• RSS
  • Newsletter
  • Aggiungi BibLus alle tue Fonti
  • PLUS
BibLus

Informazione e approfondimento tecnico per i professionisti dell'edilizia

  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
  • Click to open the search input field Click to open the search input field Cerca
  • Menu Menu
List List Menu
  • Notizie
  • Focus
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Contabilità e Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili, lavori privati e condominiali
    • Professioni tecniche e imprese edili
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza Cantieri e Lavoro
    • Titoli edilizi e urbanistica
  • BIM topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • IFC-openBIM®
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e cantiere
    • BIM e MEP
    • BIM e Facility Management
    • HBIM
    • Digital Twin
    • BIM e formazione
    • BIM e GIS
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
  • Norme
    • Tutti i documenti in archivio
    • Testo Unico Edilizia – D.P.R. 380/2001
    • Codice Appalti – D.Lgs. 36/2023
    • Testo Unico Sicurezza – D.Lgs. 81/08
    • Norme Tecniche Costruzioni – Decreto 17/01/2018
    • Prestazione energetica in edilizia – D.Lgs. 192/2005
    • Prestazione energetica in edilizia – Decreto Requisiti Minimi 2025
    • Codice Prevenzione Incendi – D.M. 03/08/2015
    • Testo Unico Rinnovabili – D.Lgs. 190/2024
    • Leggi e norme edilizie in Italia
  • Giurisprudenza
    • Giurisprudenza Urbanistica
    • Giurisprudenza Lavori Pubblici
    • Giurisprudenza Sicurezza
    • Giurisprudenza Condominio
  • BibLus PLUS
  • BibLus AI
BibLus AI La prima intelligenza Artificiale per l'edilizia. Con servizio di notifiche push.
Immagine
SCARICA L'APP ›

Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » Contratto tipo di prestazione energetica per le PA: schema e capitolati

Contratto tipo di prestazione energetica per le PA: schema e capitolati

La guida per la predisposizione di contratti di efficientamento energetico negli enti pubblici secondo lo schema del partenariato pubblico privato

Tempo di lettura stimato: 7 minutidi Redazione BibLus / 24 Luglio 2024/0 Commenti/in Certificazione energetica /di
contratto-tipo-prestazione-energetica

Il contratto tipo di prestazione energetica – approvato con Delibera dell’ANAC n. 349 del 17 luglio 2024 – è una guida fondamentale per le pubbliche amministrazioni impegnate in interventi di efficientamento energetico secondo lo schema del partenariato pubblico privato.

Esso fornisce i riferimenti normativi, gli schemi e tutti gli elementi per la predisposizione dei capitolati tecnici richiesti per la predisposizione di contratti di efficientamento energetico secondo le indicazioni del nuovo Codice appalti.

Per individuare correttamente la classe energetica dell’edificio, gestire i progetti di nuovi edifici nZEB, le verifiche di legge e gli interventi di riqualificazione energetica, senza trascurare di indicare anche specifici interventi migliorativi, ti suggerisco di utilizzare software di certificazione energetica, certificati dal Comitato Termotecnico Italiano (CTI).

Indice

  • Cos’è un contratto tipo di prestazione energetica (EPC)
  • Chi sono i soggetti del contratto tipo di prestazione energetica (EPC)
  • Quali sono i vantaggi di un EPC
  • Il ruolo della ESCo nel contratti EPC
  • Quali sono gli elementi fondamentali di un EPC
  • Il contratto tipo di prestazione energetica nel nuovo Codice appalti
  • Schema e capitolato del contratto tipo di rendimento energetico
  • CAM EPC 2024 per servizi energetici con contratti di prestazione

Cos’è un contratto tipo di prestazione energetica (EPC)

Il contratto tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract – EPC) per gli edifici pubblici individua, progetta e realizza il livello di efficienza energetica di un determinato impianto o edificio, al fine di ottenere un risparmio energetico calcolato in kWh, con un conseguente risparmio di spesa sulla bolletta energetica del cliente.

Esso ha per oggetto un “Servizio di Prestazione Energetica”, che consiste nella prestazione materiale, l’utilità o il vantaggio derivante dall’uso dell’energia abbinato a tecnologie, consistente nella fornitura e posa in opera di prodotti, componenti e sistemi per l’edificio/gli edifici di pertinenza dell’Operatore Economico, nelle azioni di manutenzione, conduzione ed esercizio degli
impianti e manutenzione dei fabbricati relativamente agli interventi di riqualificazione energetica effettuati, il tutto finalizzato al miglioramento dell’efficienza energetica dell’edificio/edifici stesso/i e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili per tutta la durata del servizio, il cui valore finanziario è (almeno) pari al valore dei lavori, servizi e forniture, nonché nella fornitura dei vettori energetici.

È stato introdotto per la prima volta nella normativa comunitaria con la Direttiva 2006/32/CE, che così definisce l’EPC:

l’accordo contrattuale tra il beneficiario e il fornitore di una misura di miglioramento dell’efficienza energetica, verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, laddove siano erogati investimenti (lavori, forniture o servizi) nell’ambito della misura in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari.

Obiettivo del contratto EPC è la possibilità di riqualificare energeticamente edifici/impianti al fine di conseguire nel tempo una migliore prestazione energetica e, dunque, un successivo risparmio sia in termini ambientali che economici; per la durata contrattuale il risparmio sarà utilizzato dalla ESCo (ossia il “fornitore”) per recuperare gli investimenti effettuati.

In pratica con l’EPC viene affidato alla ESCo l’onere degli investimenti (lavori, servizi, forniture) necessari per la riqualificazione degli edifici/impianti, che saranno recuperati in base al livello di risparmio energetico stabilito contrattualmente, con il vantaggio per il cliente (beneficiario) di non avere alcuna spesa di investimento iniziale e di ripagare la riqualificazione alla ESCo con tutti i risparmi contrattualmente negoziati o con una parte di essi.

Chi sono i soggetti del contratto tipo di prestazione energetica (EPC)

In un contratto EPC di norma si instaurano rapporti contrattuali bilaterali tra:

  • Il fornitore (preferibilmente una ESCo o comunque un soggetto qualificato secondo le norme UNI-CEI di riferimento) che anticipa i costi degli interventi di efficientamento o assume l’onere
    diretto del reperimento degli stessi;
  • Il beneficiario (cliente) che corrisponde un canone e che può essere individuato nell’Amministrazione Pubblica.

In un contratto di Concessione, considerate le pluralità di prestazioni richieste, l’Operatore Economico privato potrebbe essere rappresentato da più soggetti, ognuno qualificato per gli adempimenti di propria competenza (Esco o altro soggetto qualificato per la parte energetico-impiantistica, società di costruzione qualificata per i lavori di carattere edile, eventuale soggetto
finanziatore, etc.). Gli stessi soggetti, a valle dell’aggiudicazione, potrebbero poi costituire una Società di Progetto.

Cosa sono le ESCo (Energy Service Company)

Una ESCo è una società di servizi energetici in grado di fornire tutti i servizi tecnici, commerciali e finanziari necessari per realizzare un intervento di efficienza energetica, assumendosi l’onere dell’investimento e il rischio di un mancato risparmio, a fronte della stipula di un contratto in cui siano stabiliti i propri utili.
Una ESCo non si limita quindi a fornire semplicemente le risorse finanziarie con le quali l’imprenditore realizzerà autonomamente l’investimento perché deve infatti possedere, in proprio o tramite gruppi collegati, le adeguate competenze tecniche e le disponibilità economiche necessarie per realizzare quanto le è stato commissionato, offrendo anche flessibilità in base alle esigenze di chi ha richiesto i relativi servizi.

Quali sono i vantaggi di un EPC

Il contratto di prestazione energetica è, di fatto, un contratto che permette, a fronte del pagamento del servizio di prestazione energetica, nonché dell’eventuale fornitura di una o diverse tipologie energetiche, di effettuare adeguamenti/sostituzione degli impianti che consentano di conseguire nel tempo una migliore prestazione energetica e dunque un successivo risparmio; risparmio che, nel tempo della durata contrattuale, sarà utilizzato dal fornitore per remunerare gli investimenti effettuati e i costi operativi.

L’EPC è un tipo di contratto particolarmente efficace perché presenta una serie di vantaggi per il cliente, quali:

  • non ci sono oneri finanziari per il cliente: investe la ESCo;
  • non ci sono rischi tecnici e finanziari: il corrispettivo riconosciuto alla ESCo dipende dai risparmi ottenuti, perciò più risparmia il cliente, più guadagna la ESCo;
  • il cliente può affidarsi alla competenza e all’esperienza di una società specializzata nel settore dell’efficienza energetica.

Il ruolo della ESCo nel contratti EPC

La ESCo fornisce un miglioramento dell’efficienza energetica di un impianto individuando le soluzioni tecniche e le forme di finanziamento più adatte. La sua remunerazione è strettamente legata alla quantità di energia risparmiata (soluzione tecnica) in relazione con l’investimento fatto (identificazione delle migliori condizioni di finanziamento).

È dunque il risparmio economico stesso fornito dall’intervento a retribuire in parte la ESCO: il proprietario dell’impianto in pratica continua a pagare la stessa cifra che pagava prima dell’intervento e con la differenza rimborsa la ESCO.

In realtà le ESCO hanno la possibilità di fare utili soprattutto perché hanno diritto a ottenere Certificati Bianchi in numero corrispondente all’efficienza energetica realizzata dall’insieme dei loro interventi. I certificati vengono rivenduti alle società di distribuzione di elettricità e gas a cui è imposto per legge di realizzare determinate quote di efficienza energetica o di acquistare le quote corrispondenti sul mercato

Quali sono i contenuti minimi di un EPC

Ai sensi dell’Allegato n. 8, D.Lgs. n. 102/2014, condizione indispensabile per la qualificazione del contratto come Energy Performance Contract è la presenza dei seguenti contenuti minimi:

  • un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
  • i risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
  • la durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
  • un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
  • data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
  • un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
  • l’obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
  • disposizioni che disciplinino l’inclusione dei requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
  • un’indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
  • disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
  • disposizioni che chiariscano la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo, modifica dei prezzi dell’energia, intensità d’uso di un impianto);
  • informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempimento.

Quali sono gli elementi fondamentali di un EPC

Gli elementi fondamentali di un contratto EPC sono:

  • puntuale definizione degli interventi di riqualificazione energetica e entità dei risparmi energetici minimi che devono essere garantiti dall’Operatore Economico per tutta la durata del contratto e il cui valore finanziario sia tale da ripagare i costi relativi a lavori, servizi e forniture;
  • verifica, controllo e monitoraggio dei servizi per l’intera durata del contratto;
  • liquidazione del corrispettivo in base al raggiungimento dei livelli di risparmio energetico previsti dal contratto.

Risulta di particolare importanza la Diagnosi Energetica, sia in fase progettuale, sia in fase di gestione e controllo del Servizio di Prestazione Energetica, per valutare le scelte progettuali
alternative coniugando efficienza energetica e convenienza economica.

Essa consente di individuare i dati di baseline, di definire gli interventi di riqualificazione energetica in funzione della fattibilità e della convenienza tecnico-economica, di valutare la riduzione dei consumi energetici (e dei relativi costi), di evidenziare i benefici conseguibili a fronte degli investimenti prospettati.

Si segnalano a tal proposito le “Linee guida per le diagnosi energetiche di edifici pubblici” redatte da Enea nell’ambito per progetto ES-PA.

Icona

Download Gratuito Linee guida ENEA per la diagnosi energetica degli edifici pubblici (2024)

Il contratto tipo di prestazione energetica nel nuovo Codice appalti

Il nuovo Codice appalti richiama esplicitamente i “Contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica” all’art. 200 nell’ambito delle disposizioni in materia di partenariato pubblico- privato.

1. Nel caso di contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC), i ricavi di gestione dell’operatore economico sono determinati e pagati in funzione del livello di miglioramento dell’efficienza energetica o di altri criteri di prestazione energetica stabiliti contrattualmente, purché quantificabili in relazione ai consumi. La misura di miglioramento dell’efficienza energetica, calcolata secondo le norme in materia di attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture energivore, è resa disponibile all’ente concedente a cura dell’operatore economico e deve essere verificata e monitorata durante l’intera durata del contratto, anche avvalendosi di apposite piattaforme informatiche adibite per la raccolta, l’organizzazione, la gestione, l’elaborazione, la valutazione e il monitoraggio dei consumi energetici. 

In pratica, nei contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica i ricavi di gestione dell’operatore economico devono essere determinati in funzione dell’effettivo livello di miglioramento dell’efficienza energetica o comunque in base ad altri criteri pattuiti in contratto comunque oggettivamente valutabili, poiché quantificabili in relazione ai consumi.

La predisposizione del contratto tipo rientra tra i compiti attribuiti all’ANAC. Ai sensi dell’art. 222, comma 2, l’Autorità è tenuta a garantire la promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti attraverso bandi tipo, capitolati tipo, contratti tipo e altri atti amministrativi generali, facilitando lo scambio di informazioni e l’omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche.

Schema e capitolato del contratto tipo di rendimento energetico

Sono disponibili per il download gratuito:

  • la Delibera Anac n. 349 del 2024;
  • il “Contratto tipo di rendimento energetico o di prestazione energetica (Energy Performance Contract) per gli edifici pubblici”;
  • gli “Elementi per la predisposizione del capitolato tecnico EPC per edifici pubblici”;
  • la “Matrice dei rischi”;
  • l’“Allegato Definizioni”;
  • la Relazione illustrativa.
Icona

Download Gratuito Schema contratto tipo di prestazione energetica (EPC) per edifici pubblici

CAM EPC 2024 per servizi energetici con contratti di prestazione

Il decreto 12 agosto 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 29 agosto 2024 disciplina l'”Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento integrato di un contratto a prestazione energetica (EPC) di servizi energetici per i sistemi edifici-impianti (CAMEPC).”

I nuovi CAM per contratti ECP (in breve CAM EPC) – in vigore dal 27 dicembre 2024 – stabiliscono i requisiti ambientali minimi dei contratti che comprendono servizi energetici per edifici pubblici, inclusi i sistemi tecnici e gli impianti elettrici.
 

termus
termus
logo BibLus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/contratto-tipo-di-prestazione-energetica/
Condividi questo articolo
  • Condividi su Facebook
  • Condividi su X
  • Condividi su WhatsApp
  • Condividi su LinkedIn
  • Condividi attraverso Mail
Stampa l'articolo in PDF

Potrebbero interessarti

CAM-EPC-servizi-energetici-con-contratti-di-prestazione

Nuovi CAM EPC 2024 per servizi energetici con contratti di prestazione

La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
0 commenti
Usa questo modulo per esprimere la tua opinione sull’argomento trattato e proporre elementi di dibattito e confronto. I commenti sono soggetti ad approvazione.

Lascia un commento Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi privatamente alla redazione per segnalare eventuali omissioni o carenze, proporre integrazioni o aggiornamenti, segnalare argomenti non trattati.

    Condividi questo articolo
    • Condividi su Facebook
    • Condividi su X
    • Condividi su WhatsApp
    • Condividi su LinkedIn
    • Condividi attraverso Mail
    Stampa l'articolo in PDF
    Aggiungi BibLus su Google

    Articoli correlati

    logo biblus Il blog per l'edilizia più seguito e apprezzato
    dai tecnici italiani. Notizie, approfondimenti e
    due newsletter settimanali.
    Mission | Redazione | Termini d'uso, proprietà intellettuale e responsabilità Iscriviti alla Newsletter
    Seguici su
    • Facebook Icon Facebook Icon
    • Twitter Icon Twitter Icon
    • YouTube Icon YouTube Icon
    • Linkedin Icon Linkedin Icon
    • Instagram Icon Instagram Icon
    • Pinterest Icon Pinterest Icon
    Notizie
    • Acustica
    • Bonus edilizi
    • Calcolo strutturale
    • Certificazione energetica
    • Computo, Contabilità, Capitolati, Direzione Lavori
    • Impiantistica e Antincendio
    • Lavori pubblici
    • Opere edili
    • Professioni tecniche
    • Rinnovabili ed edilizia sostenibile
    • Sicurezza
    • Titoli edilizi
    • News, varie e brevi
    BIM Topic
    • ACDat e piattaforme collaborative
    • BIM e progettazione
    • BIM e cantiere
    • BIM nelle costruzioni
    • BIM e Facility Management
    • BIM e GIS
    • BIM e infrastrutture
    • BIM e MEP
    • Digital Twin
    • HBIM
    • IFC-openBIM®
    • BIM e formazione
    • BIM e norme tecniche
    • BIM project examples
    Scorrere verso l’alto

    ACCA software S.p.A. - Contrada Rosole 13 - 83043 BAGNOLI IRPINO (AV) - Italy - tel: 0827/69504
    email: info@acca.it - PEC: acca@pec.it e ufficiogare.acca@pec.it
    Società a socio unico - Reg.Imp. (AV) - P.IVA e C.F. 01883740647 - Cap. Soc. € 3.600.000 i.v.
    Copyright © 2024 - ACCA software S.p.A. - Tutti i diritti riservati - v. 9.1.1.377
    Privacy Cookie Policy