container permesso costruire

Per un container stabilmente fissato al suolo serve il permesso di costruire

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Il Tar Lazio chiarisce che se un container è stabilmente fissato al suolo e trasforma in modo permanente il territorio serve il permesso di costruire

Con la sentenza n. 119/2019 il Tar di Latina chiarisce quando serve il permesso di costruire per un container.

I fatti in breve

Il proprietario di un suolo presenta ricorso contro il Comune per la sospensione:

  • dell’ordinanza di demolizione
  • dell’ordinanza di sospensione lavori

relative all’istallazione di:

  • un primo container delle dimensioni approssimative di 5,20 m x 8,00 m x 3 h posizionato su un basamento realizzato con mattoni
  • di un altro container utilizzato come deposito attrezzi delle dimensioni di  4,60m  x 2,30 m x 1,70 h circa

Per il proprietario non vi era la necessità di presentare al Comune un permesso di costruire per le suddette opere non essendo esse collegate stabilmente al suolo.

Per il Tar, invece, le opere realizzate necessitano del permesso di costruire in quanto come spiega la giurisprudenza:

 È legittimo il provvedimento recante l’ordine di demolizione di opere edilizie idonee a trasformare in modo permanente il territorio, a causa dell’uso stabile delle stesse, poiché in materia edilizia rileva l’oggettiva idoneità delle strutture installate ad incidere sullo stato dei luoghi, per cui la precarietà va esclusa ogni volta che l’opera sia destinata a fornire un’utilità prolungata nel tempo (T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 21/10/2009, n. 1922).

Pertanto il ricorso è respinto.

Permesso di costruire e dpr 380/2001

Ricordiamo a proposito che l’art. 10 del dpr 380/2001 prevede che per la realizzazione di una nuova costruzione sia necessario il rilascio del permesso di costruire.

Gli interventi di nuova costruzione sono compiutamente definiti all’art. 3, lettera e):

Gli interventi di nuova costruzione sono quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

  • e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
  • e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
  • e.3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
  • e.4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; (punto da ritenersi abrogato implicitamente dagli artt. 87 e segg. del d.lgs. n. 259 del 2003)
  • e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore;
  • e.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
  • e.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza

 

2 commenti
  1. Gaetano
    Gaetano dice:

    Vorrei comprare un terreno edificabile , però devo demolire la casa vecchia a 2 piani ,
    e vorrei montare una casa mobile, ho bisogno di qualche permesso del comune? Ho la posso montarla tranquillamente

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao Gaetano,
      sia per la demolizione sia per l’installazione (continuativa nel tempo e/o usata a fini abitativi stabili e/o provvista di allacci alle reti) di una casa mobile è necessario il permesso di costruire in base a quanto previsto dall’art.3 del Testo Unico dell’Edilizia.

      Tale articolo include tra gli “interventi di nuova costruzione”:
      e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; (punto sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera b), della legge n. 120 del 2020)

      Rispondi

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