Dal 20 marzo 2011 mediazione civile obbligatoria per le controversie su condominio, locazione, diritti di proprietà e usufrutto. I requisiti dei mediatori
Il D.Lgs. n. 28 del 4/3/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 5 marzo 2010, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo al tribunale.
In base alle disposizioni del provvedimento chiunque può rivolgersi dinanzi a un mediatore professionista “con requisiti di terzietà” al fine di addivenire in tempi ragionevoli o ad un accordo amichevole o alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale. In alcune materie, ritenute particolarmente conflittuali (quali condominio, locazione, diritti di proprietà usufrutto, contratti bancari, finanziari e assicurativi, risarcimento danno per circolazione dei veicoli) il ricorso alla mediazione sarà obbligatorio (a partire dal 20 marzo 2011) prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici.
Un regolamento ministeriale ha definito i requisiti per l`iscrizione in appositi albi dei mediatori. Con il DM n. 180 del 18 ottobre 2010 (GU n. 258 del 4/11 2010) il ministero della Giustizia ha delineato i criteri per l`istituzione del registro degli organismi abilitati a svolgere l`attività di mediazione ai sensi del D. Lgs. n. 28 del 4/3/2010.
Il regolamento individua poi le modalità per l`iscrizione del suddetto registro che sarà istituito presso il Ministero della Giustizia e i requisiti richiesti per l`esercizio della funzione di mediatore.
L`attività di mediazione secondo le indicazioni del D.Lgs. n. 28/2010 deve essere svolta da organismi professionali e indipendenti iscritti in un apposito registro suddiviso a sua volta in distinte sezioni a seconda che si tratti di enti pubblici o privati. Condizioni particolari sono riservate agli organismi costituiti dalle Camere di commercio e dai consigli degli ordini professionali. Tali organismi così accreditati devono avere al loro interno un numero minimo di “mediatori” ossia di soggetti appositamente formati ed esperti nella materia oggetto della controversia che saranno nominati, di volta in volta. dall`organismo di conciliazione al quale le parti private decidono di rivolgersi.
Ai fini dell`iscrizione all`albo degli organismi di conciliazione verrà valutata la capacità finanziaria e organizzativa dell`ente richiedente nonché la compatibilità dell`attività di mediazione con l`oggetto sociale o lo scopo associativo più i requisiti di onorabilità e il possesso di apposita polizza assicurativa.
Per garantire la formazione dei mediatori il DM prevede anche la istituzione di un elenco degli enti che dovranno svolgere corsi iniziali della durata minima di 50 ore sia teorici che pratici nonché di distinti percorsi di aggiornamento di durata non inferiore a 18 ore biennali.
Il D.M. 180 stabilisce, infine, anche i criteri per la determinazione dell`indennità spettante al mediatore per lo svolgimento del suo incarico.

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