Credito d’imposta per riacquisto prima casa?
Ok al credito d’imposta per il riacquisto della prima casa anche se l’acquisto della nuova abitazione avviene prima della vendita del vecchio immobile. Novità tempistiche causa COVID
In arrivo nuovi chiarimenti circa il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Ricordiamo che i contribuenti che fra il 1° gennaio 2020 e la data di presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 hanno acquistato un immobile usufruendo delle agevolazioni “prima casa” (ossia aliquota agevolata per l’imposta di registro o per l’Iva), entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le medesime agevolazioni, possono godere di un credito d’imposta.
Il quesito posto alle Entrate sulla prima casa
Sulla rivista telematica FiscoOggi un contribuente chiede se il credito d’imposta per il riacquisto della prima casa spetta anche nel caso in cui l’acquisto della nuova abitazione avviene ancora prima della vendita del vecchio immobile.
Il Fisco ricorda, innanzitutto, che detta agevolazione (credito d’imposta per il riacquisto della prima casa) spetta ai contribuenti che acquistano un immobile usufruendo dei benefici “prima casa” entro un anno dalla vendita di un altro immobile acquistato con le stesse agevolazioni. Esso è pari all’ammontare dell’imposta pagata con il primo acquisto agevolato e, in ogni caso, non può essere superiore all’imposta di registro o all’Iva corrisposta con il secondo acquisto.
In merito al quesito posto, bisogna quindi tener presente che, ai sensi dell’articolo 1, comma 55, della legge n. 208/2015, è possibile beneficiare del credito d’imposta anche quando si acquista la nuova abitazione prima di vendere l’immobile già posseduto; condizione necessaria è che la vendita dell’immobile deve avvenire entro un anno dalla data del nuovo acquisto.
Novità nelle tempistiche a causa del COVID-19
Ricordiamo che l’art. 24 del DL 23/2020, come modificato dall’art. 3, comma 11-quinquies, del DL 183/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 21/2021, attese le difficoltà nella conclusione delle compravendite immobiliari e negli spostamenti delle persone, dovute all’emergenza epidemiologica da COVID-19, con lo scopo di impedire la decadenza dal beneficio “prima casa”, ha disposto la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021, dei termini per effettuare gli adempimenti previsti ai fini del mantenimento del beneficio “prima casa” e ai fini del riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
I termini sospesi inizieranno o riprenderanno a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Credito d’imposta prima casa: quando non spetta
Il credito di imposta per il riacquisto della prima casa non spetta:
- quando il contribuente è decaduto dall’agevolazione “prima casa” in relazione al precedente acquisto;
- se il contribuente ha acquistato il precedente immobile con aliquota ordinaria, senza cioè usufruire del beneficio “prima casa”;
- se il nuovo immobile acquistato non abbia i requisiti “prima casa”.
Clicca qui per conoscere le proroghe dovute all’emergenza relative alla prima casa
Clicca qui per scaricare la legge n. 208/2015

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