Dal CSLLPP le linee guida per il progetto di fattibilità tecnica ed economica PNRR
Ecco le linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC
Il 29 luglio l’Assemblea del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (CSLLPP) ha approvato le Linee guida sul progetto di fattibilità tecnico economica per l’affidamento di opere ed interventi del PNRR e PNC.
Il documento rappresenta l’unico elemento che definisce i contenuti del PFTE; la sua importanza, come sottolineato da CNI, va oltre il limite dei progetti del PNRR, andando a costituire l’elemento di riferimento anche per tutte le altre occasioni di affidamento di incarichi.
Ricordiamo che con legge n. 108 del 29 luglio 2021 è stato convertito in legge il dl Semplificazioni n. 77/2021 il quale prevede all’art. 48, comma 7, che: “Con provvedimento del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, adottato entro 60 gg dalla data di entrata in vigore del presente decreto, […] è indicato il contenuto essenziale dei documenti di cui all’art. 23 dei commi 5, 6 del decreto legislativo 50/2016”.
Con l’ufficializzazione di questo documento viene quindi realizzata la piena attività del Comitato Speciale istituito in attuazione dell’art. 45 del dl n. 77/2021 (disposizioni in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici).
Linee guida per la fattibilità tecnica ed economica PNRR
Le linee guida sono state oggetto di consultazione pubblica nell’ambito della Consulta per le infrastrutture e la mobilità sostenibili insediata presso il Ministero, prima, e poi sono state approvate definitivamente nella seduta del 29 luglio 2021 dall’Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Nel quadro dell’innovazione normativa e procedurale introdotta dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, le linee Guida sono volte, quindi, a definire il contenuto essenziale dei documenti, degli eventuali modelli informativi digitali e degli elaborati occorrenti alle Stazioni Appaltanti per l’affidamento sulla base del PFTE, secondo quanto stabilito dall’art. 48, comma 7, terzo periodo.
Gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Gli articoli 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, stabiliscono, rispettivamente, una procedura accelerata per “grandi opere” sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE) e la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo PFTE in relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC).
L’ammontare dei fondi stanziati e le tempistiche previste per l’utilizzo dei fondi della Resilience and Recovery Facility e del Fondo Complementare Nazionale comportano da un lato l’esigenza di semplificare le procedure per accelerare i tempi della realizzazione delle opere ma, allo stesso tempo, impongono scelte mirate a garantire la qualità progettuale degli interventi.
Il PNRR promuove, quindi, il disegno di un approccio nuovo rispetto alla progettazione, la realizzazione e la gestione di un’infrastruttura, mettendo al centro la sostenibilità e l’innovazione in tutte le sue principali accezioni.
La fattibilità tecnica ed economica nel processo di programmazione e progettazione dell’opera
Due sono le macro-fasi che consentono di pervenire alla compiuta redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica con quelle indispensabili caratteristiche di completezza degli elaborati riguardo al rapporto tra assetto geometrico-spaziale dell’infrastruttura, componenti ambientali e matrice territoriale.
Dette macro-fasi, coerenti con il vigente quadro normativo di settore ma certamente innovative riguardo alla cornice metodologica di riferimento, assolvono a due distinti obiettivi:
- definizione del “CHE COSA” debba essere progettato in una cornice più generale di promozione dello sviluppo sostenibile;
- definizione del “COME” pervenire ad una efficiente progettazione dell’opera, così come individuata nella prima macro-fase, tenendo conto degli elementi qualificativi di sostenibilità dell’opera stessa lungo l’intero ciclo di vita.
In altre parole, dal “progetto del CHE COSA” di Fase 1 al “progetto del COME” di Fase 2, secondo una coerente filiera concettuale.
Il documento di indirizzo della progettazione
Il documento di indirizzo della progettazione (DIP) è redatto dal responsabile unico del procedimento della Stazione Appaltante prima dell’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna che di progettazione esterna all’amministrazione ai sensi dell’articolo 24 del codice.
In quest’ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del “capitolato del servizio di progettazione”.
Il documento di indirizzo della progettazione, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e alla programmazione prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021, in tema di Project Management.
Per ulteriori approfondimenti sul PFTE rimandiamo ai seguenti articoli:
- Progetto fattibilità tecnico economica, elaborati
- La relazione generale del progetto di fattibilità tecnica ed economica
Clicca qui per scaricare le linee guida CSLLPP

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