Correttivo appalti: ecco i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Regioni e Province
Correttivo appalti: in vista della pubblicazione, che dovrà avvenire entro il 19 aprile 2017, arrivano i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza Regioni e Province
È stato da poco rilasciato uno schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 50/2016.
In tal merito sono stati rilasciati i seguenti pareri:
- Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
- Consiglio di Stato
Correttivo appalti: il parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
La Conferenza delle Regioni e Province autonome ha espresso parere favorevole sul correttivo appalti.
In particolare la Conferenza ha proposto le seguenti modifiche, evidenziandone l’importanza:
- All’art. 36, dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma: “7bis. Nelle procedure di cui al comma 2 che non hanno interesse transfrontaliero, le stazioni appaltanti, nelle indagini di mercato e nell’utilizzazione degli elenchi, possono prevedere di riservare la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese che abbiano sede legale e operativa nel proprio territorio regionale per una quota non superiore al 50%.”
- All’art. 21, comma 7, eliminare il seguente ultimo periodo: “
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della ricezione dei programmi biennali per gli acquisti dei beni e servizi, di cui al primo periodo nonché dei relativi aggiornamenti, si avvale dei sistemi informativi del Ministero dell’economia e delle finanze.” - All’articolo 95, comma 4, lettera a), si propone di sostituire le parole “1.000.000 di euro” con le parole “2.000.000 di euro”
La Conferenza, inoltre, propone, in un’ottica di collaborazione, ulteriori emendamenti di cui all’allegato “B” del parere.
Correttivo appalti: il parere del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato si è pronunciato a seguito della richiesta di parere sul decreto correttivo dell’8 marzo 2017.
Gli interventi correttivi ed integrativi richiesti dal nuovo Codice appalti possono essere classificati nelle seguenti 4 categorie:
- eliminazione di refusi ed errori materiali
- coordinamento “esterno” del codice appalti con altri ambiti normativi, e implementazione delle abrogazioni espresse di fonti normative non più attuali
- eliminazione di errori formali e sostanziali di recepimento delle direttive europee e di attuazione della legge delega
- rimedio a difficoltà insorte nella prima applicazione dei nuovi istituti, come emerso dalle audizioni, dal dibattito dottrinale e dalla prima giurisprudenza
Secondo i giudici di Palazzo Spada il correttivo interviene dopo un periodo troppo breve di applicazione delle nuove regole, che a detta del Consiglio di Stato dovrebbe essere di almeno 2 anni.
Le osservazioni più rilevanti, che si possono estrarre dalle 140 pagine del documento, riguardano in particolare i seguenti argomenti:
- società in house
- progetti e progettisti
- contratti sotto soglia
- qualificazione delle stazioni appaltanti
- qualificazione degli operatori economici
- appalti misti di progettazione ed esecuzione
- commissari di gara esterni
- garanzie
- aggiudicazione al prezzo più basso e offerte anomale
- subappalto
- appalti nei servizi locali
- appalti nella protezione civile
- concessioni e concessioni autostradali
- tutela giurisdizionale
- abrogazioni
Società in house
Il CdS auspica un migliore coordinamento tra il nuovo Codice appalti e il testo unico sulle società pubbliche.
Progetti e progettisti
In tal merito vengono forniti i seguenti consigli:
- maggiore coordinamento tra i prezzari regionali per i lavori pubblici e i prezzi standard determinati dall’ANAC
- maggiore chiarezza sul criterio di scomputo dei costi della manodopera dal costo dell’appalto soggetto a ribasso d’asta
- valorizzazione delle professionalità interne alle pubbliche amministrazioni
- obbligo, per i progettisti dipendenti pubblici, di iscrizione all’Ordine professionale
- non imposizione alle stazioni appaltanti dell’utilizzo degli onorari professionali approvati con decreto ministeriale.
Contratti sotto soglia
Un numero minimo troppo alto di imprese da invitare rischia di vanificare le esigenze di semplificazione. Per l’affidatamento di contratti sotto soglia è comunque necessario un rigoroso controllo sull’assenza di condanne penali e interdittive antimafia.
Qualificazione delle stazioni appaltanti
Le stazioni appaltanti devono essere qualificate secondo legge e devono avere un’organizzazione proporzionata e dedicata, per poter gestire gare di appalto.
Qualificazione degli operatori economici
La qualificazione deve essere affidata ad un vero e proprio regolamento e non a linee guida.
La qualificazione può essere attribuita per prestazioni effettivamente eseguite, in un arco temporale ragionevole. Non si deve attribuire la qualificazione per esperienze pregresse molto remote nel tempo. Il rating di impresa va meglio coordinato con quello di legalità, anche in relazione alla funzione premiale di entrambi.
Appalti misti di progettazione ed esecuzione
Alcune delle nuove ipotesi di appalto misto di progettazione ed esecuzione non sembrano trovare piena rispondenza nella legge delega.
Commissari di gara esterni
Una commissione di gara esterna non è necessaria quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
Garanzie
Bisogna prevedere esoneri e riduzioni delle garanzie per contratti sotto i 40.000 euro per agevolare le piccole e medie imprese, ma va stabilito se il beneficio è cumulabile o no con altri in tema di garanzie.
È corretto ripristinare il vincolo di solidarietà tra garanti e l’escussione della garanzia anche in caso di fatto meramente colposo dell’aggiudicatario.
Aggiudicazione al prezzo più basso e offerte anomale
In tal merito vengono proposte le seguenti modifiche:
- l’aggiudicazione al prezzo più basso non può prescindere da un corretto progetto esecutivo
- l’appalto integrato, combinato con il prezzo più basso, potrebbe tradire gli obiettivi della riforma degli appalti, quanto a qualità delle prestazioni e divieto di varianti
- il sorteggio del criterio di determinazione della soglia di anomalia è utile a fugare il rischio di collusioni nelle gare aggiudicate al prezzo più basso
- il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a sua volta, richiede stazioni appaltanti qualificate, e può presentare il rischio di un’eccessiva discrezionalità non facilmente controllabile
- non va elevata la soglia di individuazione delle offerte anomale
- non vanno introdotti automatismi eccessivi nell’esclusione delle offerte anomale, in ogni caso preclusi per gli appalti di interesse transfrontaliero
Subappalto
In tema di subappalto il giudici muovono le seguenti obiezioni:
- non rimuovere gli attuali limiti al subappalto, nonostante le direttive in astratto lo consentano
- i casi di terna obbligatoria dei subappaltatori devono essere stabiliti dal codice e non rimessi totalmente alle stazioni appaltanti
- vanno fissati, senza automatismi assoluti, i casi in cui può essere vietato il subappalto in favore di un originario concorrente alla gara, demandando preferibilmente a linee guida dell’ANAC i criteri orientativi della discrezionalità delle stazioni appaltanti
- vanno fissati limiti chiari all’utilizzo dei lavori subappaltati per la qualificazione dell’appaltatore
Appalti nei servizi locali
Va mantenuta la scelta proconcorrenziale del codice che assoggetta gli appalti nei servizi sociali alle regole comuni, con poche deroghe, e non va ampliato il regime di sottrazione alla concorrenza.
Appalti nella protezione civile
Gli appalti della protezione civile mediante affidamento diretto presuppongono una situazione di urgenza qualificata, subordinata a una declaratoria di emergenza, e non possono essere ammessi in situazioni fronteggiabili in via ordinaria, o in cui non vi sia una declaratoria dello stato di emergenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Concessioni e concessioni autostradali
Vengono presentate le seguenti osservazioni:
- non può essere elevata dal 30% al 49% la percentuale del concorso pubblico al rischio del concessionario, né quella dei contratti di partenariato pubblico-privato (PPPC)
- non possono essere previste deroghe agli obblighi di esternalizzazione dei concessionari autostradali, per le manutenzioni ordinarie e gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro, perché in contrasto con la legge delega
- va rispettato il principio di delega che richiede il tempestivo avvio delle gare in relazione alle concessioni autostradali scadute o in scadenza e per l’effetto, entro il termine massimo assegnato, i bandi di gara vanno non solo predisposti, ma pubblicati
Tutela giurisdizionale
Si deve assicurare la piena conoscibilità della motivazione e il pieno accesso agli atti di gara in tempo utile per la loro autonoma impugnazione giurisdizionale. Il rito accelerato in materia di appalti necessita di ulteriore sperimentazione e applicazione prima di eventuali correzioni.
Abrogazioni
I principi di semplificazione, chiarezza e certezza delle regole impongono che sia incrementato l’elenco delle abrogazioni espresse e che vi sia un migliore coordinamento con altre fonti normative.
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