Decadenza agevolazione prima casa nel caso di separazione consensuale dei coniugi
Le Entrate chiariscono quando in caso di separazione consensuale, e conseguente vendita dell’abitazione, decade l’agevolazione prima casa
Con l’interpello n. 80/2020 l’Agenzia delle Entrate risponde ad un contribuente che chiede delucidazioni in merito alla decadenza agevolazione prima casa nel caso di separazione consensuale dei coniugi e successiva cessione a terzi dell’immobile per cui hanno fruito delle agevolazioni.
Il quesito del contribuente
L’istante, unitamente alla moglie, ha acquistato nel 2014 un immobile abitativo beneficiando delle agevolazioni prima casa. Successivamente, nell’ottobre 2018, lo stesso si è separato consensualmente dal coniuge, con accordo di separazione siglato davanti all’ufficiale di stato civile del Comune. Lo stesso evidenzia che l’abitazione è stata ceduta a terzi, con atto del novembre 2018, e che non è nelle condizioni di acquistare una nuova abitazione entro un anno dalla cessione. Chiede quindi se la cessione a terzi del suddetto immobile:
concordata consensualmente con il coniuge ma in assenza di una omologazione di detto accordo da parte di un Giudice, comporti la decadenza dalle suddette agevolazioni fruite per l’acquisto del 2014.
La risposta delle Entrate
L’Agenzia ricorda che le agevolazioni prima casa sono disciplinate dalla Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al dpr n. 131/1986.
La separazione omologata dal Giudice
Con la recente risoluzione n. 80 del 9 settembre 2019, l’Agenzia delle Entrate, aderendo alla tesi espressa dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 7966/2019, ha ritenuto la cessione a terzi di un immobile oggetto di agevolazione prima casa in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice, non comporta la decadenza dal relativo beneficio.
La separazione consensuale non omologata dal giudice
Le Entrate ricordano, poi, che il l’art. 12 del dl n. 132/2014 ha introdotto l’istituto della separazione consensuale tramite accordo concluso innanzi al sindaco, quale ufficiale di stato civile, prevedendo che:
L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
Si tratta di una modalità semplificata di separazione che “non può contenere patti di trasferimento patrimoniale” e che è soggetta a precise limitazioni.
Ne consegue che eventuali pattuizioni aventi ad oggetto trasferimenti patrimoniali non possono essere considerarti parte integrante della descritta procedura di separazione consensuale: pertanto, secondo le Entrate, nel caso di separazione consensuale non omologata dinanzi ad un giudice, l’agevolazione decade.
Clicca qui per scaricare l’interpello AE n.80/2020

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