Costi della sicurezza e varianti in corso d’opera
Eventuali carenze sostanziali del Piano di Sicurezza e Coordinamento non possono legittimare l’adozione di una variante in corso d’opera [art. 25 comma 1 lett. d) e comma 5-bis L. 109/94], lo afferma l’Autorità di Vigilanza nella determinazione n. 2/2003.
Nello stesso documento, tuttavia, l’Autorità ritiene che l’ipotesi di piano di sicurezza deficitario può rientrare nei casi del comma 3 dello stesso articolo 25.
In sintesi, qualora il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento ritengano necessaria l’introduzione di nuovi apprestamenti ai fini della sicurezza, dovranno essere aggiornati gli Oneri Speciali della sicurezza (det. 2/2001 AA.VV.): al maggior costo della sicurezza in tal modo determinato, si farà fronte ricorrendo alle risorse economiche previste dal citato art. 25, comma 3 L. 109/94 e s.m.i.
Sarà compito del responsabile del procedimento valutare se le carenze del piano di sicurezza siano riconducibili all’ipotesi di errore progettuale, cioè se gli apprestamenti che si sono resi necessari erano effettivamente prevedibili dal progettista, legittimando in tal modo il ricorso alla polizza del professionista (se esterno).
Documento | Dimensione | Formato |
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Determinazione n. 2/2003 | 45 Kb | ![]() |
Determinazione n. 2/2001 | 38 Kb | ![]() |

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