Dal 1° gennaio in vigore il Reverse Charge
La legge finanziaria per il 2007, tra le varie disposizioni riguardanti l’imposta sul valore aggiunto, ha provveduto a rendere operativo, a partire dallo scorso 1° gennaio, il meccanismo dell’inversione contabile noto come “ Reverse Charge” introdotto dal decreto legge n. 223/2006.
Ad essere assoggettate all’IVA con tale meccanismo sono “le prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore”.
Il “reverse charge” prevede l’inversione dell’obbligazione tributaria, vale a dire che la tassazione viene trasferita in capo all’acquirente, il quale diviene il debitore dell’imposta in luogo del cedente.
In pratica, il subappaltatore deve emettere fattura indicando in essa il solo valore imponibile dell’operazione, specificando nella stessa, quale norma di non imponibilità, l’articolo 74, comma 8, del D.P.R. n. 633/72.
A sua volta, l’appaltatore deve integrare la fattura così ricevuta con l’annotazione dell’aliquota e dell’imposta relativa.
La fattura (dopo l’integrazione), deve essere registrata nel registro delle fatture entro quindici giorni dal ricevimento.
Il medesimo documento è annotato, poi, nel registro degli acquisti di cui all’articolo 25 del D.P.R. n. 633/72.
L’appaltatore diviene così il debitore dell’imposta ma, grazie alla registrazione della fattura sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti, senza che avvenga un effettivo versamento di imposta.
Il comma 44 dell’art. 1 della Legge n. 296/2006 conferma ora la disposizione relativa al settore edile, a partire dal 1° gennaio 2007.
La circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 chiarisce una serie di aspetti in merito all’applicazione del “Reverse Charge”.
La circolare individua i settori rientranti nell’ambito applicativo della norma, considerato che il settore edile ingloba realtà diverse e complesse.
Viene, infatti, chiarito che i settori interessati sono solo quelli espressamente indicati nella voce “Costruzioni” della sezione F della tabella di classificazione delle attività economiche Atecofin:
- lavori generali di costruzione (costruzione di alloggi, uffici, negozi, edifici pubblici e agricoli, autostrade e infrastrutture in genere)
- lavori speciali di costruzione per edifici e opere di ingegneria civile
- lavori di completamento di un fabbricato
- lavori di installazione in esso dei servizi.
E’ inoltre precisato che, dal punto di vista contrattuale, la norma si applica in tutti i rapporti in cui vi sia la presenza di un appaltatore (anche subappaltatore) e di un subappaltatore, escludendosi i casi in cui le prestazioni siano “rese direttamente, in forza di contratti d’appalto, nei confronti di imprese di costruzione o di ristrutturazione”.
La norma si estende anche alle prestazioni di manodopera, applicandosi, pertanto, anche ai contratti d’opera (con prevalenza dell’attività lavorativa del prestatore), oltre che ai contratti d’appalto (con struttura organizzativa articolata).
Peraltro, da ciò discende l’espressa esclusione dal campo di applicazione della medesima delle prestazioni intellettuali rese dai professionisti (ingegneri, geometri, eccetera), in quanto tali prestazioni hanno carattere professionale e non di manodopera.
Inoltre, devono escludersi dall’inversione contabile le forniture di beni con posa in opera, poiché quest’ultima è considerata, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. 633/72, un’operazione accessoria alla cessione principale.
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Circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 | 26 Kb | ![]() |

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