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Home » Approfondimenti » Professioni tecniche e imprese edili » Cosa è il CTU? Come si diventa CTU? Cosa prevede la riforma 2026!

Cosa è il CTU? Come si diventa CTU? Cosa prevede la riforma 2026!

Tutto quello che c'è da sapere sulla figura del consulente tecnico d'ufficio (CTU). Corso ed esame obbligatori? Cosa prevede il disegno di legge 2025

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 27 Aprile 2026/1 Commento/in Professioni tecniche e imprese edili /di
Cosa-è-il-CTU-

È entrato nel vivo l’esame parlamentare del disegno di legge n. 683 che intende istituire un corso base propedeutico all’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio per gli appartenenti agli ordini dei geometri, degli architetti e degli ingegneri.

Ma cosa si intende per CTU? Qual è il compito del CTU? Come si diventa CTU geometra, architetto o ingegnere? Che differenza c’è tra CTU e CTP? Perché il giudice nomina il CTU? Come si calcola il compenso del CTU?

In questo articolo trovi tutte le risposte a queste domande. Se cerchi anche uno strumento che ti supporti in ogni fase del tuo lavoro, dall’incarico al calcolo delle parcelle, scopri come gestire con un solo software la gestione delle consulenze tecnico-legali di CTU e CTP.

Indice

  • Cosa prevedono i ddl sul CTU all’esame del Parlamento nel 2026?
  • Chi è il CTU e quali prestazioni offre?
  • Come viene nominato il CTU?
  • Come si diventa CTU ingegnere, architetto, geometra?
  • Come si deposita una CTU?
  • Che differenza c’è tra CTU e CTP?
  • Qual è la differenza tra un CTU e un perito del Tribunale?
  • Chi paga il CTU nominato dal Tribunale?
  • Come si calcolano i Compensi per CTU: norme e tariffe di riferimento
  • Quali responsabilità civili ha il CTU?

Cosa prevedono i ddl sul CTU all’esame del Parlamento nel 2026?

Dal 23 aprile 2026, la Commissione Giustizia del Senato ha avviato l’esame congiunto di un pacchetto di quattro Disegni di Legge (DDL) che puntano a riformare radicalmente la disciplina dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU).

Le proposte di legge intervengono su due grandi filoni da sempre critici per i professionisti tecnici: i criteri di accesso all’Albo (con l’introduzione di percorsi formativi rigorosi) e la tutela economica dell’ausiliario del giudice (tempi di liquidazione, solidarietà delle parti e parametri di calcolo nell’espropriazione immobiliare).

Letto dal punto di vista dei professionisti dell’area tecnica, si tratta di un possibile ed epocale cambio di rotta.

DDL 683: maxicorso propedeutico ed esame per Ingegneri, Architetti e Geometri

Il DDL 683/2023 mira a introdurre una modalità operat­iva che consenta non solo un controllo delle competenze dei candidati, ma anche la for­mazione all’attività di CTU con un approccio teorico-pratico. Il tutto con un controllo ulteriore consistente nella richiesta di superamento di un esame finale.

Il disegno di legge prevede che il corso sia istituito presso ogni tribunale e sia a numero chiuso; potranno parteciparvi i tecnici con almeno tre anni di iscrizione al proprio ordine di appartenenza. Il costo del corso stabilito dai consigli dell’ordine di appartenenza sarà a carico dei candidati.

È prevista la frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a 12 mesi, con un carico didattico non inferiore a 200 ore per l’intero periodo, di corsi di formazione di indirizzo professionale tenuti dagli ordini di appartenenza, in modo da ricomprendervi, in quanto essen­ziali, tre tipologie di consulenza tecnica:

  • un accertamento tecnico preventivo;
  • una causa di merito;
  • un obbligo di fare.

La parte teorica dovrà servire ad acquisire le conoscenze connesse al ruolo del consulente tecnico d’ufficio nelle procedure giudiziarie e l’uso di stru­mentazione specifica per le indagini peritali.

I candidati affiancheranno altresì i consulenti tecnici d’ufficio nell’espletamento di un in­ carico peritale quale requisito essenziale della parte pratica del corso ai fini del positivo superamento dell’esame finale.

All’esito di positiva valutazione da parte della commissione esaminatrice, fornita sulla base delle competenze del candidato come emerso durante le operazioni peritali e dal voto dell’esame orale che il candidato so­stiene all’esito della formazione di cui sia accertata la regolare frequenza, il candidato potrà iscriversi all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio.

A seguito dell’iscrizione all’albo speciale dei consulenti tecnici d’ufficio gli iscritti dovranno seguire obbligatoriamente dei corsi di aggiornamento con cadenza triennale.

La commissione d’esame, nominata dal presidente del tribunale sentiti gli ordini professionali interessati, sarà composta da un gruppo di esperti iscritti all’albo dei consulenti tecnici d’ufficio, oltre che da esperti in materie giuridiche, magistrati, nonché esperti nelle materie degli albi di appartenenza.

Icona

Download Gratuito DDL 683 - Corso base propedeutico all’iscrizione all’albo dei CTU

DDL 1076: corso base forense e obbligo di aggiornamento (per tutti)

Di respiro più ampio ma temporalmente meno impattante del precedente è il DDL 1076/2024, che propone un modulo formativo trasversale per tutte le categorie professionali (escluse quelle sanitarie, già normate).

Per iscriversi all’elenco nazionale dei CTU, il professionista dovrà frequentare un corso di almeno 18 ore (teoria più esercitazioni pratiche) articolato in distinte specializzazioni (ambito civile, penale, amministrativo e tributario).

È previsto l’obbligo di aggiornamento continuo: al fine di mantenere l’iscrizione, sarà necessario frequentare corsi o seminari in materie giuridiche/processuali per almeno 12 ore ogni 3 anni. Chi è inadempiente, viene sospeso dall’Albo.

I CTU già iscritti all’Albo alla data di entrata in vigore della legge non dovranno seguire il corso base, ma saranno tenuti unicamente all’obbligo di aggiornamento triennale.

DDL 1065: novità sui compensi dell’esperto nelle esecuzioni immobiliari

Il disegno di legge 1065 interviene a risolvere un’annosa ingiustizia retributiva vissuta dagli Esperti Stimatori nelle procedure esecutive immobiliari.

Viene abrogato il terzo comma dell’art. 161 delle disposizioni per l’attuazione del C.P.C. (introdotto nel 2015).

Di conseguenza, si stabilisce che il compenso dell’esperto non venga più liquidato e decurtato in base all’effettivo ricavato della vendita all’asta (valore imprevedibile e spesso soggetto a forti ribassi non dipendenti dalla bravura del tecnico), bensì sul valore di stima dell’immobile.

L’obbligazione del CTU torna così a inquadrarsi correttamente come obbligazione di mezzi, sgravando il professionista dall’imponderabilità del libero mercato e della procedura concorsuale.

Vengono inoltre sbloccati i limiti per l’erogazione degli acconti (attualmente plafonati al 50%).

DDL 1068: certezza dei pagamenti e solidarietà delle parti

Farsi liquidare e ritirare il compenso è per i CTU, molto spesso, un percorso a ostacoli lungo anni. Il DDL 1068/2024 agevola notevolmente il recupero crediti dell’ausiliario introducendo automatismi per accelerarne l’iter.

Il magistrato è tenuto a provvedere alla liquidazione dell’onorario entro 3 mesi dal deposito dell’istanza e della perizia. Decorso tale termine senza interventi, vi dovrà provvedere il Presidente del Tribunale o il Procuratore della Repubblica.

La proposta di legge codifica le pronunce della Cassazione: il decreto di liquidazione si intende sempre a carico solidale di tutte le parti (con diritto di regresso interno tra di loro). Il CTU potrà, quindi, esigere la complessa del compenso da una qualsiasi delle parti per abbreviare i tempi.

Viene infine precisato che il vincolo di solidarietà in favore dell’ausiliario perdura validamente anche dopo la data di deposito della sentenza che chiude il giudizio.

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Download Gratuito DDL 683 - Corso base propedeutico all’iscrizione all’albo dei CTU

Chi è il CTU e quali prestazioni offre?

Il codice di procedura civile prevede che, ove si presenti la necessità, il giudice possa richiedere di essere assistito per il compimento del processo, o di un singolo atto, da un professionista dotato di particolare competenza tecnica e iscritto in un apposito albo, che svolge il ruolo di consulente ausiliario e che, tramite un’accurata perizia, possa trovare una risposta a quesiti di natura tecnica
importanti per la risoluzione del giudizio.

Il CTU è dunque un tecnico ausiliario del Giudice per conto del quale effettua una serie di operazioni che si concludono generalmente con il deposito di una relazione tecnica.

Il consulente tecnico d’ufficio viene nominato ogni qualvolta si renda necessario dirimere questioni, su una specifica materia, delle quali il magistrato non ha competenza specifica o quando l’oggetto della lite implichi questioni non risolvibili in base alle nozioni di comune esperienza.

È quindi un soggetto qualificato e specializzato, nella materia per la quale gli viene conferito l’incarico, nominato al fine di redigere un elaborato peritale utile per consentire al giudice di analizzare, valutare e decidere su alcuni aspetti della controversia.

La sua funzione è regolata dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dal codice deontologico.

Le operazioni effettuate dal CTU sono:

  • disamina e studio preliminare dei fascicoli di causa;
  • indagini;
  • sopralluoghi;
  • studi;
  • redazione della perizia.

Al CTU è quindi richiesta una conoscenza delle norme giuridiche, che condizionano in maniera sostanziale lo svolgimento dell’incarico conferito e l’esito finale del lavoro di perizia, il quale deve essere svolto con diligenza ed imparzialità.

Pertanto risulta evidente, in riferimento all’attività svolta e alle responsabilità del CTU, che il lavoro vada adeguatamente compensato così come stabilito dai principi cardine della nostra Costituzione di cui all’art. 36 comma 1, nonché secondo quanto previsto dall’art. 2 della legge n. 319/1980.

Come viene nominato il CTU?

L’art. 61, secondo comma, c.p.c., impone al giudice la nomina di persone iscritte nell’albo dei CTU di cui all’art. 13 disp. att. c.p.c. Al professionista è consentita l’iscrizione ad un solo albo, ed è riservata a tutti coloro che posseggono competenza tecnica nelle specifiche materie e risultano iscritti nei rispettivi ordini professionali.

La nomina di persone non iscritte nell’albo del Tribunale è possibile, ma subordinata all’indicazione dei motivi e al parere del Presidente del Tribunale; l’inosservanza delle predette norme non produce nullità processuali. Nel caso di particolare delicatezza o complessità delle indagini da compiersi, oppure quando sono richiesti diversi tipi di competenza professionale, il giudice può nominare più consulenti (art. 191, comma 2, c.p.c.).

Il consulente viene nominato mediante ordinanza del Giudice istruttore il quale fissa l’udienza di comparizione del CTU per raccogliere il giuramento, formulare il quesito e conferire l’incarico; la richiesta di nomina del CTU può scaturire sia mediante richiesta di una delle parti in causa, ma anche per iniziativa del Giudice.

La convocazione per l’affidamento dell’incarico, nella quale saranno indicati la data e l’ora dell’udienza, il nome del Giudice di riferimento, il numero del registro generale e i nomi delle parti, viene notificata mediante Ufficiale Giudiziario; nel caso in cui alla convocazione sia allegata l’ordinanza che dispone la CTU, potrebbe anche essere già indicato il quesito per il CTU.

Come si diventa CTU ingegnere, architetto, geometra?

Come detto, il consulente tecnico d’ufficio viene scelto servendosi di un apposito albo, uno specifico registro contenente i nominativi di quei soggetti aventi capacità professionali tali da poter svolgere l’attività di consulenti.

Quindi, il primo passo per diventare consulente tecnico d’ufficio è effettuare l’iscrizione all’albo. Con D.M. 109/2023 dell’11 agosto 2023 è stato istituito l’Albo unico dei CTU.

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Download Gratuito D.M. 109/2023 - Albo ed elenco nazionale dei consulenti tecnici di ufficio (CTU)

Il provvedimento individua le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione dell’albo dei consulenti tecnici di ufficio, i contenuti dell’albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell’iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell’elenco, le modalità informatiche di tenuta dell’albo e dell’elenco.

L’allegato A del decreto contiene la tabella delle categorie, con i relativi settori di specializzazione.

Possono essere iscritti nell’albo coloro che:

  1. sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
  2. sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;
  3. sono di condotta morale specchiata;
  4. sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
  5. hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell’articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.

Il requisito della speciale competenza tecnica sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all’eventuale settore di specializzazione l’attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.

In mancanza di tale requisito, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:

  1. possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l’aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni
    professionali;
  2. possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
  3. conseguimento della certificazione UNI relativa all’attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.

L’aspirante può essere iscritto, nell’ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.

Costituiscono requisiti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo:

  • lo svolgimento continuativo dell’attività professionale;
  • il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall’ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.

Come fare iscrizioni all’Albo unico dei CTU

Per l’iscrizione all’albo bisogna formulare una domanda on line o cartacea corredata di una serie di documenti.

L’idoneità del candidato viene verificata da un comitato costituito dal presidente del tribunale, dal procuratore della Repubblica e dal presidente dell’albo o del collegio a cui appartiene il candidato.

Vengono verificati meramente solo i documenti presentati, di fatto senza conoscere le reali competenze del candidato.

Gli albi e l’elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica. Dal 4 gennaio 2024, è stata introdotta la modalità esclusivamente telematica per l’iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici e dei periti presso il Tribunale.

Leggi l’articolo sull’Albo dei CTU online

Sospensione e cancellazione volontaria

Il consulente può chiedere la sospensione dall’albo per un periodo non superiore a nove mesi. È possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell’arco di un quadriennio.

Il consulente può sempre chiedere la cancellazione dall’albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.

Il giuramento del CTU

L’art. 193 del Codice di Procedura Civile indica come deve avvenire il giuramento del CTU, l’atto che gli permette di intervenire in tribunale a supporto del giudice nel caso in cui ci siano questioni di natura tecnica.

Il giuramento del CTU solitamente viene prestato all’udienza al momento del conferimento dell’incarico, ma può essere prestato successivamente fino al deposito della perizia.

Secondo l’articolo è compito del giudice durante l’udienza di comparizione ricordare al consulente l’importanza del suo ruolo e fargli prestare giuramento di assolvere ai suoi compiti perché i giudici possano scoprire la verità.

La formula che il CTU deve pronunciare per prestare giuramento durante l’udienza di comparizione è la seguente: “Giuro di bene e fedelmente adempiere alle operazioni affidatemi al solo scopo di far conoscere al giudice la verità”. Successivamente il CTU appone la propria firma per accettazione dell’incarico sul verbale d’udienza.

Il mancato giuramento del CTU non comporta la nullità. Il giudice può decidere di considerare i risultati della perizia come argomenti di prova atipica.

L’accettazione dell’incarico è obbligatoria per il professionista che sia iscritto in un albo; il rifiuto o la mancata esecuzione dell’incarico costituisce reato e illecito disciplinare, salvo che non ricorra un’ipotesi di astensione riconosciuta dal Giudice.

Il consulente scelto tra gli iscritti in un Albo, se ritiene di doversi astenere, deve presentare un ricorso di astensione almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione, al contrario il consulente non iscritto all’Albo ha la facoltà di non accettare l’incarico, anche se ha l’obbligo di denunciare tale volontà al magistrato che lo ha designato e di astenersi ove ne ricorrano i presupposti.

Le parti possono contestare la nomina del CTU mediante istanza di ricusazione.

Come si deposita una CTU?

Il CTU deve depositare in cancelleria tramite PEC 4 relazioni:

  • la CTU (relazioni, inclusi eventuali allegati come verbali e disegni);
  • le due controdeduzioni (le due Consulenze Tecniche di Parte);
  • la valutazione sulle controdeduzioni.

Per farlo, oltre alla firma digitale, è necessario dotarsi del software per la creazione di una c.d. “busta telematica” al cui interno troviamo tutti i documenti da inviare in cancelleria. Una volta creato il file, che include tutto ad eccezione della richiesta di liquidazione sarà necessario salvare tutto in PDF nativo, quindi senza scansioni.

L’invio può avvenire tramite SLPCT, un software gratuito, in pochi semplici passaggi. Dopo aver caricato i file, dovrai selezionare il Tribunale di riferimento a cui vuoi inviare gli atti, il numero e l’anno del procedimento, proseguire con il deposito della perizia e procedere con l’aggiunta della firma per creare la busta telematica.

Scopri usBIM.firmadigitale, la firma digitale online semplice, veloce e sicura

Che differenza c’è tra CTU e CTP?

Quando il Giudice dispone una Consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e nomina un perito per il suo svolgimento, le prati coinvolte nel processo possono a loro volta nominare un consulente di loro fiducia che assuma il ruolo di Consulente tecnico di parte (CTP).

Qual è la differenza tra un CTU e un perito del Tribunale?

In ambito penale, l’esperto incaricato dal Giudice è indicato come “Perito”, e l’attività da questi svolta è indicata come “perizia”.
In ambito civile, l’esperto nominato dal Giudice è indicato come “Consulente Tecnico d‘Ufficio” (CTU), e l’opera da questi svolta è indicata come “Consulenza Tecnica d‘Ufficio” (CTU).

Chi paga il CTU nominato dal Tribunale?

Nel procedimento civile il Giudice deve emettere il decreto di liquidazione dell’onorario, nel quale viene indicato chi paga il CTU. Spetta al giudice stabilire nella sentenza a carico di chi vada addebitata tale spesa.

Come si calcolano i Compensi per CTU: norme e tariffe di riferimento

La determinazione dei compensi per i CTU è regolata da normative chiare che prevedono tabelle specifiche e criteri per l’aumento o la riduzione degli onorari.

È essenziale che i professionisti del settore comprendano queste normative per garantire una corretta liquidazione dei compensi e una gestione efficace delle pratiche professionali nel contesto giudiziario.

Un aggiornamento delle tariffe secondo gli indici Istat è atteso da tempo per garantire che i servizi professionali siano adeguatamente remunerati.

Ecco un articolo che analizza le modalità di calcolo dei compensi, raccoglie le normative di riferimento e la giurisprudenza sull’argomento e offre infine una rapida sintesi della natura e delle funzioni del CTU.

Quali responsabilità civili ha il CTU?

L’art. 64 del Codice di Procedura Civile è il riferimento normativo per stabilire la responsabilità del CTU.

Secondo questa disposizione, l’ausiliare del giudice risponde direttamente per i danni arrecati alle parti a causa di negligenza, imprudenza o imperizia e il Ministero della Giustizia non può essere considerato responsabile né solidale con il CTU per eventuali obbligazioni risarcitorie derivanti dalla condotta di quest’ultimo.

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/cosa-e-il-ctu-cosa-fa-come-si-diventa/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
1 commento
  1. Enrico Salvini
    Enrico Salvini dice:
    3 Giugno 2025 en 10:30

    Buongiorno, articolo interessante, vorrei solo segnalare che oltre alle categorie professionali indicate, ce ne sono anche altre, in particolare i Periti Industriali.
    Io mi iscrissi all’albo dei CTU negli anni ’90, l’ho fatto alcune volte ma almeno nella mia zona i tribunali fanno sempre lavorare le stesse persone “gli amici” quelli che non creano problemi dicono sempre di sì ed in genere fanno le cose facili; quando poi ci sono cose più complicate allora alle volte chiamano gli altri. In questi casi, anche applicando il tariffario (Gazzetta Ufficiale compensi del CTU) il Giudice spesso “fa uno sconto” il pagamento lo mette in solidale tra le parti e diventa un problema riscuotere specie da chi ha perso. Il giudice serenamente ti dice di fargli causa e far il recupero crediti ! ulteriore peggioramento è stata l’introduzione del “processo telematico”. Risultato finale io come tanti altri ci siamo cancellati, or ai CTU sono pochi e spesso fanno il CTU chi non ha altri lavori …. Non so cosa pensare del corso obbligatorio addirittura di 200 ore ! e l’esame finale ok ! magari miglior ala qualità di alcuni CTU ? (altri sono già bravi, non faccio di tutta l’erba un fascio) forse più si chiede e meno CTU ci saranno ? fatto stà che attualmente mi risulta che i tribunali siano in difficoltà perchè ci sono rimasti pochi CTU, non lo vuole fare più nessuno, ci sarà un motivo ? Cordiali saluti

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