D.U.R.C.: pubblicato il regolamento

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Il Decreto del 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale disciplina gli ambiti operativi, il contenuto, le modalità di richiesta e definisce le posizioni per le quali il DURC non può essere rilasciato.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. del 30 novembre è stato pubblicato il Decreto del 24 ottobre 2007 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.
Tale Decreto disciplina gli ambiti operativi, il contenuto, le modalità di richiesta e, soprattutto, definisce le posizioni per le quali la regolarità contributiva non può essere attestata e conseguentemente il DURC non può essere rilasciato.
Ai sensi dell’art. 1 del provvedimento il DURC dovrà essere ottenuto da tutti i datori di lavoro per godere delle agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro previsti dalla normativa italiana e dalla normativa comunitaria.
Il Durc deve contenere:

  • la denominazione o ragione sociale, la sede legale e unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
  • l’iscrizione agli Istituti previdenziali e, ove previsto, alle Casse edili;
  • la dichiarazione di regolarità ovvero non regolarità contributiva con indicazione della motivazione o della specifica scopertura
  • la data di effettuazione della verifica di regolarità contributiva;
  • la data di rilascio del documento;
  • il nominativo del responsabile del procedimento.

Il DURC di norma è richiesto dal datore di lavoro: nell’ambito delle procedure di appalto, l’attestazione relativa all’appaltatore o al subappaltatore può essere richiesta dalle stazioni appaltanti e dalle Società di attestazione e qualificazione delle aziende (SOA).
La regolarità contributiva può essere certificata dagli istituti previdenziali quando sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
  • corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti;
  • inesistenza di inadempienze in atto;
  • richiesta di rateizzazione per la quale l’Istituto competente abbia espresso parere favorevole;
  • sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative;
  • istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito.

Per le Casse edili la regolarità contributiva è subordinata a:

  • versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all’ultimo mese per il quale è scaduto l’obbligo di versamento all’atto della richiesta di certificazione;
  • dichiarazione nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quello contrattuale, specificando le causali di assenza;
  • richiesta di rateizzazione per la quale la Cassa competente abbia espresso parere favorevole.
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D.M. 24 ottobre 200740 KbPDF
 
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