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Negli appalti pubblici si applica il contratto dell’edilizia

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Contratto dell’edilizia nei cantieri pubblici: i chiarimenti del Ministero sull’obbligo di verifica e sulle sanzioni

Con la nota 14775 del 26 luglio 2016 il Ministro del lavoro fornisce chiarimenti in merito ai contratti collettivi che devono applicare le imprese che operano nel settore degli appalti pubblici, dal momento che nei cantieri sono presenti diverse tipologie di contratto, anche con costi differenziati.

Richiama, inoltre, l’attenzione dei propri organi di vigilanza alla verifica del rispetto della contrattazione collettiva negli appalti pubblici.

Il parametro da tenere a riferimento è quello riferito ai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative per la categoria in cui opera l’impresa.

Come già chiarito da una precedente nota del Ministero del lavoro (nota n. 10565 del 1° luglio 2015) e dall’Anac (parere n. 6 del 4 febbraio 2015), nei cantieri dove si lavora alla realizzazione di opere pubbliche bisogna applicare il contratto nazionale dell’edilizia, CCNL Edile, per tutte le imprese che risultano affidatarie di lavori edili o prevalentemente edili.

Anche il nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016)  prevede che negli appalti pubblici va applicato il contratto collettivo nazionale dei lavoratori in relazione al settore dell’attività che si sta svolgendo e alla zona in cui si eseguono le prestazioni; in particolare:

si prevede che al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente“.

Il Ministero ricorda che il mancato rispetto dei citati contratti comporta l’impossibilità di fruire di qualsiasi beneficio normativo e contributivo e l’adozione dei relativi provvedimenti da segnalare alle stazioni appaltanti da parte del personale ispettivo.

La nota del ministero invita, quindi, alla verifica del rispetto dei contratti anche perché sono individuati come parametro di riferimento per la determinazione del costo del lavoro sia in fase progettuale (ai fini della determinazione dei relativi costi) che in fase di aggiudicazione (per l’individuazione delle offerte anomale).

Tale principio vale anche nei confronti delle società cooperative.

Viene inoltre fatto un richiamo alla responsabilità solidale vigente in materia di appalti con riferimento agli obblighi sia retributivi che contributivi.

 

Clicca qui per scaricare la nota n.14775 del 26 luglio 2016

 

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