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Consegna dei lavori con riserva: quando è possibile secondo l’Autorità di Vigilanza

La consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto di appalto, come previsto dall’art. 129 del D.P.R. 554/99.

La consegna dei lavori all’impresa aggiudicataria deve avvenire entro 45 giorni dalla stipula del contratto di appalto, come previsto dall’art. 129 del D.P.R. 554/99.
Tuttavia, qualora ricorrano particolari “ragioni di urgenza”, per cui non sia possibile differire i lavori fino alla stipula del relativo contratto, lo stesso Regolamento prevede la possibilità che subito dopo l’aggiudicazione definitiva, il responsabile del procedimento autorizzi il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.
L’Autorità di Vigilanza ha constatato un eccessivo ricorso all’istituto della “consegna sotto riserva di legge” ed ha pertanto ritenuto opportune delle precisazioni sottolinendone il carattere di eccezionalità.
Le Stazioni Appaltanti – precisa l’Autorità nella Determinazione n. 2/2005 -, in particolare, sono legittimate a far ricorso alla procedura soltanto in presenza di “oggettive ragioni di urgenza” e dopo “l’aggiudicazione definitiva e nelle more della successiva stipulazione od approvazione del contratto”.
L’urgenza – si legge nel documento – “in quanto circostanza speciale ed eccezionale che rende indifferibile l’inizio dell’esecuzione dei lavori” deve scaturire da cause impreviste ed imprevedibili, avere carattere cogente e non deve essere originata da comportamenti omissivi o negligenti dell’Amministrazione.
Il ricorso alla procedura d’urgenza conseguentemente non è consentito per quelle circostanze che:

  1. derivano da eventi prevedibili;
  2. sono in grado di sopportare senza alcun pregiudizio per l’interesse pubblico i tempi richiesti per la stipulazione o l’approvazione del contratto;
  3. sono dirette a sopperire a negligenze proprie dell’Amministrazione, quali ad esempio l’osservanza di un termine ormai prossimo alla scadenza ed imposto a pena di revoca del relativo finanziamento, ovvero una carente organizzazione, che rende eccessivamente lunghi i tempi per la stipulazione del contratto.
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