Sicurezza

Cosa sono i costi della sicurezza e come distinguerli dagli oneri della sicurezza

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Federica Fabrizio
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I costi per la sicurezza derivano dalla stima effettuata nel PSC, gli oneri della sicurezza sono le spese per la gestione dei rischi specifici aziendali

Gli  importi della sicurezza relativi ad un appalto possono essere distinti in due categorie: i costi della sicurezza e gli oneri aziendali della sicurezza.

I costi della sicurezza sono quelli che vengono determinati per l’esecuzione dello specifico cantiere, la cui stima viene redatta dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) all’interno del PSC, in relazione al progetto esecutivo predisposto dal progettista. Gli oneri fanno riferimento, invece, a spese generali sostenute dall’impresa.

L’individuazione e la scelta di questi costi deve essere valutata con un computo metrico estimativo. Il computo metrico estimativo è il documento per stimare quantità e costi di esecuzione di un’opera edile; nello specifico, serve a determinare l’importo delle singole lavorazioni e di conseguenza l’importo totale dei lavori. Se redatto male o vi sono carenze, il rischio di contestazioni e di sorprese è elevato. E’ fondamentale, quindi, che il computo metrico sia redatto in maniera estremamente precisa.

Se hai bisogno di redigere il computo metrico estimativo, in maniera veloce e senza commettere errori, ti consiglio di utilizzare il software per il computo metrico e contabilità lavori più usato in Italia da ingegneri, geometri, architetti ed imprese di costruzione o impiantistiche per il computo metrico e la contabilità di lavori pubblici e privati secondo le norme previste. Se preferisci, invece, una soluzione che sia completamente online senza dover installare nulla sul tuo PC, ti consiglio di utilizzare il software per il computo metrico online.

Cosa sono i costi della sicurezza?

I costi della sicurezza sono definiti all’art. 100 del dlgs 81/2008 e derivano dall’analisi eseguita dalla stazione appaltante o dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) all’interno del PSC.

In particolare il par. 4 dell’allegato XV del dlgs 81/2008 individua le voci che devono essere contabilizzate tra i costi per la sicurezza:

  • apprestamenti previsti nel PSC, ossia opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere come i ponteggi, i ponti su cavalletti, i parapetti, le passerelle, ecc.;
  • misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
  • impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
  • mezzi e servizi di protezione collettiva come la segnaletica di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, illuminazione di emergenza, ecc.;
  • procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza, dovuti ad esempio a particolari interferenze con il contesto ambientale (e non le procedure che devono essere comunque eseguite per l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni);
  • eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
  • misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

I costi della sicurezza sono legati alla discrezionalità delle scelte tecniche fatte dal committente dell’opera, dal suo progettista, rese applicative dal coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e stimate all’interno del PSC e costituiscono somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere da contratto.

Differenza tra oneri e costi della sicurezza

E’ importante fare una distinzione tra oneri della sicurezza e costi della sicurezza.

I costi per la sicurezza derivano dalla stima effettuata nel PSC per eseguire le lavorazioni in sicurezza.

Gli oneri della sicurezza sono, invece, i costi aziendali che il datore di lavoro deve sostenere dovuti alle misure obbligatorie per legge per la gestione del rischio proprio connesso all’attività svolta e alle misure operative gestionali. In pratica, gli oneri aziendali fanno riferimento ai costi derivanti dal DVR (documento di valutazione dei rischi) della singola impresa.

Gli oneri aziendali della sicurezza comprendono:

  • dispositivi di protezione individuale DPI;
  • sorveglianza sanitaria;
  • gestione delle emergenze;
  • formazione, informazione e addestramento;
  • servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Si tratta di somme conseguenti ad attività che l’appaltatore deve porre in essere ‘ex lege’ e devono essere indicati esplicitamente dal concorrente in sede di offerta. Per calcolare gli oneri della sicurezza ed effettuare la verifica di congruità nella fase della gestione delle procedure di affidamento dei contratti di lavoro pubblici ti consiglio di utilizzare il software calcolo oneri sicurezza aziendali.

Costi della sicurezza diretti e indiretti

I costi della sicurezza vengono comunemente suddivisi in costi diretti ed in costi indiretti. I costi indiretti sono quelli in generale necessari, in relazione alle attività da appaltare, per l’attuazione di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza e di salute sul posto di lavoro e che, se anche non estrinsecati, sono di fatto già contenuti nella stima dei lavori. Sono costi indiretti quelli per:

  • le delimitazioni delle aree di scavo;
  • l’installazione del cantiere;
  • le opere provvisionali;
  • la prevenzione incendi;
  • la gestione delle emergenze;
  • la segnaletica;
  • ecc.

I costi diretti sono quelli inclusi nelle spese generali delle voci e possono essere considerati per la verifica di congruità delle offerte.

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso, così come previsto dalle norme in vigore. L’obiettivo è quello di tutelare la sicurezza dei lavoratori in cantiere.

In particolare, per effettuare il ribasso in caso di gara occorre procedere nel seguente modo:

  • definire l’importo a base di gara (esempio: 100.000 €);
  • scorporare i costi della sicurezza (esempio: 100.000 € – 10.000 €);
  • effettuare il ribasso sull’importo al netto della sicurezza (es. 10% su 90.000 € -> 81.000 €);
  • sommare nuovamente i costi della sicurezza (es. 81.000 € + 10.000 € = 91.000: un ribasso del 10% ha portato a un importo offerto pari a 91.000 € e non 90.000 €).

Al riguardo ti rimando a uno specifico articolo che ti spiega nel dettaglio come procedere.

Come si quantificano i costi della sicurezza

I costi della sicurezza devono essere determinati analiticamente, a corpo o a misura, la cui stima è riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell’area interessata, o sull’elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si fa riferimento ad analisi desunte anche da indagini di mercato.

Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile:

  • la posa in opera ed il successivo smontaggio;
  • l’eventuale manutenzione;
  • l’ammortamento.

I costi della sicurezza all’interno del piano di sicurezza e coordinamento vengono evidenziati analiticamente in forma di computo metrico estimativo.

Stima dei costi della sicurezza esempio

Di seguito ti fornisco un progetto di esempio in cui vengono calcolati i costi della sicurezza. L’esempio è stato realizzato con il software computo metrico e contabilità lavori, la soluzione più usata in Italia dai direttori dei lavori per lavori pubblici di grande e piccole dimensioni; un vero standard di riferimento del settore.

 

Federica Fabrizio

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