Prestazioni professionali: sì dal Tar a consulenze a titolo gratuito per la PA
Mentre si moltiplicano gli appelli a legiferare in materia di equo compenso, una nuova sentenza del Tar Lazio va nella direzione opposta: sì a consulenze a titolo gratuito per la PA
La sentenza del Tar Lazio n. 11411/2019 certamente è destinata a far discutere.
Essa, infatti, ha legittimato il Ministero dell’Economia a pubblicare un avviso di consulenza (nel caso specifico giuridica) a titolo gratuito. La reazione dei rappresentanti delle professioni tecniche non si è fatta attendere.
L’avviso pubblico del Ministero
Con un avviso del 27 febbraio 2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cercava:
un supporto tecnico ad elevato contenuto specialistico di professionalità altamente qualificate per svolgere consulenze a titolo gratuito, sul diritto nazionale ed europeo societario, bancario e dei mercati e intermediari finanziari, in vista anche dell’adozione o integrazione di normative primarie e secondarie, ai fini, tra l’altro, dell’adeguamento dell’ordinamento interno alle direttive e regolamenti comunitari.
Detto avviso era diretto ad esponenti del mondo accademico e professionisti; ed infatti, quale requisito di ammissione, veniva richiesta:
consolidata e qualificata esperienza accademica e/o professionale documentabile (di almeno 5 anni), anche in ambito europeo o internazionale, negli ambiti tematici del diritto societario, bancario, pubblico dell’economia o dei mercati finanziari o dei principi contabili e bilanci societari; lingua inglese fluente.
Era prevista una durata biennale, senza possibilità di rinnovo, ma con possibilità per il professionista di recedere, con preavviso di 30 giorni, fermo restando l’obbligo di portare a termine un eventuale studio che avesse iniziato.
Il ricorso
Avverso tale avviso un ricorrente, che dichiara di essere avvocato con esperienza ultratrentennale nelle materie in questione, ha proposto ricorso, rappresentando di non avervi aderito, stante il carattere gratuito dell’incarico.
Si legge nel ricorso:
Dall’esame degli atti si dedurrebbe inoltre che il Ministero intende conferire un incarico individuale ai sensi dell’art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. n. 165/2001. Essa costituirebbe certamente una prestazione lavorativa resa in un rapporto di lavoro autonomo di natura professionale. Ciò comporterebbe che al rapporto di specie si applicheranno certamente l’art. 36 Cost. e la nuova disciplina dell’equo compenso, che escludono in radice la possibilità di stipulare un contratto professionale a titolo gratuito tra professionista e Pubblica Amministrazione.
L’avviso propone un affidamento a titolo gratuito per tutti gli incarichi di consulenza; ciò sarebbe abnorme ed irragionevole.
La sentenza del Tar
I giudici nel respingere il ricorso affermano che:
in ragione del carattere eventuale ed occasionale della consulenza, seppure nell’arco temporale ordinariamente di due anni, non può questa qualificarsi come contratto di lavoro autonomo, ciò si desume ulteriormente dalla previsione della possibilità, per il professionista, di porre comunque fine unilateralmente all’incarico in qualunque momento.
L’incarico di consulenza, affermano i giudici amministrativi, non è nemmeno classificabile come servizio e quindi non è sottoposto al Codice dei contratti pubblici. In base a questi ed altri rilievi, secondo il Tar Lazio, il titolo gratuito della consulenza appare legittimo.
Si legge in sentenza, inoltre, in merito all’equo compenso:
Deve rilevarsi in proposito che nel nostro ordinamento non si rinviene alcun divieto in tal senso (il riferimento è alla gratuità delle consulenze in questione, ). Non può ritenersi che la disciplina dell’equo compenso, diffusamente e analiticamente descritta dalla parte ricorrente ed erroneamente invocata a sostegno delle proprie tesi, presenti tale carattere ostativo. Essa deve, infatti, intendersi nel senso che, laddove il compenso in denaro sia stabilito, esso non possa che essere equo.
La reazione di Confprofessioni
Durissimo il commento del presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella:
Proprio quando il Governo si appresta a tracciare qualsiasi operazione finanziaria per stanare l’evasione fiscale, si avallano comportamenti poco trasparenti, che rischiano di alimentare un mercato sotto banco tra la pubblica amministrazione e i professionisti, nel silenzio assordante della politica .
L’equo compenso assomiglia sempre più alla tela di Penelope: quello che fa la politica, la giurisprudenza disfa. Rimaniamo sorpresi davanti alla decisione dei giudici amministrativi laziali che legittima la previsione secondo cui l’attività professionale può essere svolta a titolo gratuito. Una sentenza che umilia i professionisti, ma soprattutto esautora il Governo, il Parlamento e le Regioni su principio di civiltà che, ingenuamente, pensavamo acquisito.
Dopo le rassicurazioni di massimi esponenti del Governo e del Parlamento, dopo aver letto nero su bianco l’impegno del nuovo esecutivo di “individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti”, dopo gli sforzi delle Regioni per promuovere norme che tutelino l’equo compenso, la sentenza del Tar Lazio decreta l’insussistenza della politica. Un colpo di spugna sul diritto dei professionisti a veder riconosciuto il valore economico della propria prestazione.
Leggi regionali sull’equo compenso
Ricordiamo, a tal riguardo, che negli ultimi mesi molte Regioni hanno legiferato in materia, al fine di ottenere compensi professionali proporzionati al lavoro, quali:
- Abruzzo (Prestazioni professionali ed equo compenso in Abruzzo: fine lavori solo con il pagamento della parcella)
- Basilicata (Basilicata: il rilascio di un’istanza autorizzativa è subordinato al pagamento delle prestazioni professionali)
- Calabria (Rilascio autorizzazioni e parcelle professionali, cosa ne pensano professionisti)
- Campania (Titolo abilitativo previo pagamento della parcella: anche in Campania è legge)
- Lazio (Equo compenso: no alle prestazioni gratuite nel Lazio)
- Marche (Pubblicata la legge sull’equo compenso nella Regione Marche)
- Piemonte (Legge regionale n. 19/2018)
- Puglia (Equo compenso: è legge anche in Puglia)
- Sicilia (Spettanze professionali, anche la Sicilia adotta una norma a tutela dei professionisti e la legge regionale n.1/2019)
- Toscana (Equo compenso Toscana: pubblicata la legge regionale 35/2020)
- Umbria (Legge regionale n. 6/2021)
- Veneto (Legge regionale n. 37/2019)
Clicca qui per scaricare la sentenza

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!