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Decadenza del permesso di costruire: quali sono i lavori che determinano l’avvio di un cantiere?

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Il CdS spiega quali sono i lavori che danno avvio effettivo ad un cantiere edilizio per il conteggio dei termini per la decadenza del permesso di costruire

Secondo quanto prescritto dall’art. 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire) del dpr 380/2001, entro un anno dal rilascio del Permesso di costruire devono iniziare i lavori, pena la decadenza.

La sentenza n. 7827/2020 del Consiglio di Stato fornisce importanti chiarimenti sulle caratteristiche dei lavori che danno effettivo avvio ad un cantiere edilizio autorizzato dal permesso di costruire.

Nel caso specifico, per il CdS non sono sufficienti a sancire l’inizio dei lavoro le seguenti attività:

  • la pulizia del lotto di terreno;
  • i lavori di scavo in sezione ristretta;
  • le misurazioni e tracciamenti dei livelli di quota del piano di campagna;
  • il tracciamento delle strutture di fondazione.

Occorrono concreti lavori edilizi.

Il caso

Il titolare assegnatario di un lotto da edificare in area PIP (Piano insediamenti produttivi) si vedeva recapitare il provvedimento di decadenza del permesso di costruire (rilasciato per la realizzazione di un opificio industriale) per mancato inizio dei lavori nel termine annuale.

Infatti, una precedente ispezione del cantiere da parte del Comune aveva verificato la sola realizzazione di un muretto di recinzione in cls.

Il Comune, ritenendo non effettivamente realizzato l’avvio dei lavori, aveva revocato anche l’assegnazione del lotto nell’area PIP.

Per tali motivi l’ex assegnatario decideva di ricorrere al Tar, lamentando che le opere realizzate (il muretto di recinzione) avrebbero dovuto essere considerate come un inizio dei lavori, essendo già stati effettuati la rimozione di macerie, i lavori di scavo in sezione ristretta, le misurazioni ed il tracciamento dei livelli di quota del piano campagna e delle strutture di fondazione.

Il Tar respingeva il ricorso; la vicenda giungeva presso il Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada, confermando il giudizio del Tar, sono del parere che le opere realizzate non possono che essere considerate come avvio dei lavori; difatti non denotano alcuna concreta realizzazione del manufatto assentito dal permesso di costruire.

I togati sono del parere che per consolidata giurisprudenza:

l’inizio dei lavori sia idoneo ad impedire la decadenza del permesso di costruire quando le opere intraprese siano tali da evidenziare l’effettiva volontà di realizzare il manufatto.

I giudici spiegano che l’effettivo inizio dei lavori deve essere valutato non in via generale ed astratta, ma con specifico e puntuale riferimento all’entità ed alle dimensioni dell’intervento edilizio, così come programmato e autorizzato, e ciò al fine di evitare che il termine per l’avvio dell’edificazione possa essere eluso con ricorso a lavori fittizi e simbolici.

Per Palazzo Spada, l’inizio dei lavori (come previsto dall’art. 15 del dpr 380/2001) fa riferimento a concreti lavori edilizi, ovvero i lavori devono ritenersi iniziati quando essi consistano:

  • nell’innalzamento di elementi portanti;
  • nell’elevazione di muri;
  • nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio.

Per tali motivi, il ricorso non è accolto.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

 

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