D.U.R.C.: pubblicato il regolamento
Il Decreto del 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale disciplina gli ambiti operativi, il contenuto, le modalità di richiesta e definisce le posizioni per le quali il DURC non può essere rilasciato.
Tale Decreto disciplina gli ambiti operativi, il contenuto, le modalità di richiesta e, soprattutto, definisce le posizioni per le quali la regolarità contributiva non può essere attestata e conseguentemente il DURC non può essere rilasciato.
Ai sensi dell’art. 1 del provvedimento il DURC dovrà essere ottenuto da tutti i datori di lavoro per godere delle agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro previsti dalla normativa italiana e dalla normativa comunitaria.
Il Durc deve contenere:
- la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
- l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
- la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura
- la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
- la data di rilascio del documento;
- il nominativo del responsabile del procedimento.
Il DURC di norma è richiesto dal datore di lavoro: nell’ambito delle procedure di appalto, l’attestazione relativa all’appaltatore o al subappaltatore può essere richiesta dalle stazioni appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).
La regolarità contributiva può essere certificata dagli istituti previdenziali quando sono soddisfatti i seguenti requisiti:
- correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
- inesistenza di inadempienze in atto;
- richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
- sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
- istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.
Per le Casse edili la regolarità contributiva è subordinata a:
- versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
- dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
- richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
Documento | Dimensione | Formato |
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D.M. 24 ottobre 2007 | 40 Kb | ![]() |

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