Condono in area paesaggistica: incide il tipo di vincolo?
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Tar Campania: in area paesaggisticamente protetta con vincolo, che sia relativo o assoluto, il condono può avvenire solo nel rispetto di determinate condizioni
Il vincolo di inedificabilità relativo piuttosto che assoluto, posto su di un’area paesaggisticamente protetta, quanto può incidere sulla possibilità di condono di un manufatto abusivo? Ce lo spiega il Tar Campania attraverso la sentenza n. 5376/2023, nella quale ribadisce le condizioni perché un abuso edilizio possa essere condonato alla luce della legge n. 724/94 (cd. secondo condono edilizio) e della legge n. 326/03 (cd. terzo condono). Per la gestione della pratica di sanatoria edilizia puoi accedere gratuitamente ad una piattaforma per la gestione delle pratiche e dell’ufficio tecnico on line dove organizzare, redigere e condividere facilmente tutta la documentazione.
Condono edilizio e area paesaggistica con vincolo relativo: il caso di un abuso
Prima di tutto è bene ricordare che le leggi di condono sono leggi speciali da distinguersi dalla ordinaria sanatoria edilizia prevista e disciplinata dall’art. 36 (Accertamento di conformità) del dpr 380/2001.
Alcuni privati presentavano istanza di condono (legge 326/03) per un manufatto abusivamente realizzato in muratura di m 12 x 5 con altezza di m 3, coperto in lamiera, in area con vincolo paesaggistico.
Il Comune respingeva l’istanza, per cui gli istanti facevano ricorso al Tar.
Essi sostenevano l’illegittimità del diniego, poiché l’area sarebbe stata assoggettata ad un vincolo di inedificabilità relativo e non assoluto, in quanto:
- la legge n. 326/2003 richiama l’art. 39 della legge n. 724/1994 (per cui il regime di salvaguardia non sarebbe ostativo al condono);
- il regime di inibitoria imposto dall’art. 1 quinquies della legge 8 agosto 1985, n. 431 sarebbe ormai venuto meno per effetto della mancata adozione dei piani paesaggistici entro il termine perentorio ivi stabilito.
In tale quadro, l’art. 32, comma 27, lett. d, l. n. 326/03 sarebbe stato erroneamente applicato sotto un duplice profilo, considerato che, da un lato, non avrebbe precluso la sanabilità delle opere ove conformi alla strumentazione urbanistica vigente, dall’altro non sarebbe stato riferibile alle c.d. “bellezze d’insieme”, bensì esclusivamente agli immobili oggetto di “vincolo individuale”.
Tar Campania: vincolo di inedificabilità relativo o assoluto non rileva sulla condonabilità dell’opera
I giudici premettono che l’art. 32, comma 26, del dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dispone che:
Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1: a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonché 4, 5 e 6 nell’ambito degli immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47; b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.
Il successivo comma 27, alla lettera d), prevede che:
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici.
Dopo di che sottolineano che in merito alla natura del vincolo, la giurisprudenza:
- ha negato che debba trattarsi solo dei vincoli che comportino l’inedificabilità assoluta. In proposito è stato precisato che il legislatore, con la previsione generale di cui al citato art. 32, comma 27, lett. d) ha disciplinato, ai fini del condono edilizio, l’ipotesi di tutte le costruzioni effettuate in siti vincolati e come tali riflettenti la disciplina vincolistica della zona su cui insistono. La distinzione tra vincoli assoluti e relativi non rileva al fine della condonabilità delle opere, stante il chiaro disposto legislativo che non ha fatto cenno alla stessa; la norma, infatti, richiama (in modo indifferenziato) opere che siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali;
- ha escluso che il più volte richiamato art. 32, comma 27 sia riferibile unicamente ai vincoli individuali e non alle c.d. “bellezze d’assieme”:
Le condizioni necessarie per la condonabilità dell’opera in area vincolata
Tanto premesso, il Tar chiarisce che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, ai sensi del suddetto art. 32, comma 27, lettera d), sono sanabili le opere abusive realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, siano essi di natura relativa o assoluta, purché ricorrano “congiuntamente” le seguenti condizioni:
- che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo;
- che, pur realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche;
- che siano opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 del dl n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria) senza quindi aumento di superficie;
- che vi sia il previo parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
In assenza delle suddette condizioni, l’incondonabilità non è superabile nemmeno con il parere positivo dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
Conclusioni
Nel caso in esame, relativamente al manufatto ricadente in area sottoposta al vincolo paesaggistico, la parte ricorrente non ha provato che:
- l’intervento risalga ad epoca antecedente all’apposizione del vincolo,
- l’opera abusiva rientri tra le ipotesi di abuso c.d. “minore”, ovvero quelle di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’allegato 1 d.l. n. 269 del 2003 (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), senza quindi aumento di superficie.
Ne consegue che l’opera in mancanza di più d’uno dei presupposti individuati dalla giurisprudenza sopra richiamata non è suscettibile di rientrare tra le tipologie di abusi condonabili anche in zona vincolata.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:
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