In arrivo nuove regole per la sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
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Tra le novità della bozza approvata dai VVF: applicazione del decreto a tutti i luoghi di lavoro, piano di emergenza, misure preventive, formazione e aggiornamento
Il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi (Ccts) del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha approvato, nella seduta del 28 novembre 2018, la bozza del nuovo decreto antincendio nei luoghi di lavoro contenente:
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art.46, comma 3, del Dlg.81/2008.
Circolare CNI
A riferirlo è il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) con la circolare del 17 gennaio 2019, n. 339, in cui esplicita quelle che sono state le modifiche e le integrazioni richieste ed accolte dai VVF, tra cui:
- la lunghezza massima dei percorsi di esodo in un’unica direzione (corridoio cieco) viene incrementata da 20 m a 30 m, in linea con il profilo di rischio A 1 del Codice
- sarà possibile adottare misure di sicurezza alternative per l’esodo, con ricorso a metodologie prestazionali o misure di sicurezza equivalente
- per i docenti professionisti antincendio: riduzione da 60 ore a 12 ore della durata del corso di formazione per i docenti dei corsi per addetti al servizio antincendio (sia corsi di formazione che di aggiornamento, per parte teorica e pratica)
Bozza approvata dai VVF
La nuova bozza approvata dai VVF andrà a sostituire il dm 10 marzo 1998: dopo vent’anni circa vengono aggiornati i criteri per la valutazione del rischio antincendio nonché la gestione delle emergenze nei luoghi di lavori e le misure da adottare per ridurre i rischi e contenere le conseguenze in caso di incendio.
Il nuovo decreto mantiene lo stesso impianto del dm del 1998, ossia 1 decreto e 10 allegati; anche i contenuti sono sostanzialmente analoghi per gli aspetti di valutazione del rischio di incendio, di individuazione delle misure di prevenzione, di controllo e manutenzione (in cui è stato aggiunto l’obbligo di registrazione dei controlli), e di pianificazione delle emergenze.
Introduce, invece, negli aspetti generali delle novità inerenti:
- i luoghi di lavoro tra i quali rientrano quelli destinati alle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
- specifiche disposizioni per i diversi luoghi di lavoro classificati in quattro gruppi (P1, P2, P3 e P4)
- la periodicità quinquennale dell’aggiornamento per quanto attiene la formazione
- i requisiti dei soggetti formatori, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi
Contenuti del decreto
Il testo è strutturato in 10 articoli e 10 allegati, di seguito elencati:
Articoli
Art. 1: Oggetto – Campo di applicazione
Art. 2: Valutazione dei rischi di incendio
Art. 3: Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio
Art. 4: Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio
Art. 5: Gestione dell’emergenza in caso di incendio
Art. 6: Designazione degli addetti al servizio antincendio
Art. 7: Formazione ed aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza
Art. 8: Requisiti soggetti formatori
Art. 9: Disposizioni transitorie e finali
Art. 10: Entrata in vigore
Allegati
Allegato I: Criteri generali per la valutazione dei rischi di incendio e modalità di classificazione dei luoghi di lavoro
Allegato II: Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
Allegato III: Misure di protezione passiva ed attiva per le attività del gruppo P1
Allegato IV: Indicazioni per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività del gruppo 2
Allegato V: Indicazioni per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio delle attività del gruppo 3
Allegato VI: Misure di protezione passiva ed attiva per le attività del gruppo P4
Allegato VII: Controlli e manutenzione sulle misure antincendio
Allegato VIII: Pianificazione delle procedure da attuare in caso dio incendio
Allegato IX: Informazione, formazione, aggiornamento, idoneità tecnica
Allegato X: Corsi di formazione e di aggiornamento dei docenti di cui si avvalgono i soggetti formatori
Campo di applicazione
Il decreto si applica ai luoghi di lavoro così definiti dall’art. 62 – Titolo II del dlgs 81/2008:
quei luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
Le novità del nuovo decreto antincendio
Di seguito le principali novità introdotte nella bozza del nuovo decreto antincendio.
Nuova classificazione
La prima novità riguarda il campo di applicazione: viene esteso a tutti i luoghi di lavoro (compresi quelli che rientrano tra le attività soggette a controlli periodici di prevenzione incendi) che saranno così classificati in 4 gruppi. La classificazione è stata fatta in base l’assoggettabilità o meno dei controlli per la prevenzione e di regole tecniche già presenti, ossia:
Gruppo P1: include tutte le attività non soggette e non normate, ovvero quei luoghi di lavoro con livelli di rischio non elevati e che non sono inclusi nell’allegato I del DPR 151/2011.Si tratta, inoltre, delle attività prive di una regola tecnica che indichi le misure antincendio da applicare.
Gruppo P2: include le attività non soggette e normate che, pur non essendo soggette al controllo dei VVF, sono dotate di una propria normativa tecnica di prevenzione incendi (ad esempio: sono classificati come P2 gli uffici con meno di 300 persone presenti, gli alberghi con meno di 25 posti letto o le scuole con meno di 100 persone presenti).
Gruppo P3: riguarda le attività soggette e normate, ovvero quelle per le quali sono state adottate una o più norme tecniche di prevenzione incendi (ad esempio: le scuole con più di 100 persone presenti o locali adibiti a depositi, con superficie lorda superiore a 1000 m2 e quantitativi di merci e materiali combustibili superiori a 5.000 kg complessivi).
Gruppo P4: riguarda tutti i luoghi di lavoro che non rientrano nei gruppi precedenti, come le attività soggette e non normate e quelle appartenenti al gruppo P2 e P3 ma coinvolte in interventi di ampliamento o ristrutturazione parziale, che non sono dotate di norme tecniche di prevenzione incendi.
In fase di applicazione del decreto molte delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi attualmente e tradizionalmente inserite tra le “non normate” rientreranno tra quelle “normate”, con notevole semplificazioni, in quanto per tutte le attività normate la bozza di decreto in oggetto indica il principio generale in base al quale:
Il rispetto della regola tecnica di prevenzione incendi applicabile all’attività garantisce, in generale, il raggiungimento di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio.
Per raggiungere tale obiettivo per le attività soggette incluse nel campo di applicazione del dm 3 agosto 2015 (Codice di prevenzione incendi) si farà riferimento al decreto stesso.
Piano di emergenza
La stesura del piano di emergenza (in cui devono essere indicati i nominativi dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione e del datore di lavoro) deve rimanere obbligatoria per tutte le attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco
- nei luoghi di lavoro occupati da almeno 10 lavoratori
- nei luoghi aperti al pubblico (con la presenza di oltre 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori)
- nei luoghi a rischio indicati nel dpr 151/2011
Misure preventive e valutazione dei rischi
Partendo dal principio che la valutazione dei rischi e l’adozione di misure antincendio devono quindi ridurre il rischio in termini di probabilità e di conseguenze entro dei limiti accettabili; il nuovo decreto si arricchisce di nuove misure preventive che il datore di lavoro deve adottare al fine di:
- ridurre la probabilità di insorgenza di incendio
- realizzare vie e uscite di emergenza
- realizzare le misure per una rapida segnalazione dell’incendio
- assicurare la presenza di mezzi e misure per l’estinzione dell’incendio
- garantire l’efficienza dei sistemi di protezione e di allarme
- fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi
Confermato, inoltre, l’obbligo in capo al datore di lavoro di:
- tenere in considerazione le persone che in relazione alle limitazioni alla capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie possono essere esposte a particolari rischi
- predisporre la pianificazione delle specifiche misure per assistere le persone disabili e con esigenze speciali nel piano di emergenza
- adottare misure di protezione con dispositivi di segnalazione ed idonea segnaletica per coloro che utilizzano canali sensoriali, integrando, ad esempio: la cartellonistica di segnalazione con sistemi di comunicazione sonora o gli allarmi acustici con segnali luminosi o vibratili
Infine, viene precisato che, nel caso in cui le misure prescrittive elencate nel decreto non possano essere rispettate, il datore di lavoro potrà adottare metodologie prestazionali, o, in alternativa, individuare misure che garantiscano un livello di sicurezza equivalente, quali, ad esempio: risistemazione del luogo di lavoro e/o della attività, la riduzione delle lunghezze delle vie di emergenza o la realizzazione di ulteriori uscite di piano.
In base alla valutazione dei rischi, il datore di lavoro definirà una strategia antincendio adeguata che preveda misure tecniche, organizzative, gestionali.
La valutazione dei rischi deve essere aggiornata entro 5 anni dall’entrata in vigore del decreto o immediatamente se si verificano le condizioni previste dall’art. 29, comma 3, del dpr 81/2008 (Testo Unico per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro). Tra queste condizioni rientrano infortuni significativi, notevoli modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro.
Formazione e aggiornamento
Aggiornamenti obbligatori, con periodicità quinquennale
Nella bozza resta confermato l’attuale sistema di formazione degli addetti alla lotta antincendio e alla gestione dell’emergenza, mentre viene introdotta la periodicità dell’aggiornamento (quinquennale) e sono stabiliti i programmi per l’aggiornamento.
Introdotti, invece, i requisiti dei soggetti formatori dei docenti dei corsi di formazione ed aggiornamento degli addetti antincendio, prevedendo specifici requisiti culturali e formativi, e facendo salva la qualificazione di coloro che già hanno operato come formatori in materia.
Tali requisiti formativi e culturali possono variare a seconda che il formatore si occupi:
- solo della parte pratica
- solo della parte teorica
- sia della parte pratica che di quella teorica
Altra novità riguarda l’inserimento di precise indicazioni inerenti il programma dei corsi di aggiornamento per addetti antincendio, ossia:
- aggiornamento per addetti in attività di livello 1: solo esercitazioni pratiche, durata complessiva 2 ore
- aggiornamento per addetti in attività di livello 2: parte teorica (2 ore) + esercitazioni pratiche (3 ore), con verifica di apprendimento finale
- aggiornamento per addetti in attività di livello 3: parte teorica (5 ore) + esercitazioni pratiche (3 ore), con verifica di apprendimento finale
Nel testo della bozza vengono anche riportati, nel dettaglio, i contenuti che verranno affrontati nei corsi di aggiornamento.
Rimaniamo in attesa che il testo definitivo del decreto interministeriale ottenga l’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In allegato la bozza non in vigore del testo approvato dal Comitato centrale per la prevenzione incendi dei VVF, approvata nella seduta del 28 novembre 2018.
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Clicca qui per scaricare il testo della bozza di decreto

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