Correttivo al nuovo Codice appalti: tante novità in arrivo
Correttivo al nuovo Codice appalti: previste oltre 200 modifiche, tra cui tabelle corrispettivi, subappalto, appalto integrato, penali, anticipazioni
Il Ministro delle Infrastrutture e trasporti ha diffuso una prima versione del cosiddetto decreto correttivo al nuovo Codice appalti, all’esame del Governo.
Dopo alcuni mesi dall’entrata in vigore del dlgs 50/2016 si è ritenuto opportuno avvalersi della possibilità concessa al Governo dall’art. 1, comma 8, della legge delega 11/2016, che autorizza, entro un anno dalla data di entrata in vigore (19 aprile 2016) di adottare disposizioni correttive e integrative del predetto Codice.
La bozza del decreto è composta da 84 articoli che dispongono numerose correzioni ai 220 articoli del nuovo Codice appalti. Il documento tiene conto delle consultazioni effettuate dal Parlamento con le principali stazioni appaltanti e associazioni di categoria, delle osservazioni formulate dall’Anac e dal Consiglio di Stato, nonché dei suggerimenti provenienti da Regioni e Comuni.
Le modifiche proposte sono mirate a perfezionare l’impianto normativo senza intaccarlo, con lo scopo di migliorarne l’omogeneità, la chiarezza e l’adeguatezza.
Correttivo Codice appalti, l’iter per l’approvazione
Il testo del provvedimento è all’esame da parte del Governo. È prevista poi una fase di consultazione aperta tra gli operatori del mercato, volta a tener conto delle difficoltà incontrate dai soggetti pubblici e privati del settore dall’entrata in vigore del nuovo Codice appalti. Terminata la fase consultiva, ci sarà un nuovo passaggio in Consiglio dei Ministri, dopodiché il testo sarà trasmesso al Consiglio di Stato, alle Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata, per i necessari pareri, per essere poi definitivamente approvato dopo il secondo esame del Governo.
Il testo definitivo dovrà essere approvato entro il 19 aprile 2017 (un anno dall’entrata in vigore del nuovo Codice appalti).
Sintesi delle novità del correttivo al nuovo Codice appalti
Lo schema di decreto correttivo si compone di 84 articoli che utilizzano la tecnica della novella normativa.
Obbligo utilizzo tabelle dei corrispettivi per servizi di ingegneria e architettura
L’art. 5 dello schema di decreto correttivo prevede l’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare le tabelle dei corrispettivi approvate con decreto 17 giugno 2016 del Ministro della Giustizia quale criterio o base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo dell’affidamento.
Pertanto, per definire i compensi per i servizi di ingegneria e architettura occorre necessariamente riferirsi al nuovo decreto paramenti.
Nella precedente formulazione si prevedeva la possibilità di utilizzo, ma non l’obbligo in capo alle stazioni appaltati.
Inoltre, il comma 8-bis dispone che le stazioni appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi per l’attività di progettazione e le relative attività tecnico-amministrative, all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata.
Il comma 8-ter, infine, introduce il divieto per la stazione appaltante di sostituire il corrispettivo con forme di sponsorizzazione o di rimborso.
Definizione di lavori appaltati a corpo e a misura
L’art. 11 dello schema di decreto correttivo introduce il comma 7 bis all’art. 30 del dlgs 50/2016 (“Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”).
In particolare, viene precisato che, in relazione alla natura dell’opera, i contratti per l’esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati nel seguente modo:
- a corpo
- a misura
- in parte a corpo e in parte a misura
Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti.
Per le esecuzioni di lavori a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l’unità di misura.
Affidamento diretto con determina a contrarre
Lo schema di decreto correttivo prevede che per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro (art. 36 comma 2 lettera a), la stazione appaltante può avviare la procedura di affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato:
- oggetto dell’affidamento
- importo
- fornitore
- ragioni della scelta
- requisiti di carattere generale
Definizione delle penali per ritardo
All’articolo 32 del decreto legislativo 50/2016 viene aggiunto il comma 14-bis, secondo cui i contratti di appalto devono prevedere penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni da parte dell’appaltatore.
Le penali sono commisurate ai giorni di ritardo e sono proporzionali rispetto all’importo del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%.
I capitolati e il computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto.
Prezzo dei materiali e costo manodopera
Al comma 16 dell’art. 23 del nuovo Codice appalti (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi), dopo il secondo periodo è inserito il seguente:
“Per i contratti relativi a lavori, il costo dei materiali edili e degli impianti è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente”
Infine viene specificato che
“Il costo della manodopera e i costi della sicurezza sono scorporati dal costo dell’importo assoggettato al ribasso d’asta”
RUP e Direttore dei lavori
L’art. 12 dello schema prevede che, nell’ambito delle linee guida sul RUP (che sono già state emanate!), l’ANAC definisca l’importo massimo e la tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il RUP può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori.
Appalto integrato
L’articolo 24 del decreto correttivo modifica il comma 1 dell’articolo 59 del nuovo Codice appalti, in materia di scelta delle procedure.
Viene ampliata la possibilità di procedere all’appalto integrato. In particolare, si prevede che nella più ampia definizione di partenariato pubblico privato rientra anche la locazione finanziaria e che il divieto di appalto integrato non si estende alle opere i cui progetti preliminari e definitivi siano stati approvati alla data di entrata in vigore del Codice appalti.
Inoltre, le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo nei casi in cui l’elemento tecnologico o innovativo sia nettamente prevalente rispetto all’importo complessivo dei lavori. La modifica tiene conto del criterio di delega contenuto nella lettera oo) della legge delega, che prevede l’alternatività dei due criteri tecnologico o innovativo.
Infine, le stazioni appaltanti possono ricorrere all’affidamento dell’esecuzione di lavori o della progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori quando ricorrano i presupposti di urgenza previsti dal Codice, prevedendo che in tali casi i contratti debbano riportare l’obbligo di inizio dei lavori entro 30 giorni dall’affidamento.
Subappalto
Il correttivo prevede modiche all’art. 105 del Codice in materia di subappalto.
In particolare, dopo la definizione di subappalto viene aggiunto che costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. Per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto.
Si chiarisce che il limite del 30% è da riferirsi all’importo della lavorazione prevalente e non al valore complessivo dei lavori (come avveniva prima della riforma).
Inoltre, viene eliminato l’obbligo per i concorrenti di indicare già in fase di presentazione dell’offerta almeno 3 subappaltatori, prevedendo che i nominativi potranno essere dichiarati al momento della stipula del contratto.
Anticipazione del prezzo sull’importo di contratto
Lo schema di decreto prevede che l’anticipazione sul prezzo pari al 20% che può essere corrisposta all’appaltatore ai sensi dell’art. 35 comma 18 del nuovo Codice sia calcolata sul valore del contratto di appalto invece che sull’importo stimato, come attualmente previsto.
Certificato di regolare esecuzione
Il correttivo prevede che, fino all’adozione del decreto di cui all’art. 102, comma 8, relativo alle modalità per lo svolgimento del collaudo, per i lavori di importo fino a 500.000 Euro e per servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, il certificato di collaudo è sempre sostituito dal certificato di regolare esecuzione. Per i lavori di importo pari o superiore a 500.000 euro e non eccedente 1 milione di euro è invece facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione.
Altro
Il testo dello schema di correttivo prevede numerose altre modifiche al nuovo Codice appalti. Per l’elenco completo, si rinvia al testo proposto in allegato.
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