Home » Notizie » Professioni tecniche » CTU ed opere strutturali: secondo la Cassazione la competenza è anche dei geometri

CTU-per-opere-strutturali-competenze-sono-solo-degli-ingegneri_

CTU ed opere strutturali: secondo la Cassazione la competenza è anche dei geometri

La Cassazione afferma che il Giudice può affidare una CTU sul comportamento statico di un edificio anche ad un geometra, avendo piena discrezionalità nello scegliere il professionista

Con la sentenza n. 4439/2020 la Cassazione torna a trattare in merito alle competenze professionali dei tecnici: in questo caso la decisione riguarda una Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU) relativa ad alcune opere strutturali di un edificio.

I fatti in breve

Durante una controversia tra alcune società, relativa alla diagnostica strutturale e della progettazione statica di un edificio, viene nominato quale CTU un geometra.

Deve essere sottolineato che il geometra, nel suo ruolo di CTU, “non si era limitato ad un semplice rinvio ad un elaborato altrui, ma aveva operato una meditata valutazione complessiva a seguito dell’accurato accertamento dello stato dei luoghi, alla luce del rilievo strutturale eseguito, […] delle prove eseguite […] e, infine, della relazione di diagnostica delle strutture“, in cui queste ultime erano state oggetto di calcolo da parte di un ingegnere.

Tra i vari motivi del ricorso presentato in Cassazione, a seguito delle sentenze dei primi due gradi di giudizio, viene quindi inclusa anche la nomina del CTU e la sua qualifica professionale.

Infatti, nel secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 16, 17, 18 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 nonché omessa valutazione di un punto decisivo della controversia, rilevando che solo ingegneri e architetti hanno la competenza a valutare opere che incidono sulla statica degli edifici, con la conseguenza che il parere espresso dal semplice geometra non potrebbe essere posto a fondamento di alcuna decisione.

La sentenza della Cassazione sulla CTU e le opere strutturali

Per la Cassazione il secondo motivo di ricorso è infondato.

Si legge infatti nella sentenza n. 4439/2020 che:

Secondo il costante orientamento di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, le norme relative alla scelta del consulente tecnico d’ufficio hanno natura e finalità esclusivamente direttive, essendo la scelta riservata, anche per quanto riguarda la categoria professionale di appartenenza del consulente e la competenza del medesimo a svolgere le indagini richieste, all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito.

Secondo la Cassazione, quindi, per la nomina del CTU un giudice ha ampio margine di discrezionalità nello scegliere il professionista. Infatti perseguono gli ermellini:

Ne consegue che la decisione di affidare l’incarico ad un professionista (nella specie, geometra) iscritto ad un albo diverso da quello pertinente alla materia al quale si riferisce la consulenza (nella specie, ingegneri), ovvero non iscritto in alcun albo professionale, non è censurabile in sede di legittimità e non richiede specifica motivazione (Cass. 12 marzo 2010, n. 6050; per la riaffermazione del principio generale, v., di recente, Cass. 28 settembre 2015, n. 19173).

Alla luce di tali rilievi, la doglianza che investe la mancata nomina di un diverso consulente tecnico è priva di qualunque fondamento.

 

compensus

Clicca qui per scaricare la sentenza della Cassazione

 

3 commenti
  1. vincenzo
    vincenzo dice:

    è discutibile! ci vogliono giudici con due lauree una delle quali tecnica per poter giudicare in materia di fabbricati altrimenti qualsiasi CTU fa il bello e cattivo tempo in quanto solo così si è in grado di avere piena cognizione della qualità ( diciamo così) della relazione del CTU.
    per esteso: visto il paziente , esaminato il soggetto, recepita la relazione parere di un medico, un paramedico può fare la ctu medica!

    Rispondi
  2. Mario Rubbi Contri
    Mario Rubbi Contri dice:

    Sono molto preoccupato dal fatto che un giudice potrebbe affidarmi una perizia riguardante una operazione chirurgica !
    Sarebbe utile sapere perché un giudice, nella sua discrezionalità, può affidare un incarico su un certo argomento a qualcuno che non lo ha nemmeno studiato.
    E’ facile che qualcuno che ha studiato un argomento non lo abbia capito o non lo ricordi ( stiamo trattando di materia scientifica e il miglior esempio sono io che ho studiato chimica , che non mi piace, e mi ricordo a malapena qualche formula) ma che qualcuno che non lo ha nemmeno studiato possa capirlo è assolutamente impossibile.

    Rispondi
  3. ale
    ale dice:

    Il vero problema ė che i giudici dovrebbero affidare gli incarichi in base ai curriculum professionali anche perché non è un’attività soggetta a controllo. L’unico interlocutore valido, è il giudice che normalmente della materia tecnica non capisce niente. Di conseguenza, si affida esclusivamente alla perizia del CTU. I CTP, con l’attuale sistema, purtroppo, sono diventati inutili.

    Rispondi

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *