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Annullamento condono edilizio per false dichiarazioni

Condono edilizio difettoso: cosa succede a distanza di anni?

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Un condono edilizio difettoso dei presupposti limiti di tempo per l’ultimazione delle opere abusive può essere annullato anche a distanza di molti anni

Ormai dovrebbe essere chiaro il concetto che un abuso edilizio non va in prescrizione, il tempo trascorso da solo non basta a cancellare le violazioni del regolamento edilizio e urbanistico. Ma sarà bene non dormire sonni tranquilli anche su una pratica di condono effettuata su presupposti non corretti, perché anche dopo più di 20 anni potrebbe arrivarci il conto salato da pagare con l’annullamento del nostro sospirato titolo edilizio in sanatoria.

Il fattore tempo ed i limiti ad esso connessi per l’ultimazione delle opere abusive, limiti essenziali per accedere al condono edilizio, è proprio l’argomento di una recente sentenza del Tar Campania, la n. 5943/2023. La Sentenza, come vedremo più giù, fa riferimento alla legge n. 724/94, c.d. “secondo condono”, a questa, ricordiamo, seguì la legge n. 326 del 2003 “terzo condono”, ma non è escluso che prossimamente possa essere varata una nuova legge sul condono edilizio, per cui sarebbe utile dotarsi degli strumenti di lavoro giusti per poter far fronte alle numerose pratiche che sicuramente ne potrebbero conseguire. Valuta quindi l’utilizzo di un software di gestione delle pratiche edilizie online da usare in prova gratuita fin da subito!

Condono edilizio: occhio alla data limite per l’ultimazione delle opere!

A distanza di ben 23 anni, i proprietari di un seminterrato della loro abitazione, realizzato in abuso, si vedevano annullato il titolo edilizio dal Comune, ottenuto successivamente attraverso la legge speciale, cd. secondo condono edilizio.

Il motivo dell’annullamento era dovuto alla circostanza che le opere condonate non erano state ultimate entro il 31/12/1993 come da prescrizione di legge.

Era così servito il ricorso al Tar. Tra le motivazioni a difesa dei ricorrenti, la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/90 e del principio del legittimo affidamento per essere intervenuto l’annullamento di ufficio oltre il termine previsto.

Tar Campania: non valgono i limiti di tempo per l’annullamento del condono in autotutela in caso di dichiarazioni false dell’istante

I giudici sottolineano in premessa che malgrado il tempo trascorso (23 anni dal condono) si è accertato che le opere non avrebbero potuto essere condonate in quanto non risultavano ultimate alla data prescritta dall’art. 39 della L. 724/1994 e, quindi, entro il 31 dicembre 1993.

Risulta in modo evidente che i ricorrenti hanno indotto in errore l’Amministrazione, mediante la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione sostitutiva circa l’effettiva ultimazione delle opere oggetto del condono, dichiarando esistente un presupposto indispensabile per la concessione del condono, così come previsto dall’art. 39 comma 1 della L. 724/1994, presupposto poi rivelatosi del tutto assente:

Una tale circostanza è di per sé sufficiente a determinare l’insorgere di un obbligo di annullamento del titolo abilitativo già emanato e senza che sia possibile individuare affidamenti di sorta (T.A.R. Campania, Salerno, 13 luglio 2005, n. 127615).

I togati aggiungono che precedenti pronunce hanno confermato la natura vincolata dell’annullamento in caso di falsa, infedele, erronea o anche solo inesatta rappresentazione dello stato di fatto preesistente al rilascio del permesso illegittimo. In presenza di un’erronea rappresentazione della realtà da parte del privato si è evidenziato come non incidono le considerazioni dirette a evidenziare nemmeno il decorso di un lasso di tempo estremamente ampio.

Si è infatti affermato, inoltre, che i provvedimenti amministrativi adottati sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci possono essere annullati dall’amministrazione pubblica (art. 21-novies della legge n. 241/1990) anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi (attualmente ridotti a 12), fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nei confronti del dichiarante.

Nel caso in esame, l’annullamento d’ufficio assume la caratterizzazione di un annullamento doveroso stante la necessità di procedere al ripristino della legalità violata, circostanza che assume valore preponderante nei confronti dell’interesse pubblico di rimuovere gli abusi e che giustifica l’annullamento in autotutela.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

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