Contributi minimi 2017 Inarcassa: il 30 giugno scade la prima rata
Contributi minimi 2017 Inarcassa: dal 10 al 30 giugno si deve pagare la prima rata dei minimi soggettivo ed integrativo e del contributo di maternità
Dal 10 giugno sarà disponibile su Inarcassa On line il MAV per il versamento della prima rata dei contributi minimi.
Il versamento dei minimi è obbligatorio nei seguenti casi:
- minimi soggettivo ed integrativo
- contributo di maternità
- pensionati iscritti con quota ridotta al 50%
Chi ha ottenuto la rateazione bimestrale dovrà versare la sola quota competente ma, se non ha pagato i MAV di febbraio e aprile, deve saldare entro il 30 giugno anche le rate scadute per non incorrere in sanzione.
Chi ha ottenuto la deroga al versamento del minimo soggettivo, deve la prima tranche del minimo integrativo + maternità.
Regolamento Inarcassa
I contributi previdenziali di Inarcassa sono connessi all’esercizio della libera professione:
- il contributo soggettivo, è obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, per l’intero anno solare di riferimento, indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto nell’anno
- il contributivo facoltativo, è un contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito professionale netto. Rappresenta una delle importanti novità introdotte dal Regolamento Generale di Previdenza
- il contributo integrativo, è obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA, per le società di Ingegneria e di Professionisti ed è calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA
- il contributo di maternità, è obbligatorio per tutti gli iscritti Inarcassa
Contributo soggettivo
La percentuale da applicare sul reddito professionale netto è pari a 14,5% sino a euro 121.600,00 per il reddito 2016 da dichiarare nel 2017.
È comunque previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2016 era pari a euro 2.280,00 (l’importo 2017 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti).
A partire del 01/01/2013 il contributo soggettivo minimo è dovuto nella misura del 50% anche dagli iscritti pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità o di pensione contributiva (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).
Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.
La frazionabilità è applicata anche al reddito dichiarato per l’anno di iscrizione all’albo professionale, qualora la decorrenza di tale iscrizione non coincida con l’inizio dell’anno solare. In tali casi infatti, su segnalazione dall’interessato, viene utilizzato ai fini contributivi solo il reddito prodotto nel periodo successivo all’iscrizione all’albo professionale, escludendo così quel reddito eventualmente percepito prima, non riferibile ad attività professionale di ingegnere o di architetto.
Il contributo soggettivo è interamente deducibile ai fini fiscali.
Contributo facoltativo
A decorrere dal 1/1/2013 l’iscritto, anche pensionato Inarcassa, può versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza).
Si tratta di una contribuzione volontaria che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche.
L’importo che l’iscritto può versare è calcolato in base ad un’aliquota modulare compresa tra l’1% e l’8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF: sul reddito 2016 da dichiarare nel 2017, da un minimo annuo ed infrazionabile pari ad euro 190,00 fino ad un massimo di euro 10.328,00.
Il versamento può essere effettuato dopo la presentazione della dichiarazione riferita ai redditi dell’anno precedente, in un’unica soluzione oppure tramite versamenti multipli, entro il 31 dicembre dell’anno in corso (il contributo facoltativo del 2016 deve essere versato entro il 31/12/2017).
Per scegliere l’importo che si vuole versare e generare il bollettino MAV, si deve utilizzare l’apposita funzione presente nella sezione riservata Inarcassa On Line “Contribuzioni volontarie”.
Trattandosi di un contributivo facoltativo potrà essere versato in anni discontinui.
Il contributo facoltativo è interamente deducibile ai fini fiscali.
Contributo integrativo
La percentuale di calcolo è pari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell’anno solare, al netto delle fatture emesse relative a prestazioni estere (modifica regolamentare del 7/8/2014); è ripetibile nei confronti del committente della prestazione.
Dal 1/1/2013 il contributo integrativo è applicato anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società di professionisti e di ingegneria. In occasione della comunicazione annuale il professionista potrà dedurre, dall’importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti o società, a condizione che non sia il committente finale della prestazione.
Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all’anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:
- il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni
- 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni
- 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni
- 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente
Viene introdotta una soglia massima di volume d’affari Iva, oltre cui non è prevista la “retrocessione”, che nel 2016 era pari a euro 161.050,00(l’importo 2017 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti).
È previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all’indice annuale ISTAT. Per l’anno 2016 era pari a euro 675,00 (l’importo 2017 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti).
A partire del 01/01/2013 il contributo integrativo minimo è dovuto nella misura del 50% anche dagli iscritti pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità o di pensione contributiva (art. 5.3 Regolamento Generale Previdenza).
Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.
La frazionabilità è applicata anche sul volume di affari nei casi in cui il professionista, abbia percepito eventuali compensi nella frazione di anno precedente l’iscrizione all’Albo professionale. In tal caso, poiché il contributo integrativo è applicabile sui soli corrispettivi fatturati nel periodo successivo, su espressa istanza documentata degli interessati, il volume di affari IVA dichiarato viene conseguentemente ricalcolato in base ai corrispettivi che rientrano nell’attività professionale.
Il contributo integrativo non è assoggettabile all’IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.
Contributo maternità
È stato introdotto dal 1999 per finanziare l’indennità corrisposta alle libere professioniste in caso di maternità o di eventi ad essa assimilati.
Il contributo di maternità è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione. L’importo è annuo e viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:
- anno 2016: euro 67,00 (l’importo 2017 è in attesa di approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti).
Il contributo è interamente deducibile ai fini fiscali.
Clicca qui per scaricare il regolamento Inarcassa

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