso dell’asfalto rimosso

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In Gazzetta il decreto con i criteri per il riuso del fresato d’asfalto. Entro il 3 luglio il produttore deve presentare un aggiornamento della comunicazione

I vigore dal 3 luglio 2018 le regole che stabiliscono quando il fresato d’asfalto può essere riutilizzato e quando, invece, va considerato come rifiuto.

E’ stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 139 del 18 giugno 2018) il decreto 28 marzo 2018, n. 69, contenente il regolamento che stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il  conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto (ai sensi del dlgs 152/2006).

Con il termine “fresato d’asfalto” si intende generalmente il conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo (UNI EN 13108-8).

Decreto 28 marzo 2018, n. 69

Il fresato d’asfalto, in prima battuta, deve essere tendenzialmente qualificato come rifiuto speciale ai sensi dell’art. 184, del dlgs 152/2006, del quale è produttore il soggetto che materialmente effettua l’attività di scarifica del manto stradale.

Il decreto 69/2018 detta le norme per la cessazione della qualifica di rifiuto del granulato di conglomerato bituminoso, prevedendo i criteri specifici da rispettare affinché determinate tipologie di conglomerato bituminoso di recupero, derivanti dalla fresatura e dalla frantumazione delle pavimentazioni stradali, cessino di essere qualificate come rifiuto.

Le regole si applicano al materiale identificato con il codice EER 17.03.02 di varia provenienza, come:

  • la fresatura a freddo
  • la demolizione della pavimentazione
  • il granulato di conglomerato bituminoso recuperato

Le disposizioni del regolamento non si applicano, invece, al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto.

Definizioni

Il decreto contiene la definizione di conglomerato bituminoso, ossia: il rifiuto costituito dalla miscela di inerti e leganti bituminosi identificata con il codice EER 17.03.02 proveniente:

  • da operazioni di fresatura a freddo degli strati di pavimentazione realizzate in conglomerato bituminoso
  • dalla demolizione di pavimentazioni realizzate in conglomerato bituminoso

Per granulato di conglomerato bituminoso si intende, invece: il conglomerato bituminoso che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero di cui all’articolo 184-ter, comma 1, del dlgs 152/2006.

Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto

Il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto e viene, invece, qualificato “granulato di conglomerato bituminoso”, ossia prodotto che può essere utilizzato, se soddisfa tutti i seguenti criteri (ai sensi degli artt. 1, 184-ter del dlgs 152/2006):

  • è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1 (del decreto 69/2018)
  • risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto
  • risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1 (del decreto 69/2018)

Dichiarazione di conformità

Il rispetto dei criteri è attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà: la dichiarazione di conformità redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

Il produttore, entro 120 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ossia entro il 3 luglio 2018, deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 con la precisazione che il conglomerato bituminoso può essere utilizzato come prodotto, avente caratteristiche conformi ai criteri del provvedimento, attestate mediante dichiarazione di conformità.

La dichiarazione deve essere redatta secondo il modulo presente nell’Allegato 2 del decreto in esame ed essere inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con una delle modalità all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Documenti da conservare

Il produttore deve conservare presso l’impianto di produzione, o presso la propria sede legale:

  • la suddetta dichiarazione di conformità, anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedono
  • un campione di granulato di conglomerato bituminoso prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, per almeno 5 anni

 

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Clicca qui per scaricare il decreto 28 marzo 2018, n. 69

 

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