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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Costo della manodopera, sanzioni se non si verifica la congruità

Costo della manodopera, sanzioni se non si verifica la congruità

Le sanzioni previste dal 7 luglio 2024 in caso di inadempienza dell'obbligo di verifica di congruità negli appalti pubblici e privati

Tempo di lettura stimato: 4 minutidi Redazione BibLus / 11 Luglio 2024/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
costo manodopera sanzioni se non si verifca la congruità

Quando parliamo di congruità della manodopera ci riferiamo alla verifica – prevista dalla legge – della coerenza tra la manodopera impiegata in un lavoro edile e l’entità e la tipologia dei lavori svolti, a garanzia della corretta concorrenza sul mercato, della prevenzione del lavoro sommerso e del miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri.

In tema di congruità della manodopera, il Decreto PNRR 4 (D.L. 19/2024 convertito con modifiche dalla legge 56/2024) e il Decreto Coesione (D.L. 60/2024 convertito con modifiche dalla legge 95/2024) hanno rafforzato i meccanismi di verifica e inasprito le sanzioni. Ecco cosa cambia dal 7 luglio 2024.

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Indice

  • Quando scatta l’obbligo di verifica della congruità
  • Chi rilascia l’attestazione di congruità
  • Congruità della manodopera: sanzioni
  • Congruità della manodopera: responsabilità e sanzioni nei lavori pubblici
  • Congruità della manodopera: responsabilità e sanzioni nei lavori privati

Quando scatta l’obbligo di verifica della congruità

Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto, e ciò anche nelle ipotesi dell’utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori lavoro, e nei casi di appalto e di distacco.

L’obbligo della verifica di congruità si applica a tutti gli appalti e ai subappalti, pubblici e privati, di realizzazione dei lavori edili, da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

Per l’individuazione di cosa si intenda per lavori edili il D.M. 143/2021 fa esplicito riferimento alla definizione contenuta nell’allegato X del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza sul lavoro, ritenendo che rientrino nel settore edile tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori, per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva edile, nazionale e territoriale, stipulata dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La verifica di congruità della manodopera impiegata è effettuata in base al D.M. 143/2021 (che stabilisce appunto le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera, rispetto a diverse opere edili) in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella tabella allegata all’accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle organizzazioni più rappresentative del settore edile.

Chi rilascia l’attestazione di congruità

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato, ovvero del committente.

Qualora non sia possibile attestare la congruità, la Cassa Edile-Edilcassa a cui è stata rivolta la richiesta evidenzia analiticamente all’impresa affidataria le difformità riscontrate, invitandola a regolarizzare la propria posizione entro il termine di quindici giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile-Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. La regolarizzazione consente il rilascio dell’attestazione di congruità.

Congruità della manodopera: sanzioni

Nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, l’articolo 29, comma 10, del D.L. 19/2024 (come modificato dal D.L. 60/2024) introduce l’obbligo per il responsabile del progetto negli appalti pubblici e per il direttore dei lavori negli appalti privati (o il committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori), di verificare, prima di procedere al saldo finale dei lavori, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al D.M. 143/2021.

Attenzione! La normativa precedente (D.M. 143/2021) già prevedeva la verifica, ma le nuove disposizioni (ci riferiamo al D.L. 19/2024 e, in rapida successione, al Decreto Coesione) introducono un sistema sanzionatorio più incisivo.

Congruità della manodopera: responsabilità e sanzioni nei lavori pubblici

Per i lavori pubblici, la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva è richiesta dal committente o dall’impresa affidataria in occasione della presentazione dell’ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell’impresa, prima di procedere al saldo finale dei lavori.

Per gli appalti pubblici (il D.L. 19/2024 fissa un valore totale di almeno 150.000 euro, ma il Decreto Coesione estende questo meccanismo agli appalti pubblici di qualsiasi importo), il responsabile del progetto rischia conseguenze sulla valutazione della sua performance se procede al saldo senza una verifica positiva della congruità dei costi o senza la regolarizzazione da parte dell’impresa affidataria.

Questo comporta l’obbligo per la stazione appaltante di considerare tale comportamento durante le valutazioni individuali, con la possibilità di segnalare le violazioni all’ANAC e di applicare le normali misure di responsabilità amministrativo-contabile.

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Congruità della manodopera: responsabilità e sanzioni nei lavori privati

Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70mila euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità.

Il pagamento effettuato in assenza della verifica della congruità comporta la sanzione “a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori”.

Anche nel caso degli appalti privati, il Decreto PNRR 4 è stato superato dal Decreto Coesione: il D.L. 19/2024 prevedeva per i lavori privati sanzioni amministrative da 1.000 a 5.000 euro senza una verifica positiva della congruità dei costi o senza la previa regolarizzazione dell’impresa affidataria nelle opere con un valore complessivo di almeno 500.000 euro; con il Decreto Coesione scatta la verifica obbligatoria della congruità della manodopera sull’opera complessiva per i lavori privati di valore complessivo uguale o superiore a 70mila euro.

A pagare saranno, quindi, i professionisti, se sono stati formalmente incaricati e, solo in seconda battuta, i proprietari. Di fatto, il professionista avrà una responsabilità specifica, legata anche alle possibili conseguenze della mancata acquisizione del Durc di congruità.

Tali sanzioni sono determinate dagli organi di vigilanza del lavoro e della legislazione sociale, anche su segnalazione di enti pubblici e privati.

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, leggi:

    • Durc di congruità: la guida completa
    • La congruità della manodopera in edilizia

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