Datore di lavoro RSPP: quando il D.L. può assumere questo ruolo?
Il datore di lavoro RSPP è colui che, all'interno della propria azienda, decide di svolgere in prima persona il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) è una figura obbligatoria in tutte le aziende con almeno un lavoratore, come previsto dal D.Lgs. 81/08. Il suo compito principale consiste nell’elaborare e attuare misure e procedure volte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.
La nomina del RSPP è una responsabilità del datore di lavoro, il quale, in determinate circostanze, può decidere di assumere direttamente tale ruolo, purché rispetti i requisiti previsti dalla normativa.
Per stampare tutta la modulistica richiesta dalla normativa per la sicurezza sui luoghi di lavoro come lettere di nomina e comunicazioni per RSPP, addetti, ecc. puoi utilizzare il software per la sicurezza sul lavoro.
Indice
- Chi è il datore di lavoro RSPP?
- Quando il datore di lavoro può svolgere il ruolo di RSPP?
- Quali sono i requisiti necessari per il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP?
- Come avviene la nomina del datore di lavoro RSPP?
- I compiti del datore di lavoro RSPP
- Formazione per il datore di lavoro RSPP
- Ogni quanto il datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve aggiornarsi?
- La formazione per il datore di lavoro RSPP può essere svolta in modalità e-learning?
- Datore di lavoro RSPP: le FAQ
- Datore di lavoro: le sentenze di riferimento
Chi è il datore di lavoro RSPP?
Il datore di lavoro RSPP, detto anche DLSPP, è il datore di lavoro che decide di assumere personalmente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) nella propria azienda. Questa possibilità, disciplinata dall’articolo 34 del D.Lgs. 81/08, è particolarmente frequente in piccole e medie imprese, purché rientrino nelle condizioni specifiche stabilite dalla normativa.
Quando il datore di lavoro può svolgere il ruolo di RSPP?
L’articolo 34 del testo unico sicurezza prevede che il datore di lavoro possa ricoprire il ruolo di RSPP all’interno della propria azienda, ma solo nei casi specificati dall’Allegato II del medesimo decreto. Questa possibilità è subordinata alla tipologia dell’attività aziendale e al numero di lavoratori presenti.
Nello specifico, i casi sono i seguenti:
- aziende artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori;
- aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori;
- aziende della pesca: fino a 20 lavoratori;
- altre tipologie di aziende: fino a 200 lavoratori.
Queste disposizioni sono state definite per garantire che il datore di lavoro possa svolgere il ruolo di RSPP solo in contesti organizzativi adeguati alla sua competenza e alla dimensione aziendale.
Quali sono i requisiti necessari per il datore di lavoro che svolge il ruolo di RSPP?
Per assumere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), il datore di lavoro non è tenuto a possedere i requisiti professionali previsti dall’articolo 32 del D.lgs. 81/08 per i RSPP. Tuttavia, è obbligatorio soddisfare specifici requisiti formativi.
In particolare, il datore di lavoro deve frequentare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, adeguati alla natura dell’attività aziendale e proporzionati al livello di rischio presente. La normativa stabilisce, inoltre, che l’attestato ottenuto a seguito di questi corsi abbia una validità di 5 anni.
Per mantenere questa qualifica, è necessario partecipare a corsi di aggiornamento periodici, garantendo così una formazione sempre attuale e conforme alle evoluzioni legislative e operative.
Come avviene la nomina del datore di lavoro RSPP?
Il datore di lavoro che sceglie di ricoprire direttamente il ruolo di RSPP non è tenuto a richiedere alcuna autorizzazione. Tuttavia, è obbligatorio informare preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) della propria decisione.
Successivamente, il datore di lavoro deve formalizzare la nomina attraverso un atto specifico. Questo documento non è una semplice lettera di incarico, ma una dichiarazione esplicita con cui il datore manifesta la volontà di assumere personalmente i compiti previsti dall’articolo 33 del D.Lgs. 81/08.
L’atto di nomina, debitamente sottoscritto, deve essere allegato al documento di valutazione dei rischi (DVR), rappresentando una prova tangibile del rispetto degli obblighi previsti dall’articolo 17, comma 1, lettera b, riguardanti la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Di seguito, un esempio di autonomina del datore di lavoro RSPP (comunicazione a RLS) e uno di autonomina del datore di lavoro RSPP (comunicazione ai lavoratori) elaborati con il software specializzato in sicurezza sul lavoro.
I compiti del datore di lavoro RSPP
Quando il datore di lavoro assume il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione è chiamato a svolgere tutte le attività previste dall’articolo 33 del D.Lgs. 81/08.
Tra queste, rientrano:
- l’individuazione dei fattori di rischio e la relativa valutazione dei rischi presenti nell’ambiente lavorativo;
- l’attuazione di misure di sicurezza proporzionate al livello di rischio, nel rispetto delle disposizioni di legge;
- l’elaborazione delle misure preventive e protettive indicate all’articolo 28 (comma 2) e dei sistemi di controllo per verificarne l’efficacia;
- la predisposizione di procedure di sicurezza per le diverse attività aziendali;
- la proposta di programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- la partecipazione alle consultazioni in materia di sicurezza e alle riunioni periodiche previste;
- la comunicazione ai lavoratori delle informazioni obbligatorie previste dall’articolo 36.
A questi compiti si aggiunge il rispetto degli obblighi generali stabiliti per il datore di lavoro dall’articolo 18.
Cassazione 28202/2025: incendio in laboratorio, datore di lavoratore condannato per lesione colpose
L’uso di un termoventilatore in un ambiente saturo di gas infiammabile non è stato considerato un evento imprevedibile o un “caso fortuito”, ma la diretta conseguenza della mancata applicazione delle misure di prevenzione.
Un termoventilatore esplode in un magazzino, bombolette di gas innescano un incendio incontrollabile e due lavoratori (e il datore di lavoro) subiscono ustioni e lesioni gravi. Cosa ha causato tutto questo? Un errore umano, una fatalità o la mancata applicazione di norme fondamentali sulla sicurezza sul lavoro? La sentenza 28202/2025 della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale (sentenza del 1° agosto 2025), fa luce su un caso di un grave infortunio.
Nello specifico si parla di un’esplosione avvenuta all’interno di un laboratorio di cannabis light.
Il caso riguarda il legale rappresentante di una ditta specializzata nella preparazione e vendita di “cannabis light”, condannato in primo e secondo grado per incendio e lesioni colpose. Mentre il titolare e due dipendenti erano intenti a confezionare la cannabis, un termoventilatore, utilizzato senza le dovute cautele idonee ad impedire la formazione di una miscela esplosiva, in un locale dove erano stoccate numerose bombolette di gas infiammabile (butano, propano e isobutano), è esploso, scatenando un incendio di vaste proporzioni.
L’imputato si è difeso sostenendo che l’evento fosse un caso fortuito, un “fatto imprevedibile e sopravvenuto” e che non ci fosse un nesso causale diretto tra le sue presunte omissioni e l’esplosione. L’impostazione difensiva punta a smontare la tesi accusatoria secondo cui la sua responsabilità deriverebbe dalla mera titolarità del rapporto di lavoro.
Cosa ha mancato di fare il datore di lavoro?
La Corte Suprema ribadisce che il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia in ordine all’incolumità fisica dei lavoratori. Nel caso specifico, egli non ha osservato diversi obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008. Nello specifico, non ha:
- valutato i rischi presenti in azienda;
- predisposto il DVR;
- designato il RSPP
- designato i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio;
- informato i lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza in generale e sui rischi specifico dell’attività svolta
- effettuato la formazione dei lavoratori infortunati.
La Cassazione ha chiarito che la responsabilità del datore di lavoro può essere esclusa solo se il comportamento del lavoratore è talmente eccezionale ed abnorme rispetto alle direttive ricevute da configurare un evento totalmente imprevedibile e inopinabile. Nel caso specifico, l’uso di un termoventilatore in un ambiente saturo di gas infiammabile non è stato considerato un evento imprevedibile o un “caso fortuito”, ma la diretta conseguenza della mancata applicazione delle misure di prevenzione.
Uno degli aspetti più interessanti della sentenza è la netta posizione della Corte in merito al nesso causale. Il datore di lavoro non è stato condannato per l’esplosione in sé, ma perché le sue omissioni hanno creato le condizioni ideali affinché un evento, altrimenti gestibile, diventasse una tragedia. L’incendio e le lesioni sono state considerate la diretta e prevedibile conseguenza della violazione delle norme del D.Lgs. n. 81 del 2008.
La gestione della sicurezza non può più essere vista come una semplice formalità, ma come il fulcro di ogni attività, dove ogni rischio, anche quello apparentemente più banale come un termoventilatore in un magazzino, va identificato e prevenuto. Ecco perché, di fronte a scenari sempre più complessi, la domanda da porsi non è se si è a norma, ma se si è davvero protetti. Un buon piano di sicurezza redatto con il software piani sicurezza è la tua migliore difesa e avere il giusto supporto per redigerlo con rigore e precisione è l’unica strada percorribile per tutelare i tuoi lavoratori e, di conseguenza, la tua attività.
Formazione per il datore di lavoro RSPP
La normativa stabilisce l’obbligatorietà della formazione per il datore di lavoro che ricopre il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione, specificando che tale formazione deve rispettare i requisiti indicati nell’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025. Questo include la conformità dei contenuti, della durata e delle modalità di erogazione del percorso formativo.
Il percorso formativo è finalizzato a trasmettere ai datori di lavoro le competenze tecniche, organizzative e procedurali proprie del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
Struttura del corso
Il programma del corso si sviluppa attraverso un modulo base comune della durata di 8 ore, integrato da specifici moduli tecnici integrativi, pensati per rispondere alle esigenze di determinati settori produttivi. L’accesso al modulo comune è consentito dopo aver frequentato il corso propedeutico per il datore di lavoro.
Per i moduli tecnici integrativi la durata varia in base al settore, determinato dal Codice ATECO dell’impresa come riportato nella seguente tabella:
| Moduli tecnici-integrativi: Modulo | Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera – Descrizione macrocategoria | Durata |
| Modulo integrativo 1: Agricoltura – Silvicoltura – Zootecnia | A 01-02 – Agricoltura, Silvicoltura e Zootecnia | 16 ore |
| Modulo integrativo 2: Pesca | A 03 – Pesca | 12 ore |
| Modulo integrativo 3: Costruzioni | F – Costruzioni | 16 ore |
| Modulo integrativo 4: Chimico – Petrolchimico | C – Attività manifatturiere (19 – Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 – Fabbricazione di prodotti chimici) | 16 ore |
Ogni quanto il datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione deve aggiornarsi?
L’aggiornamento deve essere effettuato con cadenza quinquennale, a decorrere dalla data di conclusione del modulo comune, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Qualora il datore di lavoro abbia frequentato i moduli specialistici e ne permangono le condizioni per gli stessi, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche se previste.
La formazione per il datore di lavoro RSPP può essere svolta in modalità e-learning?
L’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025 sancisce che il corso di formazione può essere erogato in presenza fisica o in video conferenza sincrona. La modalità e-learning non è, invece, consentita.
Per quanto riguarda l’aggiornamento del datore di lavoro RSPP, il regolamento è più flessibile. Lo stesso Accordo prevede che l’intero percorso di aggiornamento possa essere svolto e considerato valido anche in modalità e-learning.
Datore di lavoro RSPP: le FAQ
In quali situazioni un datore di lavoro può gestire direttamente la sicurezza aziendale?
Il datore di lavoro può assumere personalmente l’incarico di RSPP se l’azienda rientra nei limiti dimensionali e settoriali previsti dall’Allegato II del D.Lgs. 81/08. Questa possibilità è riservata a imprese fino a un certo numero di lavoratori, in base al settore di appartenenza.
Quale formazione deve seguire un datore di lavoro che vuole diventare RSPP?
È necessario frequentare un corso specifico, composto da un modulo base di 8 ore e da moduli tecnici integrativi la cui durata varia in base al settore produttivo (secondo Codice ATECO). Il corso deve rispettare i criteri dell’Accordo Stato-Regioni del 17/04/2025.
Il datore di lavoro RSPP ha obblighi aggiuntivi rispetto a un RSPP esterno?
Sì. Oltre ai compiti tipici dell’RSPP, il datore conserva tutte le responsabilità generali previste dall’art. 18 del D.Lgs. 81/08, senza possibilità di delegare alcune funzioni fondamentali, come la valutazione dei rischi e la designazione del RSPP (se diverso da sé stesso).
Quali attività rientrano tra i compiti operativi del datore di lavoro RSPP?
Tra i compiti principali:
- valutare i rischi e individuare misure preventive;
- elaborare procedure e sistemi di controllo;
- proporre programmi di formazione e informazione;
- partecipare alle consultazioni in tema di sicurezza;
- informare i lavoratori secondo l’art. 36 del D.Lgs. 81/08.
Ogni quanto tempo va rinnovata la formazione del datore di lavoro RSPP?
L’aggiornamento obbligatorio va effettuato ogni 5 anni e ha una durata minima di 8 ore, adattata al livello di rischio e al settore specifico dell’attività.
Datore di lavoro: le sentenze di riferimento
Cassazione Penale 27397/2025: il datore di lavoro è responsabile anche in caso di errore medico dopo l’infortunio?
La pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sez. 4, n. 27397 del 25 luglio 2025, rappresenta un’importante conferma di un principio consolidato in materia di infortuni sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro.
Il caso riguarda il direttore di uno stabilimento industriale, imputato e ritenuto responsabile di lesioni personali colpose aggravate, a seguito di un infortunio occorso ad una sua dipendente. La lavoratrice, addetta al taglio dell’incarto alimentare, riportava gravi lesioni ad una mano a causa di un’attrezzatura non adeguatamente messa in sicurezza. Il direttore, pur essendo delegato all’applicazione delle norme antinfortunistiche, non aveva impedito che il macchinario venisse utilizzato in condizioni di rischio, violando così le norme sulla prevenzione degli infortuni.
La difesa dell’imputato ha basato il proprio ricorso su un’argomentazione importante: l’infortunio, sebbene inizialmente giudicato di lieve entità dai sanitari del pronto soccorso con una prognosi di 15 giorni, si era aggravato a causa dell’incapacità dei medici di risolvere la situazione. Il decorso della malattia, che aveva superato i 40 giorni, era stato quindi addebitato non all’evento iniziale, ma all’operato di terzi. Secondo la difesa, questo errore sanitario avrebbe interrotto il nesso causale tra la condotta del direttore e l’evento lesivo, rendendo il reato non procedibile in assenza di querela da parte della persona offesa.
La Corte di Cassazione, però, ha respinto con fermezza tale argomentazione, ritenendola manifestamente infondata. La sentenza ha richiamato il “consolidato principio della giurisprudenza di legittimità”, che considera l’intervento dei sanitari, anche con potenziali errori di cura, come un fatto tipico e prevedibile rispetto all’evento lesivo. Perché si possa parlare di interruzione del nesso causale, la causa sopravvenuta deve innescare un rischio nuovo, assolutamente sproporzionato e incommensurabile rispetto al rischio originario. L’eventualità di un errore medico, purtroppo, rientra nel normale corso degli eventi successivi ad un infortunio e non può essere considerata una causa del tutto eccezionale e imprevedibile tale da spezzare il legame causale con la condotta colposa del datore di lavoro.
La pronuncia rafforza il concetto che la responsabilità penale del datore di lavoro per gli infortuni è molto ampia e non viene meno per cause prevedibili, come un errore medico. L’attenzione deve rimanere sulla prevenzione primaria.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/datore-di-lavoro-rspp-quando-puo-assumere-questo-ruolo/


