Immagine categoria approfondimenti tecnici

Creazione di nuova impresa: la legge 236/1993

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

In questa edizione della newsletter, proseguendo il viaggio tra gli strumenti predisposti dal legislatore per incentivare la creazione o l’espansione di nuove attività economiche, illustriamo la L. 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”.

In questa edizione della newsletter, proseguendo il viaggio tra gli strumenti predisposti dal legislatore per incentivare la creazione o l’espansione di nuove attività economiche, illustriamo la L. 19 luglio 1993, n. 236 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”.
Le attività che possono usufruire delle agevolazioni previste dal provvedimento in argomento devono riguardare la fornitura di servizi, in particolare nei settori:

  • manutenzione delle opere civili ed industriali;
  • tutela ambientale;
  • innovazione tecnologica.

Le agevolazioni, che consistono in contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato, possono arrivare a coprire l’80% – 90% dell’investimento nelle aree meridionali del paese e il 60% – 70% nelle aree settentrionali.
Le iniziative finanziabili devono comunque avere costi di investimento inferiori a 516.000,00 euro; i richiedenti sono le società (in qualsiasi forma costituite) la cui maggioranza (finanziaria e numerica) sia costituita da giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni o, in alternativa, sia costituita da interamente da giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

DocumentoDimensioneFormato
Approfondimento BibLus-net sulla L. 19 luglio 1993, n. 236117 KbACCAreader
Legge 236/199355 KbPDF
Elenco dei comuni agevoli del Centro Nord340 KbPDF
Regolamento “Fondo di garanzia”232 KbPDF

Attenzione: Per la visualizzazione del file in formato ACCAreader si richiede la presenza sul sistema di: ACCAreader ver. 5.00
Clicca sull’ immagine per effettuare gratuitamente il download del programma.

 
0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.