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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » Correttivo Codice Appalti 2025, cosa cambia? Scarica la tavola sinottica di confronto!

Correttivo Codice Appalti 2025, cosa cambia? Scarica la tavola sinottica di confronto!

Le nuove disposizioni integrative e correttive al Codice Appalti riportate in tabella e confrontate con il testo del D.Lgs. 36/2023

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 13 Marzo 2025/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
Nuovo-correttivo-appalti-pubblici

Il D.Lgs. 209/2024 contiene nuove disposizioni integrative e correttive al Codice dei Contratti Pubblici.

Il provvedimento intende semplificare e razionalizzare il quadro normativo vigente, rispondendo a criticità emerse durante l’applicazione del codice e alle richieste di modifica da parte dell’Unione Europea.

Il provvedimento – che modifica oltre 70 articoli del Codice Appalti e prevede l’inserimento di 3 nuovi allegati – interviene in molti ambiti ed in vigore già dal 31 dicembre 2024. I temi più rilevanti sono:

  • la tutela dell’equo compenso nelle gare di progettazione;
  • il meccanismo di revisione dei prezzi;
  • la digitalizzazione dei contratti pubblici e BIM;
  • tutela della micro, piccole e medie imprese (MPMIP)
  • le tutele lavoristiche;
  • la qualificazione delle stazioni appaltanti;
  • uso delle attestazioni SOA nei subappalti:
  • nomina esterna del RUP;
  • incentivi tecnici anche per dirigenti e servizi di rilevanza;
  • tempistica delle procedure di appalto e di concessione;
  • affidamenti diretti e deroga al principio di rotazione;
  • garanzie a corredo dell’offerta;
  • accordi quadro;
  • silenzio-assenso nella verifica dei requisiti;
  • requisiti partecipazione per servizi di architettura e ingegneria.

Scarica i testi ufficiali aggiornati e consolidati, consulta la tavola sinottica di confronto, scopri maggiori dettagli e i collegamenti agli articoli di approfondimenti per ogni tematica toccata dal Correttivo al Codice Appalti.

Indice

  • Correttivo Appalti 2025: il testo PDF del D.Lgs. 209/2024
  • Approfondimenti sul Correttivo 2025
  • Equo compenso nelle gare di progettazione: ribasso con limiti
  • Affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione
  • Digitalizzazione dei contratti pubblici: appalti BIM a 2 milioni
  • Tutela della Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMIP)
  • Uso delle attestazioni SOA nei subappalti
  • Nuovi strumenti e clausole sociali per assicurare le tutele lavoristiche
  • Revisione prezzi con nuvole soglie e indici sintetici
  • Qualificazione delle stazioni appaltanti: cambiano requisiti ed obblighi
  • Semplificazioni in arrivo per i consorzi
  • Esecuzione dei contratti: modifiche alla disciplina di premi penali
  • Partenariato Pubblico Privato (PPP)
  • Accordo di collaborazione plurilaterale
  • Incentivi tecnici anche ai dirigenti e per servizi di rilevanza
  • Documenti di gara entro 3 mesi dall’approvazione del progetto
  • Affidamenti diretti in deroga al principio di rotazione
  • Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive
  • Nomina esterna del RUP
  • Concessioni (Allegato II.4)
  • Accordi quadro
  • Prezzari
  • Silenzio-assenso nella verifica del possesso dei requisiti
  • Modifiche in materia di requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura
  • Contratto d’appalto: mano libera al RUP sulla forma
  • Lo stand still si riduce: i giorni diventano 32!
  • Contratti di manutenzione: iter semplificato con il Correttivo Appalti

Correttivo Appalti 2025: il testo PDF del D.Lgs. 209/2024

Il Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 – recante “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36” – prima di essere approvato dal Consiglio dei Ministri n. 109 del 23 dicembre 2024 è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle Camere.

Rendiamo disponibile per il download gratuito il testo ufficiale del provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2025 corredato di note.

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Download Gratuito D.Lgs. 209/2024 - Disposizioni correttive al Codice Appalti

Codice Appalti 2025: testo aggiornato al D.Lgs. 209/2024

Disponibile per il download gratuito il testo del Codice Appalti aggiornato e coordinato con le modifiche introdotte da Decreto Correttivo 2025.

Tavola sinottica di confronto

Qui puoi scaricare la tavola sinottica di BibLus per confrontare le modifiche del Decreto Correttivo con il testo vigente del Codice appalti.

Il Decreto Correttivo è riportato in tabella e confrontato con il testo previgente del Codice appalti per consentire una lettura più rapida e una comprensione più veloce delle modifiche introdotte.

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Download Gratuito Correttivo Codice Appalti - Tavola sinottica di confronto

Approfondimenti sul Correttivo 2025

Beni archeologici: circolare sugli aggiornamenti del Correttivo Appalti 2025 in materia di VPIA

Con la Circolare n. 10 del 20 febbraio 2025 il Dipartimento per la tutela del patrimonio culturale offre una ricognizione puntuale e dettagliate delle modifiche apportate e delle novità introdotte dal D.Lgs 209/2024 al Codice Appalti.

Si tratta in particolare delle modifiche:

  • all’All. I.8 al D.Lgs. 36/2023 3 (“Verifica preventiva dell’interesse archeologico”) analizzate nella circolare con il supporto di una tavola sinottica di confronto;
  • all’art. 41 del D.Lgs. 36/2023 (“Livelli e contenuti della progettazione”) che ha ulteriormente specificato l’ambito di applicazione della VPIA circoscrivendolo ai “contratti pubblici di lavori”
  • all’All. I.7 al D.Lgs. 36/2023 per effetto delle quali si specifica che:
    • la “carta del potenziale archeologico” e la “carta del rischio archeologico” non sono componenti obbligatorie del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), ma costituiscono un’articolazione della relativa relazione tecnico-illustrativa unicamente «ove esistenti».
    • la VPIA – componente obbligatoria del – raccoglie e illustra gli esiti della “prima fase” VPIA ed è quindi necessaria alle valutazioni di attivazione della “seconda fase”, da esprimere e acquisire nell’ambito della conferenza di servizi di cui all’art. 38 del medesimo D.Lgs. 36/2023

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla lettura della circolare, qui disponibile per il download gratuito.

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Download Gratuito Circolare DG-ABAP 10/2025 - Le modifiche del D.Lgs 209/2024 alla verifica preventiva dell’interesse archeologico

Linee guida ANCI sul Correttivo 2025 con schema di regolamento per affidamenti sotto soglia aggiornato

Il Quaderno ANCI n.55 contiene le prime linee guida operative sul Correttivo Appalti 2025 e lo schema di regolamento per affidamenti sotto soglia aggiornato a beneficio di Comuni e Città metropolitane.

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Download Gratuito Quaderno ANCI sul Correttivo Appalti (marzo 2025)

Dossier ANCE sul Correttivo 2025

La Direzione Legislazione Opere Pubbliche di ANCE, con il contributo della Direzione Relazioni Industriali, della Direzione Edilizia e Territorio, della Direzione Affari Economici, Finanza e Centro Studi e dell’Ufficio Transizione Digitale ha messo a punto una prima analisi delle principali modifiche introdotte con il D.Lgs. 209/2024.

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Download Gratuito Dossier ANCE sul Correttivo 2025 al Codice Appalti

Focus OICE sul Correttivo 2025

Riportiamo anche la sintesi di OICE sulle modifiche al D.lgs. 36/2023 di maggiore interesse per il settore dei servizi di ingegneria e architettura.

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Download Gratuito Focus OICE sul Correttivo 2025 al Codice Appalti

Equo compenso nelle gare di progettazione: ribasso con limiti

Il Correttivo al Codice appalti punta innanzitutto a chiarire i termini di applicabilità della legge sull’equo compenso (legge 49/2023) al settore dei contratti pubblici, in modo da operare un bilanciamento tra gli interessi.

In tale ottica, si introducono all’art. 41 specifici criteri per l’affidamento dei contratti relativi ai servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro, stabilendo che:

  • i corrispettivi, determinati secondo le modalità di cui al cosiddetto “decreto parametri”, sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara, comprensivo dei compensi, nonché degli oneri e delle spese accessori, fissi e variabili;
  • le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei predetti contratti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:
    • in relazione al 65 per cento dell’importo da porre a base di gara, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso (tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell’importo complessivo, in coerenza con il principio dell’equo compenso);
    • per il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara, le tariffe possono essere oggetto di offerte al ribasso in sede di gara, fermo restando l’obbligo per la stazione appaltante di stabilire un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento, in modo da valorizzare la componente relativa all’offerta tecnica e dunque, l’elemento qualitativo della prestazione oggetto dell’affidamento;
  • all’affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, con l’effetto di consentire l’esclusione automatica dalla procedura competitiva delle proposte non coerenti con i principi dell’equo compenso.

Inoltre, si prevede che, per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità previste nel relativo allegato al Codice possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.

Leggi l’approfondimento “Equo compenso e appalti pubblici: le regole per le gare di progettazione”

Affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione

In caso di affidamento esterno di uno o più livelli di progettazione, i contratti di progettazione prevedono in clausole espresse le prestazioni reintegrative a cui è tenuto, a titolo transattivo, il progettista per rimediare in forma specifica ad errori od omissioni nella progettazione emerse in fase esecutiva, tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione.

È nullo ogni patto che escluda o limiti la responsabilità del progettista per errori o omissioni nella progettazione che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione (art. 14, co 1, lett. f), Correttivo e art. 41, co 8 bis, Codice).

Digitalizzazione dei contratti pubblici: appalti BIM a 2 milioni

In tema di digitalizzazione dei contratti pubblici, il decreto contiene nuove disposizioni per:

  • semplificare l’alimentazione del fascicolo virtuale degli operatori economici;
  • chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme utilizzate dalle stazioni appaltanti per collegarsi alla Banca dati ANAC;
  • prevedere la suddivisione di compiti tra il RUP e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
  • accelerare e semplificare il funzionamento del casellario informatico;
  • razionalizzare tutti i requisiti tecnici per la redazione in modalità digitale dei documenti di programmazione, progettazione ed esecuzione dell’opera;
  • ridefinire termini e regole per l’utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni BIM.

Resta confermato l’obbligo del BIM a decorrere dal 1° gennaio 2025 negli appalti pubblici per la progettazione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti.

Cambia la soglia: si passa da un importo a base di gara di 1 milione alla stima del costo presunto dei lavori pari a 2 milioni di euro.

Si introduce, inoltre, una soglia specifica –  sempre a partire dal 1° gennaio 2025 – per gli interventi da realizzare sugli edifici classificati come beni culturali: il BIM è obbligatorio in caso di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria di 5.538.000 euro per i beni culturali  milioni di euro.

Tutela della Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMIP)

Il Decreto Correttivo rafforza l’incentivo già previsto nel Codice alla suddivisione in lotti, mediante modifiche testuali, volte a chiarire che il lotto quantitativo non deve essere funzionalmente autonomo.

Inoltre, si interviene in materia di subappalto prevedendo che nei contratti di subappalto si debba prevedere una quota riservata, pari al 20 per cento delle prestazioni, alle PMI.

A tale previsione si può derogare solo nei casi in cui la stazione appaltante accerti l’impossibilità di applicazione di tali soglie per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento, da motivare nella delibera a contrarre.

Infine, sono state introdotte delle novità in materia di contratti “riservati”, prevendo la possibilità per le stazioni appaltanti di “riservare” la partecipazione agli affidamenti o l’esecuzione di
taluni contratti, al di sotto delle soglie europee, alle piccole-medie imprese. Si tratta di una facoltà conforme al diritto europeo, che ovviamente dovrà essere valutata caso per caso dalla stazione appaltante, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle prestazioni, nonché del mercato di riferimento.

Tra gli obiettivi dell’istituto dell’accordo di collaborazione, vi è la promozione della partecipazione ai subappalti o sub-contratti delle piccole e medie imprese con sede operativa nell’ambito territoriale di riferimento delle prestazioni.

Per saperne di più, leggi l’approfondimento sulle tutela delle piccole imprese nel codice appalti

Uso delle attestazioni SOA nei subappalti

Con una modifica al comma 20 dell’articolo 119 del D.Lgs. n. 36/2023 si blocca la possibilità concessa all’affidatario di utilizzare, per l’ottenimento della propria qualificazione SOA, lavori non effettuati direttamente, ma realizzati dai propri subappaltatori.

Viene chiarito che i certificati di esecuzione lavori – emessi dalle stazioni appaltanti e presentati alle SOA per provare l’esecuzione delle opere inserite nel curriculum dell’impresa e, quindi, nell’attestazione – “possono essere utilizzati dai soli subappaltatori per ottenere o rinnovare l’attestazione di qualificazione”.

Per saperne di più, leggi l’approfondimento sulle attestazioni SOA e sul subappalto

Nuovi strumenti e clausole sociali per assicurare le tutele lavoristiche

Al fine di orientare l’operato delle stazioni appaltanti il decreto introduce il nuovo Allegato I.01 che stabilisce i criteri per l’individuazione del contratto collettivo di lavoro applicabile e la verifica dell’equipollenza dei contratti.

E’ stata poi prevista una disciplina diversificata tra il settore dei lavori e quello dei servizi e forniture:

  • per il primo è stata introdotta una presunzione di equipollenza tra i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative nei quattro settori ATECO applicati
    nel settore delle costruzioni;
  • per il secondo settore sono stati introdotti dei criteri per il calcolo dell’equipollenza secondo una logica “compensativa” tra le differenti tutele normative previste nei diversi contratti.

Vengono apportate alcune modifiche relativamente all’applicazione della clausola sociale disciplinata dall’articolo 57. Riscritto il comma 1 ove è stabilito che le stazioni appaltanti debbano inserire nei bandi di gara specifiche clausole sociali che, tra l’altro, garantiscano l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano nazionale e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Per saperne di più, leggi l’approfondimento sulle tutela dei lavoratori negli appalti pubblici 

Revisione prezzi con nuvole soglie e indici sintetici

Il D.Lgs. 209/2024 conferma il sistema delineato dal Codice, garantendo, tuttavia, una piena attuazione del medesimo attraverso criteri di calcolo di agevole implementazione, grazie al ruolo determinante di ISTAT.

In risposta a tali esigenze, sono state pertanto apportate delle modifiche all’articolo 60, è stato introdotto un nuovo Allegato II.2-bis per la disciplina delle modalità di attuazione delle clausole revisionali e sono previsti nuovi indici sintetici per adeguare gli importi contrattuali.

La soglia minima per l’attivazione delle clausole di revisione è fissata al 3% (una sorta di franchigia) e la compensazione delle eccedenze al 90%, a partire dal momento dell’aggiudicazione della gara. Le nuove norme si applicano al settore dei lavori, mentre  restano invariate le norme per i servizi e le forniture.

Per saperne di più, leggi l’approfondimento sulla revisione dei prezzi nei contratti pubblici.

Qualificazione delle stazioni appaltanti: cambiano requisiti ed obblighi

Per quanto riguarda la qualificazione delle stazioni appaltanti, sono introdotti:

  • nuovi requisiti e obblighi, come il monitoraggio dell’efficienza decisionale a partire dal 1° gennaio 2025;
  • incentivi per le stazioni appaltanti non qualificate che si avvalgono di quelle qualificate, oltre a requisiti flessibili per prevenire blocchi nelle fasi di esecuzione;
  • requisiti flessibili per la qualificazione relativa alla fase di esecuzione, anche al fine di prevenire stalli di sistema nell’esecuzione;
  • l’erogazione dei corsi di formazione, finalizzati a migliorare la professionalizzazione delle stazioni appaltanti, anche da parte di soggetti privati aventi scopo di lucro;
  • l’istituzione, presso l’ANAC, di un Tavolo di coordinamento dei soggetti aggregatori, con compiti di monitoraggio dell’attività dei soggetti aggregatori, individuazione degli ambiti ove si registra uno scostamento tra la domanda e l’offerta di attività di committenza e promozione della specializzazione dei soggetti aggregatori.

Semplificazioni in arrivo per i consorzi

Novità rilevanti riguardano anche i consorzi stabili, che ora possono avvalersi dei requisiti maturati dalle singole consorziate, anche non esecutrici, per partecipare alle gare.

Inoltre, si estende ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi fra imprese artigiane, l’obbligo di indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; si prevede che possano essere oggetto di avvalimento solo i requisiti maturati in proprio dal consorzio; si introduce il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile.

Esecuzione dei contratti: modifiche alla disciplina di premi penali

Vengono apportate modifiche alla disciplina sui premi e penali per accelerazioni o ritardi nell’esecuzione dei contratti.

Sono inoltre specificate le circostanze che possono consentire di adottare varianti e le variazioni esecutive che non richiedono il ricorso a varianti (articolo 120 del Codice).

E’ adottata una disciplina di carattere generale all’istituto dell’accordo di collaborazione.

Si tratta di un accordo plurilaterale che non integra il contratto di appalto o di sub-appalto, ma viene utilizzato per regolare le interrelazioni tra i vari rapporti tra i soggetti che operano nell’esecuzione.

In particolare, tale accordo viene stipulato dall’appaltatore con tutte le parti coinvolte in modo significativo nell’esecuzione del contratto (in primo luogo, subappaltatori e subcontraenti,
ma anche fornitori rilevanti), e con il coinvolgimento eventuale anche delle pubbliche amministrazioni che partecipano alla fase approvativa dell’opera, nel caso di appalti di lavori.

Partenariato Pubblico Privato (PPP)

Sul fronte del partenariato pubblico-privato, le novità riguardano:

  • la finanza di progetto, con una distinzione tra iniziative pubbliche e private;
  • l’introduzione di una prima fase di evidenza pubblica ai fini dell’individuazione del soggetto che può esercitare la prelazione;
  • l’obbligo, in capo agli enti concedenti, di garantire la piena trasparenza sulle manifestazioni di interesse/proposte presentate su iniziativa di parte;
  • l’introduzione di una fase preliminare per la presentazione delle proposte.

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Accordo di collaborazione plurilaterale

E’ istituito dell’accordo di collaborazione plurilaterale, con il quale le parti rilevanti, coinvolte nell’esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, regolano le interazioni tra i loro rapporti e definiscono gli impegni, le attività e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato (art. 29, Correttivo e art. 82 bis, Codice); lo schema di accordo è redatto in coerenza con i contenuti dell’Allegato II.6-bis, appositamente previsto (art. 89, Correttivo).

Incentivi tecnici anche ai dirigenti e per servizi di rilevanza

Il Correttivo 2025 al Codice Appalti prevede alcune modifiche in tema di incentivi tecnici.

Con la sostituzione del comma 4 dell’art. 45 viene eliminata l’esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalla platea dei beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche. A seguito delle modifiche all’art. 45, ci si riferisce inoltre al “personale” della stazione appaltante, invece che ai “dipendenti“, quali beneficiari degli incentivi.

Si interviene direttamente sull’articolo 32 dell’allegato II.14 del codice appalti ove vengono identificati i servizi di particolare importanza che, anche per importi minori, consentono l’erogazione di incentivi per le funzioni tecniche.

La revisione del comma 3 dell’articolo 32 amplia la possibilità di incentivare le forniture indipendentemente dall’importo, a condizione che queste siano di rilevante importanza per aspetti tecnologici o che richiedano un’elevata competenza tecnica o componenti innovative.

In precedenza, gli incentivi erano previsti solo per importi superiori a 500 mila euro o in casi di particolare complessità.

In sintesi, le modifiche consentono di includere le forniture tra i servizi rilevanti, a patto che rispettino i requisiti di importanza tecnologica o innovativa delineati, superando il precedente limite minimo di valore per l’incentivazione.

Per saperne di più, leggi l’approfondimento sugli incentivi tecnici nel nuovo codice appalti

Documenti di gara entro 3 mesi dall’approvazione del progetto

L’articolo 2 del Correttivo del Codice appalti apporta modifiche significative all’articolo 17 “Termini delle procedure di appalto e di concessione” intervenendo sul comma 3 e introducendo il nuovo comma 3-bis.

Nel comma 3 si specifica che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti devono pubblicare i documenti di gara iniziali entro 3 mesi dalla data di approvazione del progetto.

Il nuovo comma 3-bis dell’articolo 17 chiarisce che l’allegato I.3 (anch’esso modificato) indica il termine massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a offrire.

Come detto cambia anche l’allegato I.3. La prima modifica riguarda l’alinea del comma 1 completamente sostituito. Secondo l’intervento del correttivo ora i documenti iniziali di gara devono essere pubblicati entro 3 mesi (termine finora inedito) dalla data di approvazione del progetto in riferimento al comma 3-bis dell’articolo 17. Si tratta di un limite massimo che deve intercorrere tra l’approvazione del progetto e la pubblicazione del bando di gara o l’invio degli inviti a presentare offerte. In questo modo si sottolinea l’esigenza di accelerare ulteriormente la fase pubblica, ritenuta generalmente meno monitorata rispetto alla fase esecutiva, che è regolata dal contratto d’appalto e più facilmente controllabile.

Il riferimento agli inviti presente nell’allegato I.3 chiarisce che la disposizione si applica anche alle procedure sotto soglia comunitaria.

Una modifica al comma 3 inserisce, dopo la parola “termini”, un dettaglio ulteriore: “di cui al comma 1, secondo periodo e al comma 2” che è una sorta di completamento, una precisazione. Viene specificato che i termini decorrono dalla pubblicazione del bando di gara o dall’invio degli inviti a offrire fino all’aggiudicazione della miglior offerta e non possono essere sospesi, salvo in caso di provvedimento cautelare del giudice amministrativo durante un contenzioso.

Analoga correzione si registra al comma 4 dove si intende precisare e quindi sostituire “i termini sopraindicati” con la dicitura “i termini di cui al comma 1, secondo periodo, e al comma 2”, per completezza come è avvenuto nel comma 3.

Modifiche più rilevanti riguardano il comma 5. Attualmente, esso prevede che in presenza di circostanze eccezionali il RUP, con un atto motivato, può prorogare i termini per un massimo di 3 mesi. Se ulteriori situazioni imprevedibili e complesse certificate dal RUP rendono insostenibili i tempi procedurali, il RUP può prorogare i termini per altri 3 mesi con atto motivato.

Secondo il correttivo il RUP può prorogare con atto motivato:

  • i termini del comma 1 primo periodo (pubblicazione documenti di gara) per un massimo di un mese;
  • i termini del secondo periodo del comma 1 e del comma 2 (tempi di gara) per un massimo di 3 mesi.

In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedimentali sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest’ultimo, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti rispettivamente per un ulteriore mese e per ulteriori tre mesi.

Affidamenti diretti in deroga al principio di rotazione

Il nuovo comma 4 dell’articolo 49 prevede che “in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell’accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

Spetta al RUP la valutazione sulla qualità della prestazione già resa che rafforza la decisione di affidamento in deroga al vincolo della rotazione.

Per saperne di più leggi gli approfondimenti su affidamenti diretti e principio di rotazione

Garanzie a corredo dell’offerta e garanzie definitive

Con modifiche all’art. 53 si prevede che alle garanzie (provvisorie e definitive) non si applicano le disposizioni in tema di riduzione/aumenti di cui agli articoli, rispettivamente, 106 comma 8 («Garanzie per la partecipazione alla procedura») e 117 comma 2.

In particolare, viene chiarito che la riduzione fino al 20 per cento, dovuta al possesso delle certificazioni indicate nell’allegato II.13 del Codice, è cumulabile con quella del 10 per cento, prevista in caso di utilizzo di una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti (art. 35, Correttivo e art. 106, co 8, Codice).

Per saperne di più, leggi l’approfondimento sulle garanzie definitive nel nuovo Codice appalti

Nomina esterna del RUP

Con un nuovo periodo al secondo comma dell’articolo 15 viene disposto che “resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all’allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche”. Fino al 31/12/2024 il Codice prevedeva la possibilità di esternalizzare con affidamento di servizi il solo ruolo/funzioni di supporto al RUP. La nomina esterna del RUP resta una facoltà e non un obbligo; resta, infatti, la previsione dell’allegato I.2 che consente al dirigente/responsabile del servizio di  “individuare quale RUP un dipendente anche non in possesso dei requisiti richiesti” e affidare lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP.

Per saperne di più, leggi l’approfondimento sugli RUP nel nuovo codice appalti

Concessioni (Allegato II.4)

Ammesse sotto 140mila euro anche per gli enti concedenti non qualificati.

Accordi quadro

Vengono apportate modifiche all’articolo 59 in tema di accordo quadro:

  • con l’integrazione al comma 1, secondo cui nel caso in cui la stazione appaltante intenda procedere con un accordo quadro la decisione a contrarre deve indicare le esigenze di programmazione delle prestazioni oggetto dello stesso sulla base di una ricognizione dei relativi fabbisogni. Nel caso di accordo quadro stipulato con più operatori economici, nella medesima decisione a contrarre devono essere contenute anche le percentuali di affidamento delle prestazioni a favore di ciascuno di essi.
  • con l’introduzione di un comma 5 – bis viene previsto che qualora l’esecuzione dell’accordo quadro non garantisca il principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale è fatta salva la possibilità per l’appaltatore di procedere alla risoluzione dello stesso per eccessiva onerosità sopravvenuta.

In sostanza, se i singoli contratti attuativi vengono stipulati per un importo nel complesso significativamente inferiore al valore stimato dell’accordo quadro e tale quindi da alterare l’equilibrio contrattuale, l’appaltatore può svincolarsi da ogni impegno senza che possa essergli imputata alcun tipo di responsabilità.

Per saperne di più, leggi l’approfondimento sull’accordo quadro nel nuovo Codice Appalti

Prezzari

Per i contratti relativi a lavori, viene precisato che il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato facendo riferimento ai prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari aggiornati predisposti annualmente (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo e art. 41, co 13, Codice).

Ai fini dell’utilizzo di prezzari diversi da quelli regionali per la determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, viene introdotto la necessità che vi sia un’espressa autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (art. 14, co 1, lett g), n. 3), Correttivo e art. 41, co 13, Codice).

Introdotta tra i compiti del tavolo tecnico, istituito presso il MIT e coordinato dal CSLLPP, in tema di aggiornamento dei prezzari, la definizione e realizzazione di uno schema di analisi dei prezzi, da porre a base anche dei prezzari regionali aggiornati (art. 84, co 1, n. 1.3), Correttivo e All. II.14, art. 6, co 2), Codice.

Silenzio-assenso nella verifica del possesso dei requisiti

All’art. 31 del Correttivo 2025 è prevista una modifica importante all’articolo 99 sulla “Verifica del possesso dei requisiti”.

La nuova disposizione consentirebbe alle Stazioni appaltanti e agli Enti concedenti, in particolare al RUP, di procedere con l’aggiudicazione anche in assenza della completa verifica dei requisiti.

Il nuovo comma 3-bis consente l’aggiudicazione immediata in caso di malfunzionamento del Fvoe o delle piattaforme collegate, a patto che siano trascorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione e l’offerente abbia presentato un’autocertificazione conforme al D.P.R. 445/2000 attestante i requisiti e l’assenza di cause di esclusione.

Anche se il comma 3-bis consente l’aggiudicazione immediata, resta obbligatorio completare le verifiche dei requisiti. In assenza di esito positivo, non è possibile procedere ai pagamenti, neanche parziali. Tuttavia, in caso di accertata mancanza di requisiti dopo l’aggiudicazione, la stazione appaltante deve revocare l’aggiudicazione e recedere dal contratto, pagando solo le prestazioni eseguite e segnalando il caso alle autorità competenti. Questa disposizione garantisce la protezione degli interessi delle stazioni appaltanti, assicurando comunque la possibilità di procedere in tempi rapidi quando necessario.

Per saperne di più, leggi l’approfondimento sulla verifica del possesso dei requisiti nel nuovo Codice Appalti

Modifiche in materia di requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura

L’art. 91 del Correttivo al Codice appalti apporta modifiche all’allegato II.12 relativo al sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori e per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura.

In particolare, è stato aggiunto il comma 1-bis, all’art. 40 dell’allegato II.12, il quale prevede che, nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati, alternativamente:

  • tramite una copertura assicurativa con massimale pari al 10% dell’importo delle opere o
  • da un fatturato globale maturato nei migliori 3 esercizi degli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell’appalto.

Per i requisiti di capacità tecnica e professionale, le stazioni appaltanti possono richiedere di aver eseguito, nei precedenti 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara, contratti analoghi a quelli in affidamento, sia a favore di soggetti pubblici che di quelli privati.

Inoltre, è stato aggiunto il comma 2-bis all’art. 25 (relativo alla direzione tecnica dei lavori) dell’allegato II.12, il quale stabilisce che i soggetti che alla data del 01/07/2023 (data in cui le disposizioni del D. Leg.vo 36/2023 hanno acquistato efficacia) ricoprivano l’incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni.

Contratto d’appalto: mano libera al RUP sulla forma

Il D.Lgs. 209/2024 interviene in tema di forma del contratto dando piena discrezionalità al RUP di utilizzare negli appalti del sottosoglia comunitario forme semplificate oppure tradizionali e più “aggravate”.

Nella formulazione originaria, l’art. 18 prevede un vincolo in capo al RUP per la scelta di forme semplificate per l’intero sottosoglia comunitario.

Sarà il MIT a chiarire se tale scelta dovrà essere motivata da parte del Rup in base all’importo del contratto o alla necessità di avere un titolo esecutivo e/o a valenza esecutiva).

Lo stand still si riduce: i giorni diventano 32!

Il correttivo del codice appalti interviene sull’articolo 18 del D.Lgs. 36/2023 anche per ridurre il periodo di stand still da 35 giorni a 32 giorni.

La riduzione del periodo di stand still a 30 giorni è motivata dall’esigenza di rendere più rapido l’iter amministrativo degli appalti pubblici, accelerando i tempi di stipula dei contratti senza compromettere il diritto dei concorrenti non aggiudicatari di presentare ricorsi. Questa modifica mira a bilanciare la necessità di garantire la tutela legale dei partecipanti alla gara e la fluidità delle procedure amministrative, evitando ritardi eccessivi nella realizzazione dei progetti.

Cassata anche una ripetizione contenuta nel comma 3 dell’articolo 18; per effetto di questa modifica lo stand still non si applica più all’intero sottosoglia comunitario.

Contratti di manutenzione: iter semplificato con il Correttivo Appalti

Con alcune integrazioni all’art. 41 e all’allegato I.7, il Correttivo 2025 al Codice Appalti apporta rilevanti semplificazioni, in termini di elaborati progettuali e livelli di progettazione, alla disciplina dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il comma 5 dell’art. 41 (non modificato) stabilisce che per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso.

Con l’aggiunta del comma 5-bis si prevede ora che, in alternativa a quanto previsto dal comma 5, i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dagli elaborati di cui all’articolo 6, comma 8-bis dell’allegato I.7.

Inoltre, l’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Il nuovo comma 8-bis dell’allegato I.7 prevede che per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti possono essere affidati, sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica costituito almeno dai seguenti elaborati:

  1. relazione generale;
  2. computo metrico estimativo dell’opera;
  3. elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
  4. piano di sicurezza e di coordinamento.

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