Dall’ANCE tutti i chiarimenti sul “Reverse Charge”
Con il sistema del Reverse charge l’obbligazione tributaria s’inverte trasferendo la tassazione in capo all’acquirente il quale diviene il debitore dell’imposta in luogo del cedente.
Con il D.L. Bersani (art. 35, commi 5, 6, 6-bis e 6-ter) il Legislatore ha esteso il meccanismo del “reverse charge” al settore dell’edilizia.
Ad essere assoggettate all’Iva con tale meccanismo sono “le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Il “reverse charge” prevede l’inversione dell’obbligazione tributaria, vale a dire che la tassazione viene trasferita in capo all’acquirente, il quale diviene il debitore dell’imposta in luogo del cedente.
In pratica, il subappaltatore deve emettere fattura indicando in essa il solo valore imponibile dell’operazione, specificando nella stessa, quale norma di non imponibilità, l’articolo 74, comma 8, del D.P.R. n. 633/72.
A sua volta, l’appaltatore deve integrare la fattura così ricevuta con l’annotazione dell’aliquota e dell’imposta relativa.
La fattura (dopo l’integrazione), deve essere registrata nel registro delle fatture entro quindici giorni dal ricevimento.
Il medesimo documento è annotato, poi, nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 633/72.
L’appaltatore diviene così il debitore dell’imposta ma, grazie alla registrazione della fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti, senza che avvenga un effettivo versamento della stessa.
Il “reverse charge” trova applicazione per prestazioni di servizi, o per prestazioni di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto, ed è, invece, escluso per le prestazioni rese direttamente dall’appaltatore principale nei confronti del committente, in base ad un contratto d’appalto.
In merito all’applicazione del “reverse charge” si è susseguita nel tempo una lunga serie di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto in risposta a quesiti e dubbi interpretativi posti dai contribuenti.
Per aiutare le imprese edili a fugare tali dubbi, l’ANCE (Ass. naz. Costruttori Edili), sulla base della normativa e dei numerosi provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate, ha redatto un accurato dossier dal titolo “Reverse Charge: disciplina applicabile al settore edile“ con l’intento di superare le numerose incertezze interpretative sorte in seguito all’applicazione del meccanismo.
Ad essere assoggettate all’Iva con tale meccanismo sono “le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Il “reverse charge” prevede l’inversione dell’obbligazione tributaria, vale a dire che la tassazione viene trasferita in capo all’acquirente, il quale diviene il debitore dell’imposta in luogo del cedente.
In pratica, il subappaltatore deve emettere fattura indicando in essa il solo valore imponibile dell’operazione, specificando nella stessa, quale norma di non imponibilità, l’articolo 74, comma 8, del D.P.R. n. 633/72.
A sua volta, l’appaltatore deve integrare la fattura così ricevuta con l’annotazione dell’aliquota e dell’imposta relativa.
La fattura (dopo l’integrazione), deve essere registrata nel registro delle fatture entro quindici giorni dal ricevimento.
Il medesimo documento è annotato, poi, nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 633/72.
L’appaltatore diviene così il debitore dell’imposta ma, grazie alla registrazione della fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti, senza che avvenga un effettivo versamento della stessa.
Il “reverse charge” trova applicazione per prestazioni di servizi, o per prestazioni di manodopera, rese in dipendenza di contratti di subappalto, ed è, invece, escluso per le prestazioni rese direttamente dall’appaltatore principale nei confronti del committente, in base ad un contratto d’appalto.
In merito all’applicazione del “reverse charge” si è susseguita nel tempo una lunga serie di chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, soprattutto in risposta a quesiti e dubbi interpretativi posti dai contribuenti.
Per aiutare le imprese edili a fugare tali dubbi, l’ANCE (Ass. naz. Costruttori Edili), sulla base della normativa e dei numerosi provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Entrate, ha redatto un accurato dossier dal titolo “Reverse Charge: disciplina applicabile al settore edile“ con l’intento di superare le numerose incertezze interpretative sorte in seguito all’applicazione del meccanismo.
Documento | Dimensione | Formato |
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Dossier Reverse Charge | 363 Kb | ![]() |
Appendice | 239 Kb | ![]() |

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/dall-ance-tutti-i-chiarimenti-sul-reverse-charge/
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