Conferenza dei servizi semplificata, ecco cosa ne pensa il Consiglio di Stato
Conferenza dei servizi semplificata, ecco i punti principali del parere reso dal Consiglio di Stato sul disegno di decreto legislativo per la semplificazione
La conferenza di servizi è un istituto introdotto dalla legge 241/1990 per semplificare l’acquisizione da parte della PA di autorizzazioni, atti, licenze, permessi e nulla-osta mediante convocazione di apposite riunioni collegiali; è, in sostanza, il principale istituto di semplificazione in caso di procedimenti complessi.
Il Consiglio dei Ministri a gennaio ha approvato uno schema di decreto legislativo che prevede semplificazioni in materia di conferenza dei servizi (V. art. “Riforma PA, conferenza dei servizi semplificata e silenzio assenso“).
Lo schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall’art. 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) per il riordino della
disciplina della conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
- la riduzione delle ipotesi in cui la conferenza di servizi è obbligatoria
- la possibilità di limitare l’obbligo di presenziare alle riunioni della conferenza ai soli casi di procedimenti complessi
- la partecipazione in conferenza di un rappresentante unico, anche per le amministrazioni statali
- l’espressa introduzione del potere di autotutela
- le nuove modalità di superamento del dissenso, che assume ora la forma di un’opposizione dinanzi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Il Consiglio di Stato ha fornito il proprio parere (980/2016) in merito allo schema di decreto: in sintesi auspica che oltre alla semplificazione procedimentale si giunga ad una semplificazione sostanziale; di fondamentale importanza sono,inoltre, la formazione, la comunicazione istituzionale e il monitoraggio.
Nel dettaglio, il CdS ha espresso la necessità di:
- reintrodurre la partecipazione del privato alla conferenza di servizi, con pieno accesso ai relativi atti
- operare un più adeguato raccordo fra la disciplina della conferenza di servizi e la disciplina speciale in tema di valutazioni ambientali (VIA e VAS)
- responsabilizzare anche il privato richiedente (non solo la PA), imponendo la presentazione di istanze complete e ben istruite
- chiarire se esiste una distinzione, ovvero un rapporto di specialità fra le ipotesi di conferenza “in forma simultanea” e quelle “in modalità sincrona”
- offrire alcuni chiarimenti circa il “rappresentante unico” delle amministrazioni statali (ad esempio: specificare chi dispone la nomina del rappresentante unico a livello periferico, chiarire meglio quanti sono i rappresentanti unici per gli enti, o i livelli, locali, etc.)
- ponderare i casi su cui si fonda la richiesta di ritiro in autotutela della determinazione conclusiva
- adottare determinate modalità per formulare il dissenso delle amministrazioni (reintrodurre l’obbligo di un dissenso che sia espresso in sede di conferenza di servizi, pertinente, motivato e costruttivo; valutare se sia funzionale risolvere sempre al livello centrale la procedura di componimento e se ciò corrisponda davvero ai principi di sussidiarietà e del minimo mezzo)
- valutare se sia sempre indispensabile indire una conferenza di servizi, anche nelle ipotesi in cui si potrebbe far ricorso all’applicazione nuovo articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990
- introdurre correttivi in tema di autorizzazione paesaggistica, per evitare che il parere del Soprintendente sia espresso a ridosso del termine di conclusione della conferenza
Clicca qui per scaricare il parere n. 980/2016 del CdS

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