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Data certa del DVR – Documento di Valutazione dei Rischi

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Il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere data certa? Come si fa la data certa del DVR? Sì, la data certa è un obbligo: ecco le 6 modalità per apporla!

Il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR – è un documento obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente; ha come obiettivo quello di individuare e valutare preventivamente tutti i potenziali rischi presenti in azienda che possono causare danni alla salute o minacciare la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro è il principale responsabile della redazione del DVR.

Una domanda che ricorre con frequenza in relazione all’obbligo di stesura del DVR è la seguente: il documento di valutazione dei rischi deve avere data certa? Si, il documento di valutazione dei rischi (DVR) deve avere data certa per evitare il rischio di incorrere in severe sanzioni. In questo articolo ti spiego come apporre la data certa sul DVR.

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere data certa?

Il Documento di Valutazione dei Rischi deve avere data certa per provare che il documento sia stato redatto con un preciso riferimento temporale.

L’obbligo sull’attestazione della data certa è richiamato nel dlgs 81/2008 dal comma 2 – art. 28 “Oggetto della Valutazione dei rischi” come di seguito riportato:

“Il documento di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato […]”

Oltre alla normativa, l’obbligo di apporre data certa ai documenti deriva anche dalla passata giurisprudenza; nel 2008, proprio successivamente all’entrata in vigore del dlgs 81/2008, la Suprema Corte di Cassazione si esprime sul tema della data certa all’interno di una sentenza (n. 43840/2008) secondo cui un documento privo di data certa ed esibito dopo la data di accertamento da parte dell’organo di vigilanza non è idoneo a provare che lo stesso sia stato elaborato prima dell’accertamento medesimo.

L’inserimento della data certa è un importante elemento che serve a certificare che il datore di lavoro abbia richiesto ed effettuato la valutazione dei rischi prima che si verifichino infortuni o altre situazioni di criticità in questo ambito.

Non fornire di data certa il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) può essere sanzionato con un’ammenda da 1.000 a 4.000 euro (violazione art. 28 comma 2 del dlgs 81/08). In caso di infortunio, la mancanza della data certa sul documento costituisce un’aggravante in quanto la causa dell’evento lesivo sarà individuata nei difetti strutturali aziendali.

Il Documento di Valutazione dei Rischi richiede una grande attenzione nella sua redazione, infatti, la data certa è solo uno degli obblighi legati al DVR. A seconda dei casi, l’errata o la mancata redazione di questo documento può comportare sanzioni di semplice natura amministrativa oppure sanzioni penali che prevedono addirittura l’arresto.

Per questo motivo, ti consiglio di farti supportare in questa attività da un software per la redazione del DVR in cui trovi le linee guida efficaci per la valutazione dei rischi di tutte le attività di lavoro; puoi usarlo gratuitamente per 30 giorni e redigere il DVR tenendo conto di tutte le specificità della tua attività.

Come apporre la data certa sul Documento di Valutazione dei Rischi?

Ci sono 6 modalità per apporre la data certa sul Documento di Valutazione dei Rischi:

  1. sottoscrizione congiunta del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLS/RLST) e del Medico Competente;
  2. posta elettronica certificata (PEC) in cui il DVR viene spedito in formato pdf via PEC alla propria casella PEC oppure ad un altro account di posta elettronica certificata;
  3. raccomandata senza busta in cui il documento di valutazione dei rischi viene inviato, privo di busta, al proprio indirizzo aziendale con avviso di ricevimento allo stesso mittente così che il codice barra di spedizione possa certificare l’invio e la data in cui è avvenuto;
  4. data certa digitale tramite marca temporale (EPCM) in cui sul documento di valutazione dei rischi viene apposta una marca postale elettronica temporale acquistata su Postel, in modo da associare a un documento informatico una firma digitale, una data e un orario che sono giuridicamente certi e opponibili ai terzi;
  5. atto protocollare per gli Enti Pubblici che riguarda in particolare le pubbliche amministrazioni e si tratta dell’adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto stesso;
  6. autentica del notaio in cui il notaio provvede ad effettuare una “copia conforme” del DVR con apposizione della data certa e della propria firma accompagnato da un verbale di deposito; questa modalità è sicuramente quella più costosa.

Non è più disponibile, invece, il servizio data certa di Poste Italiane, che consisteva nel fare apporre, presso un ufficio postale, il timbro sul DVR avente corpo unico.

Il Documento di Valutazione dei Rischi, dopo l’apposizione della data certa, va conservato in azienda come prescritto dal Testo Unico. Può essere conservato in formato cartaceo oppure in formato digitale.

Un altro metodo che sicuramente si farà strada, perché tecnologicamente all’avanguardia e al contempo semplice e sicuro, è la registrazione del documento in blockchain. Per fare questo puoi usare uno specifico software come usBIM, un sistema in cloud con 10 GB e 12 applicazioni gratuite per i professionisti delle costruzioni (ingegneri, architetti, geometri, imprese, Pubbliche Amministrazioni) con cui registrare e condividere in cloud anche un DVR o attraverso una specifica applicazione registrarlo in blockchain.

 

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