Creazione di tramezzature interne: occorre l’autorizzazione sismica?
Cassazione: se non vi sono modifiche strutturali, la semplice creazione di tramezzature interne non necessita di autorizzazione sismica
La Corte di Cassazione nella sentenza penale n. 28013/2023 si esprime sulla necessità o meno dell’autorizzazione sismica per qualunque opera effettuata in zone a rischio movimenti tellurici. Ma prima di scoprire il contenuto della sentenza e la distinzione operata dalla suprema Corte in merito, vorrei ricordarti che la necessità di verificare l’efficienza statica del nostro enorme patrimonio edilizio nuovo ed esistente in cemento armato, muratura, acciaio e legno è un obbligo costante e colmo di responsabilità penali oltreché morali, per la sicurezza di chi lo abita o semplicemente per chi si trovi a transitarvi accanto. Oggi questa enorme responsabilità su chi effettua il calcolo strutturale o una verifica statica può essere più lieve con l’ausilio del giusto strumento di lavoro: il software per il calcolo strutturale pratico e versatile a tua disposizione, testabile gratuitamente.
La creazione o lo spostamento di tramezzature quanto incide sulla struttura ai fini dell’autorizzazione sismica?
Il tribunale dichiarava la responsabilità penale a carico dell’esecutore e del direttore dei lavori in occasione del cambio di destinazione d’uso da garage, cantina e ripostigli e di altri locali annessi parte di una villetta, in civile abitazione come previsto dal permesso di costruzione, ma in mancanza della preventiva denuncia al Genio Civile in violazione dell’art. 65 dpr 380/2001, nonché per aver omesso di darne avviso alle autorità comunali, non ricevendone la relativa autorizzazione, trattandosi di opere realizzate in area sismica, in violazione degli artt. 93 e 94 del medesimo TUE.
Le opere contestate per la mancanza di autorizzazione sismica consistevano nella realizzazione di tramezzature.
Gli imputati facevano ricorso in Cassazione motivando che:
- erano già in possesso del nulla osta riguardante il piano terra e il locale seminterrato rilasciato dal Genio Civile in relazione al progetto originario di costruzione;
- la successiva realizzazione di mere tramezzature eseguite con materiali diversi dal conglomerato cementizio non rientrava nella modifica e alterazione delle strutture portanti, escludendo l’obbligo di una nuova autorizzazione sismica.
Cassazione: no all’automatismo in base a cui qualunque opera realizzata in zona simica necessiti della relativa autorizzazione
Gli ermellini, premettendo che:
- risulta pacifico che gli imputati avessero già adempiuto all’obbligo di denuncia al Genio Civile sia pure in relazione all’opera inizialmente progettata;
- è vero che la ratio sottesa alle disposizioni di cui all’art. 65 dpr 380/2001 risponde alle esigenze di tutela dell’incolumità pubblica in ragione della potenziale pericolosità derivante dal materiale impiegato, da ciò non consegue, tuttavia, che, indipendentemente dalla tipologia dell’intervento, sussista comunque un obbligo di denuncia allo sportello unico dell’ufficio competente;
- non risulta che l’intervento in esame sia stato eseguito con l’utilizzo di conglomerato cementizio armato, così come definito dall’art. 64, o che comunque possa aver inciso, compromettendo la statica dell’edificio, sulle preesistenti strutture portanti della villetta già da tempo edificata,
sottolineano l’automatismo che traspare dalla sentenza impugnata la quale, limitandosi ad escludere l’annoverabilità dell’intervento edilizio in questione nella manutenzione ordinaria, afferma che qualsiasi intervento in zona sismica debba essere denunciato all’ufficio competente.
Non tutte le opere in manutenzione straordinaria necessitano di autorizzazione sismica: bisogna distinguere caso per caso
La Corte Suprema spiega che il legislatore con il dl 32/2019 (Sblocca cantieri), convertito con modificazioni nella L. 55/2019, ha introdotto nel TUE l’art. 94 bis (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche) che limita la portata applicativa delle prescrizioni in materia di autorizzazione sismica atteso che, operando una triplice distinzione tra:
- interventi “rilevanti per la pubblica incolumità” (lett. a),
- interventi di “minore rilevanza” (lett. b),
- interventi “privi di rilevanza” (lett. c),
circoscrive soltanto ai primi la necessità della preventiva autorizzazione da parte della autorità preposta. Infatti il comma 4 della norma di nuova introduzione dispone che:
fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio e in deroga a quanto previsto dall’art. 94 (n.d.r.: autorizzazione all’inizio dei lavori), le disposizioni di cui al comma 3 (n.d.r.: che vietano l’inizio dei lavori relativi ad interventi rilevanti senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione) non si applicano ai lavori relativi ad interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza.
Ne consegue che alla luce delle vigenti disposizioni non si può affermare, così come ritenuto dal giudice di merito, che qualunque intervento realizzato in zona sismica comporti automaticamente l’obbligo di comunicazione e di deposito della relativa documentazione progettuale allo sportello unico prescritto dall’art. 93 e la necessità della preventiva autorizzazione da parte dell’autorità preposta al controllo ai sensi dell’art. 94.
La Cassazione conclude che, nel caso in esame, andava effettuata la verifica concreta degli interventi in contestazione, dovendosi valutare se gli stessi in ragione della loro tipologia e classificazione, rientrassero nella previsione di cui agli artt. 93 e 94, ovverosia richiedessero sia la preventiva comunicazione all’autorità competente, sia l’autorizzazione all’inizio dei lavori, laddove invece la sentenza impugnata, richiamando una giurisprudenza superata dall’assetto normativo attualmente in vigore, si limita ad affermare la violazione dell’art. 95 dpr 380/2001 sul rilievo, allo stato non più calzante, che si tratti di un intervento edilizio “non classificabile tra quelli di manutenzione ordinaria”, senza null’altro aggiungere.
Il ricorso è, quindi, accolto con rimando a nuovo giudizio da parte del tribunale.
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