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Coordinatore della sicurezza

Coordinatore della sicurezza: chi è, compiti e responsabilità

Il coordinatore della sicurezza coordina le attività delle diverse imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori al fine di ridurre i rischi per la sicurezza dei lavoratori

Nei cantieri, temporanei o mobili, spesso si ritrovano ad operare più imprese per l’esecuzione dei lavori; il contesto lavorativo che si viene a creare risulta molto complesso e difficile da gestire sotto il profilo della sicurezza. Per poter fronteggiare gli eventuali rischi e le diverse emergenze che possono verificarsi durante l’esecuzione dei lavori, è necessaria la presenza del coordinatore della sicurezza.

La figura del coordinatore della sicurezza è impegnata sia nella fase progettuale (coordinamento sicurezza in fase progettuale, CSP) che nella fase di esecuzione dei lavori (coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, CSE), con compiti e responsabilità differenti.

I cantieri sono luoghi di lavoro all’interno dei quali si verificano il maggior numero di incidenti e infortuni in quanto sono per natura luoghi di lavoro mobili e non presentano quindi le stesse caratteristiche dei luoghi di lavoro stabili (come può essere un ufficio o una fabbrica); queste caratteristiche rendono il settore della sicurezza nei cantieri ancora più fondamentale.

Individuare i rischi presenti all’interno dei cantieri è fondamentale per poter lavorare in sicurezza durante la realizzazione dell’opera. La presenza fisica in cantiere del coordinatore della sicurezza non è, però, sempre possibile e spesso la risoluzione di problematiche che possono presentarsi implica l’interazione tra le varie figure coinvolte nei lavori. Per comunicare in maniera semplice e chiara qualsiasi problematica riscontrata in cantiere, ti suggerisco di utilizzare un construction management software con cui puoi trasformare la problematica in attività da svolgere, allegare la documentazione necessaria, condividerla con le figure interessate e seguire la risoluzione fino alla sua chiusura.

Chi è il coordinatore della sicurezza e cosa fa?

Il coordinatore della sicurezza, nei cantieri temporanei o mobili, è la figura incaricata dal committente o dal responsabile dei lavori per garantire il coordinamento tra le varie imprese impegnate nei lavori. La finalità delle sue mansioni consiste nell’eliminare o, quantomeno, ridurre i rischi connessi alle attività svolte, così da tutelare la salute di tutti i lavoratori coinvolti.

In particolare, egli svolge le seguenti funzioni:

  • nella fase di progettazione, in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di progettazione o coordinatore per la progettazione, redige il piano di coordinamento per la sicurezza per prevenire eventuali rischi che potrebbero danneggiare la salute dei lavoratori;
  • nella fase di esecuzione, in tal caso è denominato coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o coordinatore per l’esecuzione, monitora l’andamento del progetto assicurandosi che i lavoratori adottino le regole previste nel piano di coordinamento.

I ruoli di CSP e CSE sono distinti e possono essere ricoperti dallo stesso professionista o da professionisti diversi.

Chi può fare il coordinatore della sicurezza?

La nomina del coordinatore per la sicurezza può ricadere anche su figure che rivestono altri ruoli altrettanto importanti per la sicurezza, come:

É necessario precisare che il ruolo di coordinatore per l’esecuzione non può essere ricoperto dal datore di lavoro, dai dipendenti o dall’RSPP di una delle imprese esecutrici, tranne nel caso in cui il committente e l’impresa esecutrice coincidono.

Obbligo coordinatore della sicurezza

L’art. 90 del dlgs 81/08 (commi 4 e 5) stabilisce che il committente o il responsabile dei lavori devono procedere obbligatoriamente alla nomina di un coordinatore per la sicurezza quando all’interno di uno stesso cantiere edile sono presenti più imprese esecutrici, anche se quest’ultime non si trovano a svolgere il lavoro contemporaneamente.

In particolare, il committente o il responsabile dei lavori devono designare:

  • il coordinatore per la progettazione contestualmente all’affidamento dell’incarico;
  • il coordinatore per l’esecuzione dei lavori prima dell’affidamento dei lavori.

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

Il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione è una figura professionale prevista nei cantieri edili con più imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. I compiti affidati al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione sono elencati dall’art. 91 del dlgs 81/2008:

  • redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), documento attraverso il quale si predispone la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili;
  • elaborare il fascicolo dell’opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
  • coordinare l’applicazione dei principi e delle misure generali di tutela al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative e all’atto della previsione della durata di realizzazione dei lavori.

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione

Il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verifica l’attuazione del piano di sicurezza e coordinamento da parte dell’impresa per tutta la durata dei lavori con opportune azioni di coordinamento e controllo e la corretta applicazione delle procedure di lavoro.

L’art. 92 del dlgs 81/08 disciplina in maniera dettagliata tutti i compiti del CSE. In particolare, prevede i seguenti compiti:

  • verificare le disposizioni contenute nel PSC;
  • controllare i piani di sicurezza operativi (POS) delle imprese esecutrici;
  • organizzare attività di cooperazione, coordinamento e reciproca informazione tra i datori di lavoro delle imprese esecutrici;
  • verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori eventuali inosservanze agli artt. 94, 95, 96 e 97 dlgs 81/08 da parte delle aziende esecutrici;
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni fino al ripristino della situazione iniziale di sicurezza.

Quali sono i requisiti del coordinatore della sicurezza?

Per ricoprire il ruolo di coordinatore per la sicurezza è necessario possedere determinati requisiti, che sono i medesimi per il CSP e per il CSE. Questi sono individuati dall’art. 98 del dlgs 81/2008:

  • laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74; o laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S; inoltre, deve avere l’attestazione da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
  • laurea conseguita nelle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 (decreto ministeriale 16 marzo 2007); o laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4 (in base al decreto ministeriale 4 agosto 2000). Inoltre, attestazione fornita da datori di lavoro o committenti, che comprovi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
  • diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, oltre all’attestazione, sempre da parte di datori di lavoro o committenti, che certifichi l’espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Formazione e aggiornamento

Assieme al possesso dei titoli sopra elencati, il coordinatore della sicurezza deve avere un’abilitazione e mantenerla nel tempo. Per conseguire questa abilitazione è necessario un attestato di frequenza a uno specifico corso di formazione della durata di 120 ore i cui contenuti e le modalità sono indicate dall’allegato XIV del dlgs 81/08 e dall’Accordo tra Stato e Regioni del 7 aprile 2016.

Il corso è così suddiviso:

  • una parte teorica da 96 ore che include:
    • un modulo giuridico da 26 ore;
    • un modulo tecnico da 52 ore;
    • un modulo metodologico/organizzativo da 16 ore.
  • una parte pratica da 24 ore complessive.

Per mantenere l’abilitazione, il coordinatore per la sicurezza deve frequentare corsi di aggiornamento della durata di 40 ore ogni 5 anni in modalità e-learning e nel rispetto di quanto previsto nell’allegato I dell’accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 (emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2).

In caso di mancato aggiornamento, il coordinatore della sicurezza può incorrere in sanzioni che comportano la sospensione dell’abilitazione; la carica non decade, bensì risulta sospesa fino al momento in cui non verranno maturate le 40 ore di formazione.

Differenza tra coordinatore sicurezza e RSPP

Le differenze tra il coordinatore della sicurezza e l’RSPP riguardano la nomina e i requisiti. In particolare:

  • l’RSPP deve essere sempre nominato a prescindere di quale sia il settore di riferimento cui l’azienda opera ed è sufficiente un diploma di istruzione secondaria;
  • il coordinatore della sicurezza deve essere nominato solo nei cantieri edili e deve possedere un titolo di studio attinente al settore in cui si troverà ad operare.

Sanzioni per il coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

L’art. 158 del dlgs 81/2008 riporta un quadro sanzionatorio complesso e severo a carico del coordinatore per la sicurezza. Nello specifico:

  • il coordinatore per la progettazione può essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro:
    • se non redige il PSC;
    • se non predispone il fascicolo dell’opera.
  • il coordinatore per l’esecuzione può essere punito con l’arresto da 3 a 6 mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro:
    • se non verifica l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e di coordinamento;
    • se non verifica il POS delle imprese assicurandone la coerenza con il PSC e il fascicolo di cui all’allegato XVI valutando le proposte delle imprese;
    • se non organizza riunioni per la cooperazione tra i lavoratori autonomi e i datori di lavoro;
    • se non segnala al committente o al responsabile dei lavori eventuali inosservanze delle disposizioni di sicurezza.

I coordinatori della sicurezza svolgono mansioni di pianificazione, verifica e controllo molto delicati ed è per questo fondamentale per loro poter contare su strumenti che agevolino il loro operato. Ti consiglio, per questo, di utilizzare subito:

  • un software per piani di sicurezza che consente di lavorare online ai tuoi piani di sicurezza e di avere tutti gli elaborati sempre aggiornati, condivisi con tutti gli operatori coinvolti e consultabili direttamente dal tuo pc;
  • un software registro di cantiere per la sicurezza CSE grazie al quale hai i dati del PSC sempre a disposizione per la verifica, la valutazione e l’organizzazione delle attività e hai la possibilità di aggiornare i dati direttamente dal cantiere;
  • un software giornale dei lavori e direzione lavori che permette di creare un ambiente di lavoro collaborativo sul cloud dove ognuno, secondo il ruolo assegnato, apporta informazioni utili a ricostruire l’andamento dei lavori attraverso annotazioni e sopralluoghi in qualsiasi momento.
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