Coronavirus ed edilizia: le indicazioni ANCE
Le misure cautelative dell’ANCE per la sospensione dei cantieri di lavori pubblici e privati a seguito dell’emergenza Coronavirus
Alla luce dei nuovi provvedimenti adottati dal Governo negli ultimi giorni per far fronte all’emergenza sanitaria del Covid – 19 (coronavirus), l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) ha aggiornato le istruzioni operative (“Prime indicazioni operative per le imprese Covid – 19“) in materia di lavoro, salute, appalti pubblici e edilizia privata a supporto delle imprese con la versione aggiornata al 9 marzo 2020: “2° aggiornamento indicazioni operative per le imprese dell’edilizia“.
Coronavirus ed edilizia, la versione aggiornata della guida ANCE
Il documento fornisce le indicazioni da seguire per il rispetto degli impegni contrattualmente previsti nel caso in cui sia necessario sospendere le attività dell’impresa, sia per i lavori eseguiti in proprio o in appalto.
Le considerazioni in esame riguardano:
- i cantieri situati nelle Regioni e nelle province indicate nel dpcm 8 marzo 2020 dirette destinatarie delle principali misure previste a livello statale;
- i cantieri che indirettamente, a causa dell’emergenza sanitaria, possono subire un rallentamento o una interruzione dei lavori (ad esempio per la mancata fornitura conseguente al fermo del trasporto merci).
Infatti, con l’entrata in vigore del dpcm 8 marzo 2020, deve ritenersi applicabile anche alle nuove zone la disposizione (art. 10, comma 4) del dl n. 9 del 2 marzo 2020 che prevedeva:
il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonché dei termini per gli adempimenti contrattuali, fosse sospeso dal 22 febbraio 2020 fino al 31 marzo 2020 e riprendesse a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Venivano altresì sospesi, per il medesimo periodo e per i medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, quelli relativi alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.
Guida ANCE
La pubblicazione è così strutturata:
- Edilizia privata
- Procedure edilizie – Sospensione dei lavori
- Opere eseguite per conto di committente privato
- Contratti preliminari di compravendita
- Ambiente, terre e rocce da scavo
- Lavoro
- Opere pubbliche
- Fase di gara
- Fase di esecuzione dei contratti
- Fiscalità edilizia
- Sospensione dei termini del versamento e degli adempimenti tributari
- Definizione dei carichi pendenti
- Adempimenti e versamenti – Ulteriori disposizioni
- Dichiarazione dei redditi precompilata
- Crisi d’impresa – proroga segnalazioni d’allerta
- Finanziamenti alle imprese
- Lavori all’estero
In questo articolo ci occuperemo prevalentemente delle misure da adottare in edilizia.
Edilizia privata
Procedure edilizie – Sospensione dei lavori
Con riferimento agli aspetti relativi alle procedure edilizie si suggeriscono i seguenti comportamenti: è necessario presentare al Comune una comunicazione finalizzata a:
- rinviare l’inizio dei lavori (se ancora non sono state eseguite opere comprovanti l’effettivo avvio dei lavori);
- sospendere i lavori (attività di cantiere in esecuzione);
- chiedere la modifica dei termini per l’eventuale rateizzazione degli oneri urbanizzazione.
Nella comunicazione bisogna indicare i motivi della sospensione in modo da ottenere una successiva proroga del termine che andrà richiesta in ogni caso prima della sua scadenza. Tuttavia, alla ripresa delle attività occorrerà inoltrare al Comune un’ulteriore comunicazione.
In assenza di specifici provvedimenti amministrativi dello Stato o degli enti locali la sospensione/proroga dei termini non è da considerarsi come automatica.
Opere eseguite per conto di committente privato
Nel caso in cui sia necessario sospendere i lavori in corso commissionati da un soggetto privato, è necessario:
- comunicare subito la sospensione dei lavori alla direzione lavori e al committente ed eventualmente al subappaltatore/i chiedendone l’annotazione sul diario dei lavori o documento assimilabile (ove esistente);
- nel caso di subappalto la comunicazione di sospensione dei lavori deve essere effettuata dal subappaltatore nei confronti dell’appaltatore e per conoscenza alla direzione dei lavori e al committente. Nella comunicazione occorre indicare: il periodo di sospensione dei lavori (quanto meno presunto e con riserva di comunicare ulteriori sospensioni sempre dovute a cause non imputabili all’impresa).
Nella comunicazione occorre specificare:
- il periodo di sospensione dei lavori;
- la giusta causa che dimostri l’impossibilità di eseguire la prestazione.
Contratti preliminari di compravendita
In caso di sospensione dei lavori riguardante i contratti preliminari di compravendita di immobili in corso di costruzione o ristrutturazione integrale, sarà necessario darne immediata comunicazione al promissario acquirente nelle forme indicate nel contratto o, se non espressamente previste, tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento al fine di definire, non appena possibile, nuovi termini di
adempimento.
Opere pubbliche
Nell’ambito delle opere pubbliche si analizzano le fasi di gara relativamente a:
- gare nelle zone di cui all’art. 1 del dpcm 8 marzo 2020;
- gare nelle zone diverse da quelle di cui all’art. 1 del dpcm 8 marzo 2020 e/o limitrofe alla stessa.
Per quanto riguarda, invece, la fase di esecuzione dei contratti, si considerano:
- i cantieri pubblici nelle zone di cui all’art. 1 del dpcm 8 marzo 2020;
- i cantieri pubblici nelle zone diverse da quelle di cui all’art. 1 del dpcm 8 marzo 2020 e/o limitrofe alla stessa.

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