Confronto vecchio e nuovo codice appalti: la tabella di raffronto articolo per articolo
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Confronto vecchio e nuovo codice appalti: la tabella di raffronto spiegata articolo per articolo per avere il quadro normativo chiaro e completo
Vecchio e nuovo codice appalti 2023: si cambia musica! Un confronto tra vecchio e nuovo codice appalti è utilissimo, dato che è stata modificata l’intera normativa. Il dlgs 36/2023 ha acquisito efficacia dal 1 luglio 2023, anche se molte sue disposizioni coesistono con le vecchie fino almeno al 31 dicembre 2023. Ci sono alcuni casi, come ad esempio le procedure avviate prima del 1 luglio, in cui si continua ad applicare il dlgs 50/2016 (che in questo articolo per convenzione definiremo “vecchio” per distinguerlo dal dlgs 36/2023 nuovo codice). Puoi avvalerti della tabella di corrispondenza al termine dell’articolo, che contiene il raffronto tra i vecchi articoli ed i nuovi corrispondenti. Le stazioni appaltanti, nel tentativo di districarsi nella matassa normativa e per assolvere ai nuovi obblighi, possono chiedere una consulenza per l’espletamento delle gare con il nuovo codice appalti.
Confronto vecchio e nuovo codice appalti 2023
Il nuovo codice degli appalti manda in pensione il dlgs 50/2016? Non definitivamente in quanto alcune disposizioni coesisteranno per un tempo più o meno lungo: ci sarà, quindi, un periodo transitorio da rispettare. Alla luce di tutti questi cambiamenti è fondamentale riuscire a fare un confronto tra le vecchie e le nuove disposizioni, anche in vista di futuri appalti e possibili gare a cui partecipare. Per riuscire ad avere una visione di insieme, possiamo avvalerci della tabella confronto nuovo codice appalti (posta alla fine dell’articolo) nella quale vediamo graficamente la differenza della struttura delle due disposizioni.
Confronto 50/2016 e 36/2023
Partendo dalla tabella di corrispondenza, da un primo sguardo, possiamo subito riscontrare che nel nuovo codice appalti viene dato maggiore risalto ad alcuni temi (che prima non comparivano) ai quali vengono dedicati interi articoli. Questo perché il legislatore ha voluto dare maggiore risalto ad istituti particolari (come ad esempio l’appalto integrato), che prima venivano inclusi in disposizioni più generali o non venivano proprio menzionati. La volontà del legislatore è quella di porre l’accento su alcune questioni particolari, semplificarne altre, al fine di rendere l’intero processo facilmente gestibile dagli attori dell’appalto pubblico (stazione appaltante, operatori economici, ecc.).
Il nuovo codice ha una struttura analoga al vecchio ma, con l’aggiunta dei suoi allegati, cerca di raccogliere e semplificare il numero di norme e linee guida in un unico documento. Da una prima impressione il numero degli allegati sembrerebbe molto ampio, ma se pensiamo al numero delle direttive di attuazione, alle linee guida ANAC e ai Regolamenti riferiti al dlgs 50/2016, appare evidente la necessità di molti allegati esemplificativi.
Corrispondenza articoli vecchio e nuovo codice appalti: i principi
Dalla corrispondenza degli articoli possiamo notare subito delle differenze. Già nella parte iniziale ci rendiamo conto che il nuovo codice appalti si fonda su alcuni principi cardine, nello specifico sui primi 3:
- principio del risultato (art.1);
- principio della fiducia (art.2);
- principio dell’accesso al mercato (art.3).
La triade rappresenta una novità assoluta (formale) del nuovo codice: sono i principi più importanti che governano l’azione amministrativa in base ai quali si interpretano e si applicano tutte le norme del codice. Nel vecchio codice i principi che aprono la nuova norma erano impliciti nell’art. 30, ora invece assumono la loro autonomia e di conseguenza acquistano maggiore rilevanza, dando maggiore discrezionalità alle stazioni appaltanti. I successivi articoli contengono ognuno un principio:
- criterio interpretativo e applicativo (art.4);
- principi di buona fede e di tutela dell’affidamento (art. 5);
- principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, rapporti con gli enti del Terzo Settore (art.6);
- principio di auto-organizzazione amministrativa (art. 7) che trovava riscontro nell’art. 192 dlgs 50/2016, ma ricadeva nel regime speciale degli affidamenti in house;
- principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d’opera intellettuale a titolo gratuito (art.8);
- principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art.9);
- principi di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10) trova analogia diretta con l’art. 83 del vecchio codice rubricato in maniera molto differente: “Criteri di selezione e soccorso istruttorio”;
- principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore. Inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti (art. 11) trova rispondenza nell’art. 30 dlgs 50/2016 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”;
- norma di rinvio esterno (art.12).
Confronto codice appalti 50 e 36: il RUP
Il titolo II contiene disposizioni circa l’ambito di applicazione, il responsabile unico e le fasi dell’affidamento (artt. da 13 a 18). Questa parte è stata completamente ristrutturata. L’art. 13 comprende ora una serie di vecchie disposizioni (artt. 1-4-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17) che poi rinvia agli allegati e ai regolamenti di esecuzione. Le soglie restano. Il vecchio codice all’art. 35 le definiva “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti“, il nuovo codice all’art. 14 le definisce “Soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell’importo stimato degli appalti. Disciplina dei contratti misti“.
La novità da sottolineare è relativa al cambio nominativo del RUP: da responsabile unico del procedimento diventa responsabile unico del progetto. L’articolo sul conflitto di interesse rimane, ma al plurale “conflitto di interessi” (art. 16) contro il vecchio art. 42 “conflitto di interesse“. Rimane identica la dizione delle fasi delle procedure di affidamento (art. 17 dlgs 36/2023). L’art. 18 “Il contratto e la sua stipulazione” abbraccia 2 vecchi articoli: il 32 e il 33.
Differenze nuovo codice appalti: la digitalizzazione
Una delle parti più innovative della nuova disposizione è contenuta nella seconda parte: la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti (artt. 19-36). Si tratta di una sezione interamente dedicata all’informatizzazione che nel vecchio codice aveva solo alcuni sporadici riferimenti.
Le novità rispetto al vecchio codice sono diverse e riguardano:
- i principi e i diritti digitali;
- i principi in materia di trasparenza;
- il ciclo di vita digitale dei contratti pubblici;
- l’ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale e-procurement;
- la banca dati nazionale dei contratti pubblici che prima era implicitamente introdotta nella normativa sull’Anac, ora ha la sua autonomia;
- il fascicolo virtuale dell’operatore economico;
- le piattaforme di approvvigionamento digitale (che sostituiscono le piattaforme telematiche di negoziazione);
- l’uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici (art. 30) con l’introduzione dell’intelligenza artificiale;
- l’anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti (art.31).
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Restano invariate:
- le regole tecniche (art. 26 dlgs 36/2023)
- la pubblicità legale degli atti, all’art. 27 nel quale sono confluiti 2 articoli del vecchio codice: il 29 (principi in materia di trasparenza) e il 73 (pubblicazione a livello nazionale);
- le norme sulla trasparenza (art. 28) sono riscontrabili all’articolo 29 del vecchio codice;
- sistemi dinamici di acquisizione (art. 32);
- aste elettroniche (art. 33);
- cataloghi elettronici (art. 34);
- accesso agli atti e riservatezza (art. 35).
Delle disposizioni che permangono cambia solo il riferimento numerico degli articoli.
Codice appalti confronto vecchio e nuovo: la programmazione
La terza parte del dlgs 36/2023 è dedicata alla programmazione (artt. 37-40). Al di là di piccoli cambiamenti, tutto è rimasto invariato: sono cambiate le soglie, gli anni della programmazione dei servizi e delle forniture, ma dal punto di vista contenutistico è rimasto tutto analogo.
Nuovo e vecchio codice appalti a confronto: la progettazione
La quarta parte del nuovo codice appalti è dedicata alla progettazione (artt. 41-47 e Allegato I.7) sulla quale viene fatta una revisione significativa. Tra i principali aspetti innovativi introdotti dal nuovo codice, in relazione ai contenuti e alle modalità di elaborazione del progetto vanno richiamati in particolare:
- la semplificazione dei livelli di progettazione, con la riduzione degli stessi a due: il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) e il progetto esecutivo;
- la crescente valorizzazione dell’uso di tecnologie digitali per l’attività di progettazione;
- la volontà di dedicare un articolo specifico all’appalto integrato (art. 44) che prima era contenuto all’interno di un articolo più ampio (art. 59 dlgs 50/2016) rubricato “scelta delle procedure e oggetto del contratto“;
- cambia la sostanza degli incentivi alle funzioni tecniche (art. 45).
Obbligo BIM per la progettazione
L’Articolo 43 rubricato “Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni” contiene l’obbligo a decorrere dal 1° gennaio 2025 (obbligo già presente a partire dal 1° gennaio 2023 per appalti di importo ≥ a 5,35 milioni di euro) per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per importo a base di gara superiore a 1 milione di euro. Al di sotto dell’importo appena menzionato le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, eventualmente prevedendo nella documentazione di gara un punteggio premiale relativo alle modalità d’uso di tali metodi e strumenti. Per allinearti con le nuove disposizioni, puoi accedere a corsi di formazione e certificazione BIM.
Metodi e strumenti di gestione informativa digitale: Allegato I.9
Tale allegato definisce le modalità e i termini di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni da utilizzare, in relazione a ogni singolo procedimento tecnico-amministrativo all’interno della stazione appaltante, per l’affidamento e l’esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e volti alla manutenzione e alla gestione dell’intero ciclo di vita del cespite immobiliare o infrastrutturale, fino alla sua dismissione.
Nell’allegato I.9 sono definiti:
- le misure relative alla formazione del personale;
- i criteri per garantire uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti digitali per la gestione dell’informazione;
- le misure necessarie per l’attuazione dei processi di gestione dell’informazione;
- le modalità di scambio e interoperabilità dei dati e delle informazioni;
- le specifiche tecniche nazionali ed internazionali applicabili;
- il contenuto minimo del capitolato informativo.
Puoi chiedere una consulenza agli esperti nel settore BIM.
Confronto articoli vecchio e nuovo codice appalti: contratti inferiori alle soglie
La parte dedicata al libro II del nuovo codice appalti contiene i contratti di importo inferiore alle soglie (artt. 48-55). Il nuovo codice sistema la disciplina comune applicabile ai contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea in un solo articolo (art. 48) che prima invece si trovava diviso in più articoli e/o disposizioni (art.30, art. 32 e decreti legge di semplificazione). Si dà maggiore rilievo al principio di rotazione degli affidamenti (art. 49), prima contenuto nell’art. 36 rubricato “contratti sotto soglia“. La commissione giudicatrice ha adesso un articolo dedicato che è il 51, prima inserito nell’art. 77 di più ampio respiro.
Viene data autonomia propria a diverse disposizioni:
- il controllo sul possesso dei requisiti (art. 52);
- le garanzie a corredo dell’offerta;
- le garanzie definitive (art. 53);
- l’esclusione automatica delle offerte anomale (art. 54);
- i termini dilatori (art. 55).
Confronto codice appalti vecchio e nuovo: istituti e clausole comuni
La parte II del libro II del nuovo codice appalti contiene specifiche disposizioni circa gli istituti e le clausole comuni (artt. 56-61). L’art. 56 norma gli appalti esclusi nei settori ordinari, disposizione che non compariva nel vecchio codice. Restano invariate seppur con una numerazione di articoli differente dal dlgs 50/2016 e qualche modifica:
- le clausole sociali (art. 57) restano le stesse, ma con quale modifica: si applicano a tutti gli affidamenti dei contratti di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale e per i contratti di concessione e devono contenere misure orientate tra l’altro a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- la suddivisione in lotti (art. 58);
- gli accordi quadro (art. 59);
- la revisione dei prezzi (art. 60) resa obbligatoria a differenza del passato;
- i contratti riservati (art. 61).
Confronto nuovo e vecchio codice appalti: i soggetti
La terza parte del libro II del nuovo codice appalti (artt. 62- 69) si riferisce ai soggetti che intervengono nell’appalto stesso: le stazioni appaltanti, le aggregazioni delle committenze, la qualificazione delle stazioni appaltanti, gli operatori economici, i consorzi non necessari, i raggruppamenti ordinari e i consorzi ordinari di operatori economici. Non si registrano novità in merito a questa parte.
Confronto tra vecchio e nuovo codice appalti
La quarta parte del libro II è dedicata alle procedura di scelta del contraente (artt. 70-76). Le procedure sono invariate e sono quelle classiche: aperta, ristretta, competitiva con negoziazione, dialogo competitivo, partenariato per l’innovazione, procedura negoziata senza pubblicazione di un bando. Una novità, invece, si può riscontrare nell’art. 82 completamente dedicato ai documenti di gara (nel vecchio codice erano contenuti in un allegato). L’art. 87 è dedicato al disciplinare di gara e al capitolato speciale, non presenti nel dlgs 50/2016.
Vecchio e nuovo codice: i motivi di esclusione
Nella sezione dedicata ai requisiti di partecipazione e alla selezione dei partecipanti, notiamo l’intenzione del legislatore di semplificare quello che era il vecchio art. 80 che regolamentava i motivi di esclusione. In questo caso la semplificazione ha portato ad una necessaria divisione dell’art. 80 in diversi articoli, ognuno dei quali dedicato ad una determinata causa di esclusione:
- cause di esclusione automatica (art. 94);
- cause di esclusione non automatica (art. 95);
- disciplina dell’esecuzione (art. 96);
- cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti (art. 97);
- illecito professionale grave (art. 98).
La formulazione dei suddetti 5 articoli è stata fatta per semplificare e chiarire, per consentire agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di orientarsi meglio in una materia ostica come quella dei motivi di esclusione. Dobbiamo ricordare, infatti, che la disposizione di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016 è stata nel tempo molto dibattuta, oggetto di contenzioso in materia di contratti pubblici. L’esigenza di un riordino, quindi, ha portato all’introduzione di una disciplina chiarificatrice: è stato necessario suddividere l’originaria disposizione in 5 distinti articoli integralmente nuovi, le cui rispettive rubriche sono innovative, a partire dalla terminologia utilizzata.
L’art. 102 è dedicato agli impegni dell’operatore economico, disposizione non presente nel vecchio codice, ma solo citata. Nella fase esecutiva c’è molta analogia tra vecchio e nuovo codice.
Nell’appalto nei settori speciali si evidenzia una maggiore chiarezza nelle disposizioni. L’art. 159 è dedicato alla disponibilità digitale dei documenti di gara, si è scelto in questo modo di dare risalto all’obbligo.
La parte finale è dedicata ai soggetti: la governance, la cabina di regia, l’Anac. Per quanto riguarda l’Anac viene riconfermato come organo di vigilanza, ma non più come organo regolamentatore se non in alcuni casi, infatti spariscono le linee guida.
Tabella confronto nuovo codice appalti
Di seguito ti propongo una utilissima tabella di confronto nella quale puoi avere riscontro della vecchia e della nuova normativa. Sul lato sinistro troverai gli articoli del dlgs 50/2016, sul lato desto il nuovo codice appalti, gli articoli corrispondenti contenuti nel dlgs 36/2023. Se hai bisogno di consultare uno o più articoli del nuovo codice, ti basterà cliccare sul numero desiderato e sarai indirizzato alla lettura della normativa specifica.

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