Condono: salve le domande presentate prima del 07.07.2004 – nuove istanze solo dopo l’11/11
La conversione in Legge del D.L. 168/2004 (la manovra correttiva dell’andamento dei conti pubblici) è stata approvata alla Camera con alcune importanti modifiche.
In particolare è stato modificato il testo dell’articolo 5 (Esecuzione di sentenza della Corte Costituzionale in materia di definizione di illeciti edilizi).
Vediamo, in dettaglio, in cosa consistono le variazioni.
La presentazione delle domande di condono è ora possibile soltanto dopo il prossimo 11 novembre, cioè dopo il termine ultimo entro il quale le Regioni devono (o possono) emanare le disposizioni attuative del condono; inalterato, invece, il termine ultimo previsto per il prossimo 10 dicembre.
Nelle Regioni che non avranno provveduto ad emanare, nel tempo a disposizione, proprie disposizioni varranno i limiti e le modalità di versamento previste dalla normativa statale (Decreto Legge n. 269 del 2003 convertito dalla legge n.326 del 2003).
Il provvedimento approvato alla Camera prevede, inoltre, la salvezza “a tutti gli effetti” delle istanze di definizione degli illeciti presentate prima della pubblicazione in G.U. delle sentenze della Corte Costituzionale, avvenuta lo scorso 7 luglio.
Per chi ha presentato la domanda prima di tale data, salvo diversa disposizione della Regione di appartenenza, sarà possibile sanare sia l’illecito amministrativo (cioè ottenere il titolo abilitativo in sanatoria) che quello penale, secondo le condizioni stabilite dal D.L. 269/2003.
Documento | Dimensione | Formato |
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Testo dell’art. 5 con le modifiche approvate alla Camera | 87 Kb | ![]() |
Legge di conversione del D.L. 12 luglio 2004, n. 168 approvata alla Camera | 354 Kb | ![]() |
D.L. 12 luglio 2004, n. 168 | 317 Kb | ![]() |
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