Vademecum CASELLARIO INFORMATICO

Da ANCE un vademecum sul casellario informatico

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ANCE ha pubblicato un vademecum sul casellario informatico, aggiornato a novembre 2018

L’ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili ha pubblicato a novembre il vademecum dal titolo:

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10 , d.lgs. 18 aprile 2016, n. 5

Il documento dell’ANCE è suddiviso in due parti:

Parte 1

  • Regolamento per la gestione del casellario informatico
  • La disciplina del casellario ANAC
  • Suddivisione del casellario
  • Contenuti aree A,B,C

Parte 2

  • Procedimento di annotazione nel casellario
  • Sanzioni interdittive
  • Annotazioni dei provvedimenti per falso
  • Durata delle annotazioni
  • Accesso agli atti

Attualmente, il Codice dei Lavori Pubblici (art. 213, comma 8) stabilisce che l’ANAC gestisca la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.

La gestione della BDNCP è attuata dall’Autorità, avvalendosi dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome.

La stessa Autorità stabilisce le modalità di funzionamento dell’Osservatorio (comprendenti le informazioni obbligatorie, i termini e le forme di comunicazione) e applica le sanzioni amministrative pecuniarie mediante apposito Regolamento.

Il Codice, con il decreto di cui all’art. 81, comma 2, attribuisce poi al MIT il compito di indicare i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione nella documentazione nella banca dati, nonché i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’esclusione e la modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei prodotti dati.

L’Osservatorio dei lavori pubblici

Ricordiamo che l’obbligo di comunicare gli eventi più significativi dell’appalto fu introdotto con la legge quadro sui lavori pubblici n. 109/1994 (c.d. legge “Merloni”), la quale, insieme al d.P.R. n. 554/1999, diede un nuovo assetto agli appalti pubblici.

Da allora l’appalto non fu più visto solo come un contratto, ma anche come un delicato procedimento da tenere sotto controllo, anche informatico.

A tale scopo, venne istituito un “Osservatorio dei lavori pubblici” deputato alla raccolta ed elaborazione dei dati concernenti gli appalti di lavori e alla realizzazione di un collegamento informatico tra le amministrazioni (art. 4, comma 10, lettera c), e art. 14, comma 11, della predetta legge quadro).

L’Osservatorio permise di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici, adempiendo agli oneri di pubblicità/conoscibilità dei dati raccolti (comprendenti gli estremi del bando e del contratto di appalto) e delle relative elaborazioni.

Il casellario informatico delle imprese qualificate

In questo contesto, assieme all’adozione del sistema S.O.A., venne istituito il “Casellario informatico delle imprese qualificate” presso l’Osservatorio, aperto al pubblico, in cui furono inseriti dati e notizie concernenti le imprese rilevanti ai fini dell’ammissione alle gare (art. 27, comma 5, DPR 34/2000).

Con l’ entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici del 2006 (dlgs n. 163/2006), il sistema di raccolta dati e informazioni dell’Osservatorio subì una prima importante modifica. Infatti, il Codice racchiuse in un “unico” testo la disciplina della contrattualistica pubblica avente ad oggetto lavori, servizi e forniture, estendendo a questi ultimi settori gli obblighi di comunicazione all’Autorità.

Nel Casellario confluirono tutte le informazioni relative agli appalti – comprese le annotazioni a carico degli operatori economici riguardanti la mancata comprova dei requisiti di partecipazione, le risoluzioni, le false dichiarazioni, etc. – nonché i dati dei soggetti qualificati S.O.A..

L’ANAC

Nel 2014, l’Autorità di riferimento per l’Osservatorio, la BDNCP e il Casellario divenne l’Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC, che prese il posto dell’AVCP.

Tale cambiamento comportò l’attribuzione di ulteriori scopi alla raccolta dei dati svolta dall’Osservatorio sui contratti pubblici, connessi alle nuove funzioni attribuite all’ANAC con la legge conversione del decreto 90/2014 (cfr. L. 114/2014).

In particolare, alla nuova Autorità vennero affidati compiti di prevenzione e contrasto dei fenomeni di corruzione (cfr. legge n. 190/2012), di tutela della trasparenza (cfr. dlgs n. 97/2016 di modifica del dlgs n. 33/2013), nonché di vigilanza in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cfr. dlgs n. 39/2013).

 

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