contributo-costruzione

Contributo di costruzione e permesso di costruire, quando si può chiedere l’esenzione?

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Contributo di costruzione: il Consiglio di Stato si esprime sulla richiesta di esenzione dal pagamento del contributo in un caso di parziale ricostruzione di un edificio a seguito di un evento calamitoso

Si deve sempre pagare il contributo di costruzione al momento del rilascio del permesso di costruire o sono previste esenzioni per interventi di ristrutturazione edilizia?

Il Consiglio di Stato fornisce una risposta a questa domanda a seguito del ricorso presentato dal proprietario di un immobile a destinazione produttiva.

Il ricorrente aveva richiesto un nuovo titolo edilizio per la ricostruzione di una porzione del fabbricato crollata a seguito di un incendio. Il Comune, al momento del rilascio del permesso di costruire, richiedeva il versamento del contributo di costruzione per un importo di circa 250.000 euro.

Il proprietario dell’immobile presentava ricorso al Tar richiedendo l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione.

Il giudice di primo grado respingeva il ricorso, richiamando nelle motivazioni una delibera della Giunta Comunale, secondo cui per gli interventi di ristrutturazione comportanti demolizione e ricostruzione era prevista l’applicazione degli oneri di urbanizzazione relativi alle nuove costruzioni.

Per la riforma della sentenza di primo grado veniva presentato ricorso al Consiglio di Stato con le seguenti motivazioni:

  • le opere da realizzare non avevano alcuna incidenza sul territorio, sia sotto il profilo della trasformazione dell’area oggetto di intervento sia in termini di aggravio del carico urbanistico della zona
  • a suo tempo la società aveva già corrisposto gli oneri dovuti per realizzare quella parte del fabbricato ora da ricostruire a seguito di incendio
  • nel caso di specie si trattava di un intervento di manutenzione straordinaria e non ricorreva l’ipotesi di ristrutturazione edilizia

Le previsioni del Testo unico per l’edilizia

L’art. 10 del dpr 380/2001, prevede che il permesso di costruire e quindi il pagamento del contributo di costruzione è necessario per gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, indicando tra questi i seguenti interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica e quelli di ristrutturazione edilizia.

In caso di ristrutturazione edilizia è necessario il permesso di costruire per interventi che “portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni”.

Vi sono 3 distinte ipotesi di interventi rientranti nella definizione di “ristrutturazione edilizia”, che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente:

  1. il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, senza la demolizione del preesistente fabbricato
  2. demolizione e ricostruzione, per la quale è richiesta la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica
  3. interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza

La sentenza del Consiglio di Stato n. 2567/2017

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2567/2017,  si esprime sul ricorso del proprietario dell’immobile contro il Comune per ottenere l’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione.

Secondo i giudici di Palazzo Spada non tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia necessitano del rilascio del permesso di costruire, ma solo quelli specificamente indicati dall’art. 10, comma 1, lettera c), ossia gli interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti.

Nel caso in esame si tratta di una ristrutturazione ricostruttiva che non comporta variazioni volumetriche e quindi non necessità di permesso di costruire.

L’art. 22  del dpr 380/2001, include tra gli interventi sottoposti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), anche i casi di ristrutturazione edilizia per i quali non è necessario il permesso di costruire, fermo restando la possibilità per l’interessato (comma 7) di richiedere comunque il permesso di costruire “senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16“.

Nel caso in esame, dunque, ai sensi dell’art. 16 del dpr 380/2001, manca il presupposto per la richiesta e corresponsione del contributo di costruzione.

Pertanto il Consiglio di Stato reputa il ricorso fondato e annulla la sentenza di primo grado.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Consiglio di Stato n. 2567/2017

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.