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Cordolo sommitale antisismico: quando costituisce sopraelevazione?

Palazzo Spada chiarisce che un cordolo sommitale antisismico posto in difformità di altezza in area vincolata costituisce sopraelevazione

La sentenza del Consiglio di Stato n. 3389/2021 ribadisce che in area con vincolo paesaggistico, qualunque difformità progettuale anche lieve è sempre abusiva, essendo considerata variazione essenziale passibile di demolizione.

Ciò vale anche nel caso di un cordolo sommitale antisismico, la cui altezza sia difforme dal titolo edilizio.

Il caso

Una privata realizzava, attraverso regolare titolo edilizio, un cordolo sommitale funzionale all’adeguamento antisismico del fabbricato di proprietà sito in centro storico e ricadente in area con vincolo paesaggistico.

Successivamente il Comune ne accertava la maggior altezza (rispetto al progetto assentito) e conseguentemente ne ordinava la demolizione in quanto sopraelevazione abusiva.

La privata faceva ricorso al Tar, che confermava la decisione del Comune; la questione giungeva dinanzi al Consiglio di Stato.

In particolare la ricorrente, a sua discolpa, sosteneva che:

  1. la maggiore altezza di posizionamento del cordolo sommitale rientrava nel punto 8.4.1 del dm 14/1/2008 (Norme tecniche per le costruzioni) che stabilisce che “una variazione dell’altezza dell’edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b) …” (ai sensi cioè delle definizioni di “sopraelevazione” delle costruzioni e di “ampliamento” parimenti riportate dalla disposizione);
  2. l’incremento di altezza determinato dalla realizzazione del cordolo strutturale non determinava nemmeno la fattispecie della “parziale difformità” dal titolo abilitativo di cui alla legge regionale;
  3. violazione e falsa applicazione del dpr 31/2017 (Autorizzazione paesaggistica semplificata), allegato A (Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall’autorizzazione paesaggistica), in particolare al punto A.31: “opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il 2% delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell’area di sedime“.

La sentenza del Consiglio di Stato

Palazzo Spada conferma la decisione del Tar: il cordolo sommitale posto a quota superiore si configura quale sopraelevazione non assentita dal titolo abilitativo richiesto.

I giudici, quindi, passano a controbattere rispettivamente ciascuna delle posizioni della ricorrente:

  1. la sopraelevazione realizzata si pone in contrasto con quanto richiesto in sede di procedura abilitativa, visto che la relazione evidenzia che “si inserirà un cordolo perimetrale lungo tutte le armature portanti” e che “le quote di gronda resteranno invariate”;
  2. la detta sopraelevazione è intervenuta in ambito vincolato (centro storico in area con vincolo paesaggistico) nel quale ogni difformità rispetto al titolo abilitativo deve ritenersi essenziale ai sensi dell’art. 32, comma 3, del dpr 380/2001;
  3. il punto A.31 del dpr 31/2017 si riferisce solo ad opere ed interventi edilizi “eseguiti in variante a progetti autorizzati”, mentre nel caso in esame mancava qualsiasi autorizzazione alla modifica poi effettivamente attuata.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per un maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Variazione essenziale e variante in corso d’opera: ecco le differenze

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

 

praticus-ta
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