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Accelerazione delle rinnovabili: in arrivo il decreto aree idonee

Accelerazione rinnovabili: arriva il decreto “aree idonee”

In Conferenza Unificata il decreto che ripartisce tra le Regioni gli 80 GW di nuova capacità rinnovabile ed indica i criteri da adottare per individuare aree idonee per le rinnovabili

Terminato lo stato di emergenza sanitaria nazionale, nel corso del 2022 sono emersi nuovi elementi di criticità come il forte rincaro dei prezzi dell’energia e delle materie prime, accentuato dal conflitto in Ucraina. Per far fronte alla nuova crisi economica e venire incontro a famiglie ed imprese, il Governo ha messo in atto diverse misure finalizzate a favorire l’utilizzo di energie rinnovabili e diminuire, così, l’importazione di gas metano.

Come previsto dall’articolo 20 del dlgs n. 199/2021, dopo oltre 18 mesi di ritardo, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha comunicato di aver trasmesso alla Conferenza Unificata il decreto sulle “aree idonee” ad ospitare gli impianti di energia rinnovabile. L’obiettivo è quello di assicurare una vera semplificazione burocratica e l’innalzamento delle soglie di potenza degli impianti per le valutazioni ambientali, ricordando che il Governo ha già potenziato le Commissioni tecniche VIA/VAS e PNRR/PNIEC e semplificato il Procedimento Unico.

Nel 2022 sono, infatti, raddoppiate rispetto all’anno precedente le installazioni di impianti di fonti energetiche rinnovabili: parliamo di 958, installazioni, per 41 miliardi di euro di investimenti, con una potenza che ha toccato quota 39 GW (quasi triplicando il dato del 2021, 15 GW); tuttavia, nonostante la crescita sostenuta degli ultimi mesi, i produttori di energia quindici anni fa erano mille mentre oggi sono un milione e mezzo, tre pratiche su quattro rimangono praticamente bloccate (673 su 894). Per rispondere in maniera performante alle nuove esigenze del mondo delle green energy, ti suggerisco di provare gratis il software per progettare impianti fotovoltaici di qualsiasi tipologia, posizionarli, dimensionarli e farli rendere al meglio.

La bozza del decreto “aree idonee”

Nel mese di luglio il MASE ha trasmesso alla Conferenza Unificata il decreto sulle aree idonee ad ospitare impianti di energia rinnovabile per l’esame da parte delle Regioni e delle Province autonome.

Nella bozza, secondo le prime indiscrezioni sul testo, sono prefissati gli obiettivi minimi, intermedi e finali che le Regioni dovranno assicurare per consentire di centrare gli 80 GW aggiuntivi di energia rinnovabile indicati dall’UE, ossia necessari per raggiungere i target di Pniec, Fit for 55 e Repower Eu. Le 19 Regioni e le due Province autonome di Trento e Bolzano dovranno infatti spartirsi gli 80 GW di nuova capacità rinnovabile attesa per la fine del decennio (2030).

Il decreto in esame è volto proprio a favorire un nuovo processo di semplificazione dei passaggi amministrativi per rispondere in maniera più celere e risolutiva alle tante domane di autorizzazione accumulate nel 2021 rimandando alle Regioni il compito di individuare sul loro territorio le superfici e le aree idonee all’installazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili con lo scopo di massimizzarne il potenziale; la procedura dovrà essere completata entro 180 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale. Si evidenzia, inoltre, che i provvedimenti da adottarsi da parte delle Regioni (ai sensi del decreto) avranno prevalenza su ogni altro regolamento, programma, piano o normativa approvato prima di esse a livello regionale, provinciale o comunale.

La bozza del decreto è sostanzialmente divisa in 2 parti:

  • TITOLO I – Ripartizione della potenza fra Regioni e Province autonome
  • TITOLO II – Criteri per l’individuazione delle aree idonee

TITOLO I – Ripartizione della potenza fra Regioni e Province autonome

Nella prima parte ecco gli argomenti trattati.

Finalità e obiettivi

Il presente decreto ha la finalità di:

  • individuare la ripartizione fra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW da fonti rinnovabili, necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati dal PNIEC e rispondere ai nuovi obiettivi derivanti dall’attuazione del pacchetto “Fit for 55”, anche alla luce del pacchetto “Repower UE”;
  • stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili funzionali al raggiungimento dei suddetti obiettivi.

Ripartizione regionale di potenza minima per anno

Fermo restando che l’obiettivo nazionale è di 80 GW al 2030, ogni Regione avrà una ripartizione differente.

Gli obiettivi minimi, intermedi e finali, da generare dal 2023 al 2030 per ciascuna Regione e Provincia autonoma sono riportati nella Tabella A (in allegato al provvedimento):

  • in testa la Sicilia che dovrà installare 10,3 GW,
  • la Lombardia con 8,6 GW,
  • la Puglia con 7,2 GW,
  • l’Emilia Romagna e la Sardegna entrambe con 6,2 GW a testa,
  • la Toscana 4,2 GW,
  • la Calabria 3,1 GW,
  • il Veneto circa 5,7 GW,
  • il Lazio 4,7 GW.

Quali sono gli impianti da considerare?

Per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi annuali relativo a ogni Regione, specificati nella Tabella A, si tiene conto:

  • della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
  • della potenza nominale aggiuntiva derivante da interventi di rifacimento, integrale ricostruzione o riattivazione entrati in esercizio dal 1°gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento e realizzati sul territorio della Regione o Provincia autonoma;
  • del 40% della potenza nominale degli impianti a fonti rinnovabili off-shore di nuova costruzione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre dell’anno di riferimento le cui opere di connessione alla rete elettrica sono realizzate sul territorio della Regione o Provincia autonoma.

Modalità di conseguimento degli obiettivi

Per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali prefissati in Tabella A, le Regioni e le Province autonome provvedono a:

  • individuare con legge regionale, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le superfici e le aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili con lo scopo di rendere disponibile il massimo potenziale delle stesse;
  • adottare e/o integrare i propri strumenti di governo del territorio e di pianificazione energetica, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti a livello comunitario e nazionale.

Monitoraggio e verifica di raggiungimento degli obiettivi

Il MASE, con il supporto del GSE, provvede al monitoraggio e alla verifica degli adempimenti in carico alle Regioni e Province autonome. In particolare:

  • decorsi novanta giorni del termine verifica l’adozione delle leggi ivi previste, nel rispetto dei principi e criteri stabiliti dal presente decreto;
  • entro il 31 luglio di ciascun anno indicato nella Tabella A, provvede alla verifica della potenza da fonti rinnovabili installata per ciascuna Regione e Provincia nell’anno precedente.

Osservatorio sugli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili

Al fine di assicurare il monitoraggio e la verifica degli obiettivi di cui alla Tabella A, continua ad operare l’Osservatorio che mantiene il ruolo di organismo permanente di:

  • consultazione e confronto tecnico sulle modalità di raggiungimento degli obiettivi regionali,
  • di supporto e di scambio di buone pratiche in particolare finalizzate all’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee.

Modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi

Qualora non venissero raggiunti gli obiettivi prefissati, le compensazioni economiche andranno ai territori più virtuosi.

TITOLO II – Criteri per l’individuazione delle aree idonee

Di seguito la seconda parte riferita ai criteri per l’individuazione delle aree idonee in cui si precisa, per l’appunto, cosa rende una particolare zona “idonea” all’installazione di FER attraverso procedure abilitative semplificate e cosa, invece, la qualifica come “non idonea”.

È compito delle Regioni (o Province autonome) l’individuazione delle modalità di conseguimento degli obiettivi tramite l’emanazione di una legge regionale che indichi chiaramente quali siano le superfici idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili; tale provvedimento deve essere emanato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Classificazione delle aree

Le superfici e le aree del territorio regionale e delle Province autonome sono classificate, ai fini della costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse, in:

  • superfici e aree idonee;
  • superfici e aree non idonee;
  • aree soggette alla disciplina ordinaria.

Criteri per l’individuazione delle aree idonee

I requisiti per la classificazione delle aree possono essere differenziati sulla base della fonte, della taglia e della tipologia di impianto; tuttavia devono sempre rispettare i principi della minimizzazione degli impatti.

Inoltre, ai fini dell’individuazione delle superfici e aree idonee le Regioni e Province autonome possono avvalersi della piattaforma digitale di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 199 del 2021, integrata dai dati sull’uso del suolo agricolo desumibili dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN).

Per l’individuazione delle superfici e aree idonee le Regioni e Province autonome tengono conto di determinati principi e criteri omogenei; in particolare, almeno stando alla bozza, le zone idonee sono:

  • cave e miniere non recuperate o abbandonate;
  • siti dove sono già installati impianti della stessa fonte;
  • beni immobili, individuati dall’Agenzia del demanio;
  • beni statali;
  • siti e impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
  • siti e impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale.

Limitatamente agli impianti fotovoltaici, sono considerate aree idonee:

  • le aree adiacenti alle autostrade entro 300 metri di distanza;
  • le aree agricole “racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale”;
  • le aree non rientranti tra i beni tutelati e che non ricadono nella fascia di rispetto (3 km per gli impianti eolici, 500 metri per il fotovoltaico).

Per gli impianti eolici sarà necessario valutare le aree con adeguata ventosità attraverso mappe del vento e introdurre fasce di rispetto di norma fino a 7 km.

Sanzioni

È previsto infine un regime sanzionatorio: se una Regione sarà inadempiente rispetto al suo riferimento numerico in termini di obiettivo nazionale complessivo di potenza, dovrà trasferire ad un’altra Regione compensazioni economiche per realizzare interventi di miglioramento dell’ambiente e del paesaggio.

Piattaforma digitale unica per la presentazione delle istanze

Infine, il Ministero ha anche intrapreso un percorso di digitalizzazione dei processi, tra cui l’adozione a breve di una Piattaforma digitale unica per la presentazione delle istanze.

Il decreto aree idonee getterà le basi per sviluppare in Italia nuovi impianti di energia pulita in maniera più sostenuta, con meno burocrazia e più autorizzazioni. Per non farti trovare impreparato ti suggerisco il software fotovoltaico usato in tutto il mondo per progettare le più diverse tipologie di installazione.

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2 commenti
  1. Emanuele Pecorari
    Emanuele Pecorari dice:

    Buongiorno, potete controllare i dati sulle installazioni di impianti a fonti rinnovabili del 2022? 958 installazioni sono poche, 41 miliardi di investimenti e 24 GW in più rispetto al 2021 sono tanti. Saluti

    Rispondi
    • Francesca Ressa
      Francesca Ressa dice:

      Buongiorno,
      i dati riportati fanno riferimento all’Irex Annual Report 2023, la ricerca annuale della società di consulenza Althesys sulle rinnovabili, in cui si legge:

      Le operazioni sono state 958, più del doppio di quelle del 2021. Gli investimenti previsti sono arrivati a 41 miliardi, con la potenza che ha toccato la quota record di 38,9 Gigawatt, quasi triplicata rispetto ai 15 Gw del 2021. Ma nonostante le semplificazioni nelle procedure, 3 pratiche su 4 rimangono bloccate (673 su 894).

      La ringrazio per l’attenzione e la invito a seguirci sempre.

      Rispondi

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