Depositi gas naturale e biogas, la nuova regola tecnica di prevenzione incendi
Ecco le nuove regole per la prevenzione incendi di depositi gas naturale e biogas
Al fine di aggiornare le disposizioni di sicurezza antincendio, il Ministero dell’interno ha approvato il decreto 3 febbraio 2016 contenente la regola tecnica di prevenzione incendi per i depositi di gas naturale e biogas.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano per la progettazione, la costruzione e l’esercizio dei depositi sia di nuova realizzazione che esistenti (alla data di entrata in vigore del decreto), quali:
- depositi di gas naturale con densità non superiore a 0,8
- depositi di biogas (anche con densità superiore a 0,8)
Per garantire la salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro i rischi di incendio, i suddetti depositi devono, quindi, essere realizzati e gestiti in modo da:
- minimizzare le cause di incendio
- garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti
- limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali
- limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui
- assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
Nel provvedimento vengono indicati i prodotti che devono essere commercializzati ed impiegati, ovvero quelli regolamentati dalle disposizioni comunitarie.
Il decreto entrerà in vigore il 90° giorno dalla pubblicazione, ossia il 12 maggio 2016.
Clicca qui per scaricare il decreto 3 febbraio 2016, regola tecnica depositi gas
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