Quando le visure catastali e le consultazioni ipotecarie sono gratuite?
Visure catastali e consultazioni ipotecarie gratis: l’Agenzia delle Entrate chiarisce che gli immobili sono esenti da tributi se a richiederle è il titolare
L’Agenzia delle Entrate con la circolare 3/E del 24 marzo 2017 fa il punto della situazione sulle modalità di accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale.
Le Entrate chiariscono che le consultazioni ipotecarie e catastali sugli immobili sono gratuite (esenti da tributi) se a richiederle è il titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento.
Dunque, se il cittadino privato intende effettuare un’interrogazione delle banche dati (es. visure catastali, planimetrie catastali, ispezioni ipotecarie, ecc.), può farlo senza versare alcun tributo.
Anche i tecnici, in alternativa al sistema Sister (a pagamento), possono interrogare gratis le banche dati, ma solo se essi stessi risultano titolari di diritti reali di godimento (es. proprietari, usufruttuari, ecc.) sull’immobile in questione.
Come effettuare le consultazioni
Il servizio di consultazione personale è accessibile nei seguenti modi:
- accesso telematico
- accesso fisico, tramite uffici
L’accesso telematico è possibile sia per le persone fisiche che per quelle non fisiche (società, enti, ecc.), purché in possesso delle credenziali fiscali che l’Agenzia rilascia gratuitamente a tutti i soggetti che si registrano ai servizi di Entratel/Fisconline.
Presso gli uffici, la richiesta di consultazioni personali dovrà essere corredata, come di consueto, da un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.
Chi può effettuare le consultazioni
La richiesta di consultazioni personali può peraltro essere avanzata dall’avente diritto anche tramite il coniuge o i parenti e affini entro il quarto grado, ovvero del dipendente (per le persone giuridiche), facendo ricorso a forme semplificate di procura. È gratuita la consultazione personale relativa a beni acquistati dal coniuge, purché si tratti di acquisti effettuati in regime di comunione dei beni. Lo stesso criterio vale anche per le parti delle unioni civili.
La situazione di titolarità attuale può essere verificata tramite:
- la visura catastale, che potrà anche essere richiesta unitamente all’ispezione
- apposita dichiarazione sostitutiva, dalla quale si evincano i dati di identificazione catastale dell’immobile
- trascrizioni “a favore” del richiedente relative agli atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa (ad esempio compravendite, permute, donazioni, acquisti mortis causa), non seguite da formalità che abbiano comportato il trasferimento dell’immobile
Documenti consultabili
Le consultazioni dei documenti si considerano personali.
Per quanto concerne le visure catastali, è necessario che il soggetto richiedente sia iscritto negli atti del catasto e risulti riportato, al momento della richiesta, fra gli intestatari catastali degli immobili oggetto di consultazione.
Per quanto concerne le ispezioni ipotecarie, il requisito soggettivo si ricava dai registri immobiliari.
Sono gratuite le consultazioni relative a ipoteche iscritte “a carico” del richiedente (ad esempio, su immobili di cui è proprietario o usufruttuario).
Sono escluse dall’ambito dell’esenzione tributaria le seguenti consultazioni:
- i sequestri e i pignoramenti trascritti “a favore” del richiedente
- ispezioni relative a trascrizioni di domande giudiziali, eseguite “a favore” del richiedente
Per le richieste di ispezione e di visura “personali” sono in corso di predisposizione appositi modelli, che saranno resi disponibili sul sito internet dell’Agenzia e presso gli Uffici.
Clicca qui per scaricare la circolare n. 3/E dell’Agenzia delle Entrate del 24 marzo 2016
Clicca qui per accedere al servizio telematico

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